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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29562/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO.clato avviso alle parti; ), udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto NO

1. I ribunale di (Campobasso} in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per mancanza della motivazione in ordine all'aumento di pena per la riconosciuta continuazione, determinato "in blocco".

3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Orbene, nel caso in esame - a parte la manifesta infondatezza del riferimento ad un aumento "in blocco" quando il reato in continuazione risulta unico - le censure difensive sono inammissibili attenendo alla sola motivazione sull'aumento di pena per la continuazione (e non all'illegalità della pena).

5. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO.clato avviso alle parti; ), udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto NO 1. I ribunale di (Campobasso} in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per mancanza della motivazione in ordine all'aumento di pena per la riconosciuta continuazione, determinato "in blocco". 3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Orbene, nel caso in esame - a parte la manifesta infondatezza del riferimento ad un aumento "in blocco" quando il reato in continuazione risulta unico - le censure difensive sono inammissibili attenendo alla sola motivazione sull'aumento di pena per la continuazione (e non all'illegalità della pena). 5. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio
Sentenza Cassazione n. 29562/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris