CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 05952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. »3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 12 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di L'aquila ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della semilibertà, già concessa con ordinanza 3 marzo 2022 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia. [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato nel possesso di sostanza stupefacente all'interno della sua cella. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il travisamento della prova in ordine alla detenzione di stupefacente, in quanto dagli accertamenti compiuti era emerso che la droga era nella cella di altri detenuti e che Malvone aveva solo fatto un modico uso ("due o tre tiri") dello stupefacente offertogli dagli altri detenuti. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine al giudizio sulla non idoneità della prosecuzione della misura. La revoca non consegue alla violazione di una prescrizione, bensì alla necessità di una valutazione sul venir meno dell'idoneità ai fini rieducativi della misura, valutazione che non è stata compiuta. Nel caso in esame il detenuto aveva tenuti una condotta esemplare, aveva ammesso il fatto, che non era di particolare gravità trattandosi di una estemporanea assunzione di stupefacente. Con il terzo motivo viene denunciata l'assenza di motivazione del giudizio sulla inidoneità rieducativa della prosecuzione della misura. Con il quarto motivo viene denunciata la manifesta illogicità della motivazione del giudizio sull'inidoneità della prosecuzione della misura, a fronte dei dati positivi desumibili dal complessivo andamento della misura. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.I motivi di ricorso riguardano la motivazione del giudizio posto a fondamento della revoca della misura alternativa, e possono quindi essere esaminati congiuntamente. 1. A norma dell'art. 51 ord. pen. la revoca della semilibertà può essere disposta "quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento" e va disposta, previa sospensione, nel caso di condanna per il delitto di evasione. Dunque, eccettuato il caso del reato di evasione, la revoca della semilibertà deve fondarsi su un complessivo giudizio che riguardi la permanenza o meno della idoneità della misura in funzione dell'obiettivo rieducativo. Il relativo onere motivazionale riguarda dunque la complessità dei dati emergenti dalla condotta del condannato nel corso della misura, e non può essere limitato ad un singolo episodio, a meno che non sia di gravità tale da rendere palese la inidoneità del soggetto alla prosecuzione della misura (Sez.1, n.46631 del 25/1/2019, Rv.277452). 2. Nel caso in esame il Tribunale si è limitato a dar conto di quanto accertato all'interno del carcere a seguito di perquisizione, laddove diversi detenuti erano stati trovati in possesso di stupefacente ed alcuni, come il Malvone, ne avevano anche fatto uso. Ora, a fronte dell'ammissione fatta dal Malvone di aver fatto uso di cannabis in carcere, l'ordinanza non ha evidenziato dati significativi di una maggiore gravità del fatto e, in particolare, se fosse stato accertato un coinvolgimento del Malvone nel portare la sostanza all'interno dell'istituto, né ha letto detta assunzione di stupefacente nel generale contesto della condotta tenuta dal Malvone nel corso della misura, sì da verificare se si era trattato di un gesto isolato e meramente "ricreativo" ovvero di una condotta significativa dell'instaurazione o prosecuzione di rapporti e condotte di segno contrario rispetto all'obiettivo rieducativo, che gli interventi trattamentali presuppongono essere condiviso dal detenuto. 3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto a evitare la carenza motivazionale censurata al superiore punto 2. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aqui