CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47067/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ridotto la pena inflitta ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Dalla concorde ricostruzione delle due sentenze di merito risulta che il Mecja è stato fermato a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]Type all'interno della quale sono stati rinvenuti otto panetti di eroina, del peso complessivo di Kg. 4,163, occultati nel vano airbag della vettura. All'esito della successiva perquisizione di un garage nella disponibilità dell'imputato, sono stati, altresì, rinvenuti e sequestrati kg. 18,38 di eroina, kg. 90,70 di sostanze da taglio, materiale destinato alla pesatura ed al confezionamento della sostanza, nonché, tra l'altro, per quanto rileva ai fini della presente decisione, due elettrodomestici Bimby, marca Vorwerk, ed un personal computer marca Acer. Dalla perizia espletata sulla sostanza in sequestro è emerso che conteneva una quantità complessiva di principio attivo puro pari a kg. 6,271 da cui sono ricavabili 250.835 dosi singole medie droganti. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto, pur essendo il caso di specie al limite della soglia quantitativa individuata dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità dell'aggravante, la stessa non può ravvisarsi sulla base delle seguenti circostanze: la sostanza rinvenuta non era in grado di saturare il mercato; l'imputato non ha collegamenti con la criminalità organizzata; il quantitativo rinvenuto e le modalità della condotta, circoscritte alla sola detenzione, non hanno creato un grave pericolo per la salute pubblica. 2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 69 cod. pen. nella formulazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui al citato art. 80, atteso che il giudizio di bilanciamento deve essere formulato non in relazione alla gravità del reato, ma alle singole circostanze ed ai fatti cui si riferiscono (si richiama Sez. 5, n. 10339 del 28/1/2019, Hordoan). Nel caso di specie, l'assenza di un concreto pericolo per la salute pubblica, l'incensuratezza dell'imputato ed il suo comportamento collaborativo, avendo dapprima tentato di definire il procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e, successivamente, chiesto il giudizio abbreviato, costituiscono indici di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.2.3 Con il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi cumulativi di violazione dell'art.133 cod. pen. e di omessa motivazione nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al minimo edittale. 2.4 Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di omessa e contraddittoria motivazione in relazione al punto concernente la confisca dell'autovettura, disposta in assenza di un collegamento funzionale e strutturale tra la res ed il reato e su un bene appartenente ad un terzo (il fratello dell'imputato). Analoga censura viene formulata anche in relazione alla confisca degli elettrodomestici Bimby e del personal computer, trattandosi di beni appartenenti a terzi (rispettivamente il fratello ed il figlio dell'imputato) e di misura disposta senza alcuna motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge nell'applicare la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, ravvisata dalla Corte territoriale in considerazione del quantitativo della sostanza in sequestro (pari a 21 kg. di eroina). Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte considera il criterio basato sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile quale unico parametro utilizzabile ai fini dell'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150). La validità di tale criterio è stata recentemente ribadita da Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 in cui la Corte ha, altresì, precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi. In particolare, le Sezioni Unite Biondi hanno rilevato che, mentre ai fini della configurabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità, l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, invita il giudice a prendere in esame, oltre alla quantità dello stupefacente trattato, vari altri parametri (i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l'hanno accompagnata, la qualità dello stupefacente), l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 del medesimo d.P.R. fa riferimento solo alla quantità ("ingente") della sostanza. Pertanto, il giudice non può e non deve far riferimento a nessun altro parametro, se non a quello (estrinseco e oggettivo) della "ingente" quantità. Proprio in applicazione di tale criterio oggettivo Sez. 4, n. 34255 del 15/07/2014, Fabbri, Rv. 260640 ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la configurabilità dell'aggravante di cui al citato art. 80, avuto riguardo al rilevantissimo quantitativo di eroina, da cui erano ricavabili oltre sessantamila dosi singole. Analogamente, Sez. 6, n. 27128 del 25/05/2011, D'Antonio, Rv. 250736 ha affermato che ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d. P.R. n. 309 del 1990, non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Giova, al riguardo, premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, considerando il comportamento processuale dell'imputato che, pur avendo ammesso l'addebito, non ha fornito alcuna indicazione sulla provenienza della sostanza stupefacente in sequestro e sul contesto organizzativo nel quale lo stesso era inserito, nonché la sproporzione tra la sua capacità economica (ha dichiarato di lavorare come operano) ed il valore della droga in sequestro. La censura formulata dal ricorrente si presenta, peraltro, generica in quanto, omettendo il confronto con tali argomentazioni, si limita ad insistere, prospettando una insussistente violazione dell'art. 69 cod. peri., sulla riconoscibilità della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei medesimi indici - incensuratezza e scelta del rito abbreviato - in parte già valutati, quanto al primo elemento, dalla sentenza di primo grado, unitamente alla confessione resa, al fine di concedere al Mecja le circostanze attenuanti generiche. Va, peraltro, aggiunto, che poiché la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato implica, per legge, il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, la stessa non può, di per sé, costituire il fondamento per una diversa e più favorevole formulazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze (si veda, negli stessi termini, quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 che ha escluso la loro concedibilità sulla sola base di tale scelta processuale, rilevando che, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012). 3. Anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per genericità e manifesta infondatezza. La sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 133 cod. pen., con motivazione adeguata, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio considerando la gravità della condotta ed il comportamento processuale dell'imputato in entrambi i gradi di giudizio, avendo lo stesso reso confessione nel giudizio di primo grado e rinunciato parzialmente ai motivi di appello. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 4. Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, avendo lo stesso specificamente dedotto che i beni di cui si contesta la confisca appartengono a terzi. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). E' stato, inoltre, chiarito che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). In applicazione di tale specifica nozione dell'interesse all'impugnazione, è, stato, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato che - come nel caso in questione - non è proprietario del bene sottoposto a confisca, salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612; si veda anche, in tema di sequestro preventivo, Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601). 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali