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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 38581/2023

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a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QMFXX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo non si confronta con la motivazione e tende ad introdurre una prospettazione alternativa dei fatti (si veda p.5 sentenza); ritenute corrette le conclusioni cui la Corte di appello è giunta in merito alla competenza territoriale (p.4), oggetto di generica contestazione nel ricorso; ritenuto che l'esclusione della tenuità del fatto è frutto di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, avendo la Corte di appello ritenuto di escludere la minima offensività della condotta, costituente uno dei presupposti dell'istituto (si veda p.6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s«dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QMFXX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo non si confronta con la motivazione e tende ad introdurre una prospettazione alternativa dei fatti (si veda p.5 sentenza); ritenute corrette le conclusioni cui la Corte di appello è giunta in merito alla competenza territoriale (p.4), oggetto di generica contestazione nel ricorso; ritenuto che l'esclusione della tenuità del fatto è frutto di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, avendo la Corte di appello ritenuto di escludere la minima offensività della condotta, costituente uno dei presupposti dell'istituto (si veda p.6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s«dente
Sentenza Cassazione n. 38581/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris