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Cassazione n. 05225/2025

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/01/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13632/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA d ella CORTE CONTI – [OSCURATO:PERSONA] - n. 497/2023 , depositata il 23/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore G enerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. C ostanza G raziella C erioni ha proposto ricorso , aff idato ad unico motivo, avverso la pronuncia con cui la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale di appello di Roma - ha confermato la decisione di primo gradoche aveva respinto l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 emessa dall’[OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il rimborso dell’indennità integrativa speciale relativa ad una seconda pensione indebitamente percepita da [OSCURATO:PERSONA], madre della ricorrente, per l’importo di €. 91.546,64.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

1.1. La suddetta indennità era stata dapprima riconosciuta in favore delle beneficiaria del trattamento pensionistico, dante causa della ricorrente, con sentenza della Corte dei Conti delle Marche n. 572/2006 e poi negata dalla Corte dei Conti, sezione centrale , con sentenza n. 722/2014posta a base dell’ingiunzione opposta.

Con la pronuncia impugnata la Corte dei conti ha stabilito che la Cerioni aveva accettato tacitamente l’eredità della madre , osservando che nulla impediva tale accertamento nel giudizio pensionistico nel quale il giudice ha cognizione su tutte le questioni incidentali rilevanti per la decisione, facendo rilevare che, ai sensi dell’art. 14 del codice di giustizia contabile, s ono riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le sole questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso” e che la qualità di erede inte g ra una qualità e non uno stato personale in sensotecnico.

Ha poi osservato che , dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], la Cerioni aveva richiesto la chiusura dei conti cointestati con la madre, dichiarandosi erededi quest’ultima, ed aveva prelevato le giacenze appartenenti alla de cuius , costituit e dai ratei di pension e , giungendo alla conclusione che l’opponente ave va già accettato tacitamente l’eredità della madre allorquando le era pervenuta la comunicazione di debito dell’[OSCURATO:PERSONA], a nulla valendo la successiva rinuncia.

Ha respinto le deduzioni della ricorrente, secondo cui era fatto salvo il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale sulla seconda pensione della de cuius , mancando la prova che l’indennità fosse di importo superiore al trattamento pensionistico minimo, rilevando che l’interessata non aveva depositato conteggi che sconfessasseroi calcoli effettuati dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso denunci a la violazione dell’art. 362, comma primo, c.p.c.,sostenendo che la Corte dei conti non poteva accertare il possesso, in capo alla ricorrente, della qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e i l perfezionamento di un atto di accettazione tacita dell’eredità.

Secondo la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA], prima di emettere l’ingiunzione, avrebbe dovuto impugnare nella sede propria la rinuncia all’eredità, potendo solo all’esito emettere l’ordinanza ingiunzione, discutendosi di uno stato personale dell’opponente il cui accertamento è riservato alla giurisdizione ordinaria anche ai sensi dell’art. 14 del codice di giustizia contabile.

1.1. Il motivo è infondato.

Deve preliminarmente considerarsi che la ricorrente non ha denunciatoil difetto di giurisdizione del giudice contabile sull’intera controversia introdotta con l’opposizione, ma solo relativamente all’accertamento del possesso della qualità di erede, profilo su cui la Corte dei conti si è pronunciata in senso sfavorevole all’interessata.

Quest’ultima aveva già proposto altra opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona avverso una precedente ordinanza ingiunzione emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] per il recupero del medesimo credito oggetto di causa, chiedendo la corretta quantificazione del dovuto sulla base del giudicato contabile, e il giudice adito aveva negato la propria giurisdizione, affe rmando che è compito del giudice contabile stabilire l’esatta entità del rimborso, con statuizione contro cui non sono mosse obiezioni in questa sede.

In definitiva, le questioni dedotte con il proposto regolamento censurano solo il modo con il quale detto giudice ha esercitato la giurisdizionedi cui è riconosciuto titolare .

Nessuna preclusione può, quindi, dipendere dal fatto che la stessa Cerioni a bbia adito la Corte de i conti , non dovendosi regolare la giurisdizione sull’intera opposizione (cfr., per un’analoga soluzione Cass.

SU 16957/2018), nulla potendo la ricorrente comunque contestare su tale profilo, rispetto al quale non è risultata soccombente nel giudizio pensionistico esitato nella decisione impugnata (cfr. Cass.

SU 5898/2023; Cass.

SU 31754/2019; Cass.

SU 22439/2018).

Si discute invece dell’ipotizzata invasione della giurisdizione del giudice ordinario per effetto dell’accertamento del possesso della qualità di erede in capo all’ingiunta, che, a parere di quest’ultima, non poteva essere oggetto di un accertamento incidentale nel giudizio contabile.

1.2. Poste tale premesse ed evidenziato che l’eventuale invasione del giudice contabile nelle materie oggetto della previsione dell’art. 14 del codice di giustizia contabile (secondo cui sono riservate al giudice ordinario le questioni in tema di status e capacità delle persone e gli incidenti di falso) è invece denunciabile ai sensi dell’art. 362, comma secondo c.p.c., essendo attinta la giurisdizione riservata al giudice ordinario (cfr., in tal senso Cass.

SU 16957/2018 in tema di accertamento incidentale dello stato coniugale ai sensi dell’art. 8, comma secondo c.p.a. ), occorre tuttavia precisare che le cause relative allo stato delle persone sono solo quelle che si riferiscono alla posizione soggettiva dell'individuo nella sua veste di cittadino o di titolare di diritti personali nell'ambito della comunità civile e di quella familiare, con conseguente esclusione del possesso della qualità di erede , che integra una semplice qualità del debitore ed un presupposto dell’obbligo di cui è richiesto l’adempimento (Cass. 12366/1993; conforme Cass. 1875/1971; Cass.

SU 20113/2005; Cass SU 23554/2019).

Nell’accertare che la ricorrente aveva compiuto atti di accettazione tacita dell’eredità prima di perfezionare la successiva rinuncia formale, il giudice contabile non ha – quindi - pronunciato sulle materie riservate al giudice ordinario ai sensi dell’art. 14 del codice di giustizia contabile.

1.3. La censura è invece inammissibile nella parte in cui contesta – sotto altro profilo - il superamento dei limiti della cognizione incidentale da parte della Corte dei Conti nella materia pensionistica.

Si è detto che, a norma dell’art. 14 del codice di giustizia contabile solo le questioni di stato e capacità delle persone e gli incidenti di falso sono riservati al giudiceordinario, quale oggetto di una causa pregiudiziale per volontà di legge (art. 34 c.p.c.), che va definita con pronuncia suscettibile di giudicato.

Ogni altra questione può –a contrario –essere oggetto di accertamento incidentale nel processo pensionistico(cfr., in motivazione, Cass.

Su 9968/2001).

Detta giurisdizione si estende a tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensionedei pubblici dipendenti, comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate ove sia in discussione l’an e il quantum del rimborso (Cass.

SU 22745/2021; Cass.

SU 26252/2018; Cass.

SU 28818/2011).

Vi è però che il superamento dei limiti della cognizione incidentale del giudice contabile (al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 14 del codice del processo contabile) non profila una questione di giurisdizione rientrante nella previsione dell’art. 362 c.p.c., che non comprende ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale.

In particolare, l’eventuale superamento dei limiti che il giudice speciale incontra nell’accertamento di questioni pregiudiziali rilevanti per la pronuncia sulla domanda su cui abbia giurisdizione, determina non una violazione dei limiti esterni d ella giurisdizione contabile, ma una violazione processuale da parte del giudice speciale non censurabile in cassazione, atteso che la cognizione incidentale viene esercitata in funzione della giurisdizione sulla sola domanda legittimamente conosciuta in via principale (Cass.

SU 7292/2016; Cass.

SU 19103/2023; Cass.

SU 36636/2022; Cass.

SU 18638/2022; Cass. 24242/2024).

Il ricorso è respinto con aggravio delle spese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 4.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13632/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA d ella CORTE CONTI – [OSCURATO:PERSONA] - n. 497/2023 , depositata il 23/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore G enerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. C ostanza G raziella C erioni ha proposto ricorso , aff idato ad unico motivo, avverso la pronuncia con cui la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale di appello di Roma - ha confermato la decisione di primo gradoche aveva respinto l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 emessa dall’[OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il rimborso dell’indennità integrativa speciale relativa ad una seconda pensione indebitamente percepita da [OSCURATO:PERSONA], madre della ricorrente, per l’importo di €. 91.546,64. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. 1.1. La suddetta indennità era stata dapprima riconosciuta in favore delle beneficiaria del trattamento pensionistico, dante causa della ricorrente, con sentenza della Corte dei Conti delle Marche n. 572/2006 e poi negata dalla Corte dei Conti, sezione centrale , con sentenza n. 722/2014posta a base dell’ingiunzione opposta. Con la pronuncia impugnata la Corte dei conti ha stabilito che la Cerioni aveva accettato tacitamente l’eredità della madre , osservando che nulla impediva tale accertamento nel giudizio pensionistico nel quale il giudice ha cognizione su tutte le questioni incidentali rilevanti per la decisione, facendo rilevare che, ai sensi dell’art. 14 del codice di giustizia contabile, s ono riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le sole questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso” e che la qualità di erede inte g ra una qualità e non uno stato personale in sensotecnico. Ha poi osservato che , dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], la Cerioni aveva richiesto la chiusura dei conti cointestati con la madre, dichiarandosi erededi quest’ultima, ed aveva prelevato le giacenze appartenenti alla de cuius , costituit e dai ratei di pension e , giungendo alla conclusione che l’opponente ave va già accettato tacitamente l’eredità della madre allorquando le era pervenuta la comunicazione di debito dell’[OSCURATO:PERSONA], a nulla valendo la successiva rinuncia. Ha respinto le deduzioni della ricorrente, secondo cui era fatto salvo il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale sulla seconda pensione della de cuius , mancando la prova che l’indennità fosse di importo superiore al trattamento pensionistico minimo, rilevando che l’interessata non aveva depositato conteggi che sconfessasseroi calcoli effettuati dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso denunci a la violazione dell’art. 362, comma primo, c.p.c.,sostenendo che la Corte dei conti non poteva accertare il possesso, in capo alla ricorrente, della qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e i l perfezionamento di un atto di accettazione tacita dell’eredità. Secondo la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA], prima di emettere l’ingiunzione, avrebbe dovuto impugnare nella sede propria la rinuncia all’eredità, potendo solo all’esito emettere l’ordinanza ingiunzione, discutendosi di uno stato personale dell’opponente il cui accertamento è riservato alla giurisdizione ordinaria anche ai sensi dell’art. 14 del codice di giustizia contabile. 1.1. Il motivo è infondato. Deve preliminarmente considerarsi che la ricorrente non ha denunciatoil difetto di giurisdizione del giudice contabile sull’intera controversia introdotta con l’opposizione, ma solo relativamente all’accertamento del possesso della qualità di erede, profilo su cui la Corte dei conti si è pronunciata in senso sfavorevole all’interessata. Quest’ultima aveva già proposto altra opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona avverso una precedente ordinanza ingiunzione emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] per il recupero del medesimo credito oggetto di causa, chiedendo la corretta quantificazione del dovuto sulla base del giudicato contabile, e il giudice adito aveva negato la propria giurisdizione, affe rmando che è compito del giudice contabile stabilire l’esatta entità del rimborso, con statuizione contro cui non sono mosse obiezioni in questa sede. In definitiva, le questioni dedotte con il proposto regolamento censurano solo il modo con il quale detto giudice ha esercitato la giurisdizionedi cui è riconosciuto titolare . Nessuna preclusione può, quindi, dipendere dal fatto che la stessa Cerioni a bbia adito la Corte de i conti , non dovendosi regolare la giurisdizione sull’intera opposizione (cfr., per un’analoga soluzione Cass. SU 16957/2018), nulla potendo la ricorrente comunque contestare su tale profilo, rispetto al quale non è risultata soccombente nel giudizio pensionistico esitato nella decisione impugnata (cfr. Cass. SU 5898/2023; Cass. SU 31754/2019; Cass. SU 22439/2018). Si discute invece dell’ipotizzata invasione della giurisdizione del giudice ordinario per effetto dell’accertamento del possesso della qualità di erede in capo all’ingiunta, che, a parere di quest’ultima, non poteva essere oggetto di un accertamento incidentale nel giudizio contabile. 1.2. Poste tale premesse ed evidenziato che l’eventuale invasione del giudice contabile nelle materie oggetto della previsione dell’art. 14 del codice di giustizia contabile (secondo cui sono riservate al giudice ordinario le questioni in tema di status e capacità delle persone e gli incidenti di falso) è invece denunciabile ai sensi dell’art. 362, comma secondo c.p.c., essendo attinta la giurisdizione riservata al giudice ordinario (cfr., in tal senso Cass. SU 16957/2018 in tema di accertamento incidentale dello stato coniugale ai sensi dell’art. 8, comma secondo c.p.a. ), occorre tuttavia precisare che le cause relative allo stato delle persone sono solo quelle che si riferiscono alla posizione soggettiva dell'individuo nella sua veste di cittadino o di titolare di diritti personali nell'ambito della comunità civile e di quella familiare, con conseguente esclusione del possesso della qualità di erede , che integra una semplice qualità del debitore ed un presupposto dell’obbligo di cui è richiesto l’adempimento (Cass. 12366/1993; conforme Cass. 1875/1971; Cass. SU 20113/2005; Cass SU 23554/2019). Nell’accertare che la ricorrente aveva compiuto atti di accettazione tacita dell’eredità prima di perfezionare la successiva rinuncia formale, il giudice contabile non ha – quindi - pronunciato sulle materie riservate al giudice ordinario ai sensi dell’art. 14 del codice di giustizia contabile. 1.3. La censura è invece inammissibile nella parte in cui contesta – sotto altro profilo - il superamento dei limiti della cognizione incidentale da parte della Corte dei Conti nella materia pensionistica. Si è detto che, a norma dell’art. 14 del codice di giustizia contabile solo le questioni di stato e capacità delle persone e gli incidenti di falso sono riservati al giudiceordinario, quale oggetto di una causa pregiudiziale per volontà di legge (art. 34 c.p.c.), che va definita con pronuncia suscettibile di giudicato. Ogni altra questione può –a contrario –essere oggetto di accertamento incidentale nel processo pensionistico(cfr., in motivazione, Cass. Su 9968/2001). Detta giurisdizione si estende a tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensionedei pubblici dipendenti, comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate ove sia in discussione l’an e il quantum del rimborso (Cass. SU 22745/2021; Cass. SU 26252/2018; Cass. SU 28818/2011). Vi è però che il superamento dei limiti della cognizione incidentale del giudice contabile (al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 14 del codice del processo contabile) non profila una questione di giurisdizione rientrante nella previsione dell’art. 362 c.p.c., che non comprende ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale. In particolare, l’eventuale superamento dei limiti che il giudice speciale incontra nell’accertamento di questioni pregiudiziali rilevanti per la pronuncia sulla domanda su cui abbia giurisdizione, determina non una violazione dei limiti esterni d ella giurisdizione contabile, ma una violazione processuale da parte del giudice speciale non censurabile in cassazione, atteso che la cognizione incidentale viene esercitata in funzione della giurisdizione sulla sola domanda legittimamente conosciuta in via principale (Cass. SU 7292/2016; Cass. SU 19103/2023; Cass. SU 36636/2022; Cass. SU 18638/2022; Cass. 24242/2024). Il ricorso è respinto con aggravio delle spese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 4.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co
Sentenza Cassazione n. 05225/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris