Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:251
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]376/02
[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Financiën
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE — Deduzione dall’imposta pagata a monte –– Modifica della normativa nazionale — Effetto retroattivo — Principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 16 dicembre 2004
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 aprile 2005.
Massime della sentenza
1.
Diritto comunitario — Principi — Irretroattività — Eccezioni — Presupposti — Retroattività resa necessaria da un fine di interesse
generale — Rispetto del legittimo affidamento degli interessati
2.
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Modifica legislativa volta a contrastare frodi finanziarie che reintroduce
l’esenzione di un’operazione economica su un immobile in precedenza assoggettata ad imposta e ha l’effetto di annullare la
regolarizzazione dell’imposta — Effetto retroattivo — Ammissibilità alla luce dei principi di tutela del legittimo affidamento
e della certezza del diritto — Presupposti
1. Benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario
decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo
da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.
Lo stesso principio dev’essere rispettato dal legislatore nazionale quando adotta una normativa appartenente al diritto comunitario.
(v. punti 33-34)
2. I principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto non ostano a che uno Stato membro, eccezionalmente,
e allo scopo di evitare che siano utilizzate su larga scala, durante il procedimento legislativo, costruzioni finanziarie
destinate a ridurre l’onere dell’imposta sul valore aggiunto contro le quali una legge di modifica intende appunto lottare,
dia a questa legge un effetto retroattivo, nei limiti in cui, in particolare, gli operatori economici che effettuano operazioni
economiche come quelle considerate dalla legge siano stati avvertiti della futura adozione della detta legge e dell’effetto
retroattivo previsto in modo tale che essi siano in grado di comprendere le conseguenze della modifica legislativa prevista
per le operazioni da loro effettuate.
Quando tale legge esenta un’operazione economica su un bene immobile precedentemente soggetto all’imposta sul valore aggiunto,
essa può avere l’effetto di annullare la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto avvenuta a causa dell’esercizio, al momento
della destinazione di un immobile all’operazione considerata nel detto momento come imponibile, di un diritto alla detrazione
dall’imposta sul valore aggiunto assolta sulla cessione di tale bene immobile.
(v. punto 45 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
26 aprile 2005 (
*
)
«Imposte sulla cifra d’affari– Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE – Deduzione dall’imposta pagata a monte – Modifica della normativa nazionale – Effetto retroattivo – Principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto»
Nel procedimento C‑376/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der
Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 18 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2002, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Financiën,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta
e dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. [OSCURATO:PERSONA],
P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano,
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 26 ottobre 2004,
viste le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», dal sig. G. Vos, belastingsadviseur;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H.G. Sevenster e S. Terstal, in qualità di agenti;
– per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente,
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra D.W.V. Zijlstra, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio 17
maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra
di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta
direttiva»), nonché dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», una fondazione olandese, e
lo [OSCURATO:PERSONA] van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) in merito ad un avviso di accertamento emesso dall’ispettore
delle imposte e concernente l’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA ») dichiarata dalla detta fondazione per il
periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1995. La causa in esame ha già dato luogo a una sentenza della Corte emessa
su una questione pregiudiziale del pari sottoposta dallo [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 4 ottobre 2001, causa C‑326/99, «[OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6831).
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 17 della sesta direttiva prevede:
«Origine e portata del diritto a deduzione
1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato
a dedurre dall’imposta di cui è debitore:
a) l’imposta sul valore aggiunto dovut[a] o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono
o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
(…)».
4 L’art. 20 della sesta direttiva è redatto come segue:
«Rettifica delle deduzioni:
1. La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare :
a) quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto;
b) quando, successivamente alla dichiarazione, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle
deduzione, in particolare in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo; tuttavia, la
rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite, in caso di distribuzione, perdita
o furto dei beni, debitamente provati e confermati, nonché in caso di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto
e campioni di cui all’articolo 5, paragrafo 6. [OSCURATO:PERSONA] membri possono tuttavia esigere la rettifica in caso di operazioni
totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto.
2. Per quanto riguarda i beni d’investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, compreso l’anno in cui i beni
sono stati acquistati o fabbricati. Ogni anno tale rettifica è effettuata solo per un quinto dell’imposta che grava sui beni
in questione. Essa è eseguita secondo la variazioni del diritto a deduzione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto
all’anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.
In deroga al comma precedente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere
dalla prima utilizzazione dei beni.
Per quanto riguarda i beni d’investimento immobili, il periodo da assumere come base per il calcolo della rettifica può essere
portato fino a 10 anni.
(...)
4. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono:
– definire il concetto di beni d’investimento;
– indicare l’ammontare di imposta che deve essere presa in considerazione per la rettifica;
– adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;
– consentire semplificazioni amministrative.
(...)
6. Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime particolare o inversamente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri
possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo
ingiustificato».
La normativa nazionale
5 Al fine di contrastare frodi in materia di beni immobiliari, la Wet op de Omzetbelasting 1968 (legge del 1968 relativa all’imposta
sulla cifra d’affari, in prosieguo: la «Wet OB 1968») è stata modificata dalle Wet houdende wijziging van de Wet op de Omzetbelasting
1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies
met betrekking tot onroerende zaken (legge che modifica la legge sull’imposta sulla cifra d’affari 1968, la legge sull’imposta
sugli atti giuridici e alcune altre leggi tributarie in relazione alla lotta alle frodi in materia di beni immobiliari) del
18 dicembre 1995 (Stbl. 1995, pag. 659; in prosieguo:la «legge di modifica»).
6 Così come viene autorizzato dall’art. 5, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, il legislatore olandese ha adottato l’art. 3,
n. 2, della Wet OB 1968, la quale prevede che la concessione di un diritto al quale è soggetto un bene immobile sia qualificata
come «cessione di beni». La legge di modifica tuttavia ha introdotto una deroga a tale qualifica e ha comportato l’effetto
di equiparare la costituzione di un diritto di usufrutto ad una locazione di immobile quando il corrispettivo di tale diritto,
maggiorato dell’imposta sulla cifra d’affari, è inferiore al valore economico del bene.
7 Risulta peraltro dalla modifica dell’art. 11, n. 1, lett. b), punto 5, della Wet OB 1968 che la locazione di immobili è, in
via di principio, esente dall’IVA e che per «locazione di immobili» si intende anche qualsiasi altra forma di messa a disposizione
di beni immobili per uso che non costituisce la cessione dei detti beni.
8 La legge di modifica è entrata in vigore il 29 dicembre 1995. Essa prevede tuttavia di produrre effetti a partire dal 31 marzo
1995 alle ore 18, data e ora alle quali il contenuto della futura legge è stato annunciato mediante comunicato stampa.
9 Secondo quanto precisato dal giudice del rinvio, lo [OSCURATO:PERSONA] van Financiën aveva annunciato, in comunicati stampa
31 marzo e 3 aprile 1995, che il Consiglio dei Ministri intendeva presentare al Parlamento olandese un progetto di modifica
della Wet OB 1968, in particolare degli artt. 3, n. 2, e 11, n. 1, lett. b), punto 5, di quest’ultima. In detti comunicati
esso aveva del pari comunicato l’intenzione del detto Consiglio che la Wet OB 1968 fosse interpretata, dopo l’entrata in vigore
della modifica proposta, nel senso che le sarebbe stato attribuito dalla legge di modifica a partire dal 31 marzo 1995, alle
ore 18.
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
10 Dalla decisione di rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», convenuta nella causa principale, è succeduta giuridicamente
alla Woningbouwvereniging «[OSCURATO:PERSONA]» (associazione per la costruzione di abitazioni «[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: l’«associazione
GW»).
11 Con rogito notarile 28 aprile 1995, l’associazione GW ha creato la fondazione «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «fondazione
GW»). Lo stesso giorno essa ha costituito a favore della fondazione un diritto di usufrutto di durata decennale avente ad
oggetto tre complessi di abitazioni, per un corrispettivo inferiore al prezzo di costo di queste ultime. Una parte delle abitazioni
era ancora in costruzione. Fino a tale data la ricorrente nella causa principale non aveva detratto l’imposta che le era stata
fatturata a causa della cessione o della costruzione delle abitazioni.
12 Nella sua dichiarazione fiscale relativa al periodo 1° aprile - 30 giugno 1995, l’associazione GW ha indicato, da un lato,
l’IVA che aveva fatturato alla fondazione GW per la concessione dell’usufrutto, vale a dire una somma di NLG 645 067, e, dall’altro,
l’importo dell’IVA che le era stato fatturato per la costruzione delle abitazioni, vale a dire una somma di NLG 1 285 059,
la quale era detratta in quanto imposta versata a monte. In base a tale dichiarazione una somma di NLG 639 992 veniva rimborsata
all’associazione GW, a titolo di rettifica.
13 Prendendo in considerazione la legge di modifica, l’ispettore delle imposte emetteva in seguito un avviso di accertamento
nella misura dell’importo detratto dall’associazione GW. Tale accertamento veniva confermato con decisione 12 dicembre 1996,
che l’associazione GW impugnava dinanzi al Gerechtshof te Arnhem. Tuttavia, con decisione 14 febbraio 1997, il detto ispettore
riduceva d’ufficio il suo avviso di accertamento alla somma di NLG 639 992, che corrispondeva all’importo che il fisco aveva
rimborsato all’associazione GW in base alla sua dichiarazione fiscale.
14 Il 21 agosto 1997 l’associazione GW ha assunto la forma giuridica di una fondazione ed è divenuta la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]».
15 Con sentenza 20 maggio 1998, il Gerechtshof te Arnhem ha tenuto fermo l’avviso di accertamento, quale era stato ridotto nel
frattempo dall’ispettore delle imposte. Contro tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» è ricorsa in cassazione dinanzi al
giudice a quo.
16 Nella prima causa presentata alla Corte le questioni sollevate vertevano sull’interpretazione della sesta direttiva allo scopo
di verificare se gli artt. 5, n. 3, lett. b), e 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a), della sesta direttiva si opponessero
ad una legislazione nazionale quale quella di modifica, che aveva l’effetto di equiparare, nelle circostanze considerate dalla
legge, la concessione di un diritto di usufrutto ad una locazione esente dall’IVA. Nella precitata sentenza «[OSCURATO:PERSONA]» la
Corte ha dichiarato:
«L’art. 5, n. 3, lett. b), della sesta direttiva (…) deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione
nazionale, quale l’art. 3, n. 2, della Wet OB 1968 (…), come modificata, che subordina la qualifica di «cessione di beni»
per le operazioni di costituzione, trasferimento, modifica, rinuncia o estinzione di diritti reali su beni immobili alla condizione
che l’importo pagato come corrispettivo di tali operazioni, maggiorato dell’importo dell’imposta sulla cifra d’affari, sia
almeno pari al valore economico del bene immobile a cui tali diritti si riferiscono.
L’art. 13, parte B, lett. b), e parte C, lett. a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta
ad una disposizione nazionale, quale l’art. 11, n. 1, lett. b), punto 5, della detta legge 28 giugno 1968, come modificata
(…), che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, consente di equiparare all’affitto e
alla locazione di beni immobili la costituzione, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, di un diritto reale che
conferisce al suo titolare un potere d’uso su un bene immobile come il diritto di usufrutto di cui trattasi nella causa principale».
17 Nella decisione 20 maggio 1998 il Gerechtshof aveva deciso, in particolare, che l’effetto retroattivo della legge di modifica
non era incompatibile con nessuna disposizione della sesta direttiva. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» ha fatto
valere nel suo ricorso che l’effetto retroattivo della detta legge a partire dal 31 marzo 1995, alle ore 18, era in contrasto
con il diritto comunitario e che, quantomeno, la detta legge di modifica avrebbe potuto avere effetto retroattivo solamente
alla data del deposito del disegno di quest’ultima presso il Parlamento olandese, vale a dire il 23 maggio 1995.
18 Nella sentenza 24 agosto 1999, con la quale aveva formulato le questioni pregiudiziali nella prima causa, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva
rilevato che il motivo della [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» non era stato accolto e che la valutazione del Gerechtshof era fondata.
19 Nella sua decisione di rinvio formulata nella causa in esame, lo [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale punto di vista, espresso nella
sentenza precedente, sarebbe tuttavia divenuto oggetto di dubbi dopo la sentenza della Corte 8 giugno 2000, causa C‑396/98,
Schlossstraße ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4279), in cui la Corte ha dichiarato che «l’art. 17 della sesta direttiva dev’essere interpretato
nel senso che il diritto, in capo ad un soggetto passivo, di detrarre l’IVA assolta su beni o servizi che gli sono stati forniti
allo scopo di realizzare determinate operazioni di locazione rimane acquisito allorché una modifica legislativa successiva
alla fornitura di tali beni o servizi, ma anteriore all’inizio delle dette operazioni, priva tale soggetto passivo del diritto
di rinunciare all’esenzione di quest’ultime (…)».
20 Il giudice a quo spiega come segue perché la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» non ha detratto prima del 28 aprile 1995 l’IVA relativa
ai lavori di costruzione:
«6.3.1. Nel caso di specie l’interessata ha fatto costruire un complesso di abitazioni prima del 28 aprile 1995. Inizialmente
essa intendeva locare le abitazioni dopo la consegna. Tale locazione è esente – senza possibilità di deroga – ai sensi dell’art. 11,
n. 1, lett. b), della [Wet OB 1968] [art. 13, parte B, initio, e lett. b), della sesta direttiva]. In linea di principio,
durante la durata della costruzione l’interessata aveva diritto alla detrazione dell’IVA posta a suo carico a tal riguardo.
Se vi fosse stata in seguito locazione, avrebbe successivamente avuto luogo una cessione ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. h),
della legge [il legislatore olandese si è infatti avvalso della possibilità, offertagli dall’art. 5, n. 7, prima frase, lett. a),
della sesta direttiva, di considerare tale operazione come una cessione]. A causa di tale cessione, l’interessata sarebbe
stata debitrice dell’imposta secondo la base imponibile menzionata all’art. 8, n. 3, della legge [art. 11, parte A, n. 1,
lett. b), della sesta direttiva].
6.3.2. In forza di un decreto ministeriale, le società di costruzione di abitazioni hanno tuttavia la possibilità, in quanto interessate,
di rinunciare all’applicazione dell’art. 3, n. 1, lett. h), della legge. Tale disposizione – come quella dell’art. 5, n. 7,
lett. a), della sesta direttiva – non si applica nei loro confronti qualora esse esprimano la loro volontà al riguardo – il
che esse, secondo il menzionato decreto, fanno – non detraendo, durante la costruzione delle abitazioni, l’imposta calcolata
a loro carico. In forza di tale regime, l’interessata non ha effettuato una detrazione durante la costruzione delle abitazioni.
6.3.3. Il 28 aprile 1995 le abitazioni dell’interessata hanno fatto oggetto di una cessione ai sensi dell’art. 3, n. 2, della legge
(secondo il testo allora vigente), disposizione basata sull’art. 5, n. 3, lett. b), della sesta direttiva. Tale cessione non
era esente dall’imposta sulla cifra d’affari. Di conseguenza, l’interessata poteva, a tale momento, chiedere, in forza dell’art. 15,
n. 4, della legge – disposizione basata sugli artt. 17 e 20, nn. 1, initio, e lett. a), della sesta direttiva – una rettifica
al fine di tener conto della detrazione che essa non aveva effettuato precedentemente. Orbene, la stessa è stata privata di
tale diritto dalla legge [di modifica, avente effetto retroattivo] ad una data precedente alla costituzione dell’usufrutto
di cui trattasi».
21 Al punto 6.3.4. della decisione di rinvio, lo [OSCURATO:PERSONA] ha precisato come segue ciò che distingue la causa principale dalla
situazione considerata nella precitata sentenza Schlossstraße:
«Nella causa Schlossstraße la modifica legislativa di cui trattasi – senza che si trattasse di un’entrata in vigore con effetto
retroattivo – ha avuto la conseguenza di annullare un diritto ala detrazione già acquisito, considerato che le operazioni
da cui dipendeva detta detrazione erano state effettuate successivamente all’entrata in vigore della modifica e, contrariamente
alla situazione che esisteva precedentemente, erano esentate senza diritto di detrazione.
La presente fattispecie si differenzia al riguardo in quanto tanto l’acquisizione del diritto alla detrazione quanto l’operazione
che legittimava tale diritto – precedentemente l’interessata non aveva in effetti alcun diritto alla detrazione – erano avvenute
in pari data, e in quanto la modifica legislativa è entrata in vigore successivamente a tale data. Si deve osservare, al riguardo,
che la modifica proposta è stata annunciata alla stampa precedentemente a detta data e che è stato comunicato – fornendo,
in particolare, come motivazione gli effetti indesiderati che sarebbero derivati dall’annuncio di una modifica legislativa
senza effetto retroattivo – che la modifica, per la parte qui rilevante, doveva entrare in vigore retroattivamente, a partire
dal 31 marzo 1995, alle ore 18».
22 In tali circostanze, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se (…) gli artt. 17 e 20 della sesta direttiva, ovvero i principi di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento
e di certezza del diritto, ostino a che – in una fattispecie in cui non sussistano frode o abuso, né una modifica dell’utilizzazione
prevista [del bene d’investimento] – la rettifica dell’imposta non portata in deduzione da un soggetto passivo assolta da
quest’ultimo per un bene (immobile) che gli è stato ceduto e che ha inizialmente destinato alla locazione (non soggetta ad
IVA), ma successivamente ad una cessione soggetta ad IVA (nella fattispecie, una costituzione di un diritto di usufrutto),
sia soppressa per il solo fatto che, a seguito di una modifica legislativa, non ancora intervenuta al momento in cui è stata
compiuta l’operazione di cui trattasi, tale operazione sia stata considerata retroattivamente un’operazione esente priva di
diritto alla deduzione».
23 Il giudice a quo nella sua decisione aveva menzionato le cause C‑487/01, [OSCURATO:PERSONA], e C‑7/02, [OSCURATO:PERSONA], nelle quali
esso aveva formulato questioni pregiudiziali aventi ad oggetto le stesse disposizioni. Essendo stata emessa una sentenza in
tali cause il 29 aprile 2004 (cause riunite C‑487/01 e C‑7/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5337), la sentenza
è stata inviata al detto giudice, chiedendogli se fosse sempre necessaria una soluzione della questione sollevata nella causa
principale. Con lettera 3 giugno 2004, lo [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte che teneva ferma la sua domanda.
Nel merito
24 Con la sua questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se gli artt. 17 e 20 della sesta direttiva o i principi di tutela
del legittimo affidamento e di certezza del diritto ostino a che la rettifica dell’IVA, avvenuta a causa dell’esercizio, al
momento della destinazione di un immobile ad un’operazione imponibile, di un diritto alla detrazione dall’IVA assolta sulla
cessione del detto bene immobile, sia annullata a conseguenza dell’adozione, dopo la detta rettifica, di una legge che abolisce
il carattere imponibile dell’operazione e che, conformemente alla decisione del legislatore nazionale, produce effetti ad
una data precedente alla destinazione dell’immobile all’operazione imponibile e alla nascita del diritto alla detrazione.
25 Come risulta dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio, tale questione è stata sollevata al fine di verificare se la soluzione
adottata dalla Corte nella precitata sentenza Schlossstraße si applichi ai fatti della causa principale in esame.
26 In limine, occorre ricordare che il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta
o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto garantisce, di
conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo
o dai risultati delle dette attività, purché queste siano di per sé soggette all’IVA (sentenza 21 settembre 1988, causa 50/87,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4797, punto 15).
27 Al punto 53 della precitata sentenza Schlossstraße, la Corte ha affermato che l’art. 17 della sesta direttiva dev’essere interpretato
nel senso che il diritto, in capo ad un soggetto passivo, di detrarre l’IVA assolta su beni o servizi che gli sono stati forniti
allo scopo di realizzare determinate operazioni di locazione rimane acquisito allorché una modifica legislativa successiva
alla fornitura di tali beni o servizi, ma anteriore all’inizio delle dette operazioni, priva tale soggetto passivo del diritto
di rinunciare all’esenzione di quest’ultime.
28 Tuttavia, occorre rilevare che la situazione della ricorrente nella causa principale di cui trattasi si distingue dalla situazione
descritta nella precitata sentenza Schlossstraße, da cui risulta che il soggetto passivo aveva detratto l’IVA assolta prima
che la modifica legislativa producesse i suoi effetti. Infatti, la ricorrente nella causa principale ha proceduto alla detrazione
dell’IVA assolta sulla cessione del bene soltanto il 28 aprile 1995, vale a dire prima dell’adozione della legge di modifica,
in data 18 dicembre 1995, ma dopo che questa producesse effetti il 31 marzo 1995, conformemente alla decisione del legislatore
nazionale di conferirle espressamente efficacia retroattiva.
29 Dal momento che la legge di modifica, in forza della sua efficacia retroattiva, ha così preso effetto prima che il soggetto
passivo procedesse alla detrazione, non si deve, al fine di risolvere la questione sollevata dal giudice a quo, fare riferimento
all’art. 17 della sesta direttiva.
30 Quanto all’art. 20 della sesta direttiva, sembra che esso sia stato considerato nella questione pregiudiziale dal giudice
a quo in combinato disposto con l’art. 17 della stessa direttiva, al fine di accertare se lo stesso debba essere interpretato
nel senso che esso osta, nella fattispecie di cui alla causa principale, all’annullamento della rettifica risultante dalla
detrazione cui si è proceduto. Per il motivo esposto al punto precedente, non è con riguardo al detto art. 20 che va valutato
se il diritto comunitario osti all’efficacia retroattiva della legge di modifica.
31 Per contro, i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, i principi di tutela del legittimo affidamento
e di certezza del diritto devono essere esaminati al fine di verificare se essi ostino a che la rettifica risultante dalla
detrazione cui si è proceduto sia annullata dall’efficacia retroattiva di una legge.
32 A questo proposito si deve ricordare che i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto fanno parte
dell’ordinamento giuridico comunitario. Pertanto, essi devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie (sentenza 14
maggio 1975, causa 74/74, CNTA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 533), ma anche dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti
dalle direttive comunitarie (sentenza [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 57).
33 Benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario
decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo
da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (v., in tal senso, sentenze
11 luglio 1991, causa C‑368/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3695, punto 17; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 59;
v., del pari, Corte europea dei diritti dell’Uomo, sentenza 23 ottobre 1997, National & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions
, 1997-VII, § 80).
34 Lo stesso principio dev’essere rispettato dal legislatore nazionale quando adotta una normativa appartenente al diritto comunitario.
35 [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» fa valere che l’effetto retroattivo della legge di modifica non era necessario, in quanto il governo
dei [OSCURATO:PERSONA] era al corrente da anni delle costruzioni come quelle da essa effettuate. Peraltro, non vi sarebbe stata né
frode né evasione fiscale poiché la legge era stata rispettata.
36 Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] controdeduce che, come era precisato nel comunicato dello [OSCURATO:PERSONA] van Financiën, l’effetto
retroattivo era motivato dal timore che fossero effettuate frodi su larga scala fra il momento in cui si era deciso di procedere
ad una modifica della legge e quello in cui la detta modifica sarebbe entrata in vigore. Nel suo parere sul disegno di legge
il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) avrebbe considerato tale retroattività come giustificata. Questa sarebbe stata peraltro
accettata dalle due Camere del Parlamento olandese, benché nei [OSCURATO:PERSONA] si sia in generale poco favorevoli all’applicazione
retroattiva di modifiche legislative.
37 Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] è appoggiato su tale punto dal governo svedese. Quest’ultimo precisa che, malgrado la grande attenzione
prestata in [OSCURATO:PERSONA] al rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, la Costituzione
svedese prevede che, per evitare un aumento dell’evasione fiscale ancor prima che entri in vigore una legge destinata a contenerla,
il Parlamento svedese possa decidere che una nuova legge tributaria si applicherà a partire dal giorno in cui il governo del
detto Stato gli avrà inviato una lettera che annuncia la sua intenzione di modificare la legge.
38 A questo proposito dalla lettura del comunicato stampa 31 marzo 1995 emerge che l’effetto retroattivo della legge di modifica
era motivato non dall’intento di porre fine alle frodi finanziarie praticate da numerosi anni, bensì dal timore che tali frodi
fossero organizzate su larga scala fra il momento in cui si era deciso di procedere ad una modifica della legge e quello in
cui tale modifica sarebbe entrata in vigore.
39 Siffatto timore non appare infondato e la prevenzione di tali frodi può costituire un interesse generale che giustifica che,
eccezionalmente, uno Stato membro utilizzi la tecnica dell’effetto retroattivo della legge, purché sia debitamente rispettato
il legittimo affidamento dei soggetti passivi. È compito tuttavia del giudice nazionale, che ha una migliore conoscenza delle
circostanze del caso di specie, valutare se il rischio di frodi finanziarie create durante detto lasso di tempo fosse sufficientemente
grande per giustificare la retroattività della legge.
40 Per quanto riguarda il legittimo affidamento degli operatori, la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» fa valere che non si può attendere
da questi che essi abbiano conoscenza di tutti i comunicati stampa delle autorità, né che essi pensino che tutte le proposte
annunciate saranno effettivamente attuate. Peraltro, il comunicato stampa sarebbe stato troppo sommario e troppo vago. Il
testo completo delle modifiche previste sarebbe stato conosciuto soltanto in occasione del deposito del disegno di legge al
Parlamento olandese, avvenuto il 23 maggio 1995.
41 Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] rileva che il comunicato stampa era stato preceduto da vari interventi dello [OSCURATO:PERSONA] van
Financiën dinanzi al Parlamento olandese, che annunciavano i provvedimenti di cui trattasi. Peraltro, tale comunicato sarebbe
stato chiaro e avrebbe considerato appunto le costruzioni finanziarie come quella utilizzata dalla ricorrente nella causa
principale. Vi sarebbero stati emendamenti del progetto durante il procedimento di attuazione, ma essi avrebbero mirato soltanto
a precisare talune deroghe all’applicazione dei principi del disegno di legge, di modo che tali emendamenti non sarebbero
stati pertinenti quanto alla situazione della ricorrente nella causa principale.
42 Il governo svedese osserva che la questione del rispetto del legittimo affidamento deve essere valutata alla luce delle tradizioni
legislative proprie di ciascuno Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] la tradizione espressa dalla Costituzione vuole che l’effetto retroattivo
risalga al giorno in cui è inviata dal governo al Parlamento del detto Stato una lettera che annuncia il deposito di un disegno
di legge. Nella causa principale è alla luce della tradizione legislativa olandese che occorrerebbe valutare se sia stato
rispettato il legittimo affidamento degli operatori.
43 A questo proposito, trattandosi nella causa principale di una normativa nazionale, è tenendo conto delle modalità di informazione
di regola utilizzate dallo Stato membro che l’ha adottata e delle circostanze del caso di specie che occorre valutare in concreto
se sia stato debitamente rispettato il legittimo affidamento degli operatori economici considerati dalla detta normativa.
44 Dalla decisione di rinvio emerge che lo [OSCURATO:PERSONA] van Financiën aveva annunciato ufficialmente, con comunicati stampa
31 marzo e 3 aprile 1995, che il Consiglio dei Ministri intendeva presentare al Parlamento olandese un disegno di modifica
della Wet OB 1968, in particolare degli artt. 3, n. 2, e 11, n. 1, lett. b), punto 5, di quest’ultima, e dare effetto alla
legge di modifica a decorrere dal 31 marzo 1995, alle ore 18. È compito tuttavia del giudice del rinvio verificare se tali
testi fossero sufficientemente chiari perché un operatore economico che effettui operazioni economiche quali quelle considerate
dalla legge sia in grado di comprendere le conseguenze della modifica legislativa prevista quanto alle operazioni che esso
pratica.
45 Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata come segue:
«I principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto non ostano a che uno Stato membro, eccezionalmente,
e allo scopo di evitare che siano utilizzate su larga scala, durante il procedimento legislativo, costruzioni finanziarie
destinate a ridurre l’onere dell’IVA contro le quali una legge di modifica intende appunto lottare, dia a questa legge un
effetto retroattivo, quando, nelle circostanze come quelle della causa principale, gli operatori economici che effettuano
operazioni economiche come quelle considerate dalla legge siano stati avvertiti della futura adozione della detta legge e
dell’effetto retroattivo previsto in modo tale che essi siano in grado di comprendere le conseguenze della modifica legislativa
prevista per le operazioni da loro effettuate.
Quando tale legge esenta un’operazione economica su un bene immobile precedentemente soggetto all’IVA, essa può avere l’effetto
di annullare la rettifica dell’IVA avvenuta a causa dell’esercizio, al momento della destinazione di un immobile all’operazione
considerata nel detto momento come imponibile, di un diritto alla detrazione dall’IVA assolta sulla cessione di tale bene
immobile».
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
I principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto non ostano a che uno Stato membro, eccezionalmente,
e allo scopo di evitare che siano utilizzate su larga scala, durante il procedimento legislativo, costruzioni finanziarie
destinate a ridurre l’onere dell’IVA contro le quali una legge di modifica intende appunto lottare, dia a questa legge un
effetto retroattivo, quando, nelle circostanze come quella della causa principale, gli operatori economici che effettuano
operazioni economiche come quelle considerate dalla legge siano stati avvertiti della futura adozione della detta legge e
dell’effetto retroattivo previsto in modo tale che essi siano in grado di comprendere le conseguenze della modifica legislativa
prevista per le operazioni da loro effettuate.
Quando tale legge esenta un’operazione economica su un bene immobile precedentemente soggetto all’IVA, essa può avere l’effetto
di annullare la rettifica dell’IVA avvenuta a causa dell’esercizio, al momento della destinazione di un immobile all’operazione
considerata nel detto momento come imponibile, di un diritto alla detrazione dall’IVA assolta sulla cessione di tale bene
immobile.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.