CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1960 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1994 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 marzo 1973 avverso l'ordinanza emessa il 29 settembre 2021 dal Tribunale del riesame di Napoli, Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi; Udita nell'udienza camerale del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 29 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione continuata e aggravata ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod. pen., commessa da settembre 2017 ad agosto 2018. I difensori degli indagati hanno proposto ricorsi per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione in relazione alla denegata qualificazione giuridica del fatto ex artt. 56 - 393 cod. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che la persona offesa aveva restituito la somma prestatale da [OSCURATO:PERSONA] nel 2001, così che la pretesa esercitata dagli indagati non aveva base giustificativa. Il menzionato Tribunale non avrebbe però indicato da cosa abbia desunto l'avvenuto pagamento della somma mentre nella querela la persona offesa aveva affermato di non aver pagato la somma, un tempo prestatale. La motivazione sarebbe illogica, poiché sarebbe stato trascurato che la persona offesa nella denuncia del 16 luglio 2001 aveva quantificato in 130 milioni di euro la sua posizione debitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La somma, oggetto del presente procedimento, è pari a 100 milioni di euro e, quindi, non potrebbe avere carattere usuraio. L'omessa valutazione del contenuto della denuncia del 16 luglio 2001, nella quale la persona offesa quantifica la propria posizione debitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma ricevuta in prestito, utilizzata per saldare i debiti usurari nei confronti di altri soggetti e mai restituita, concretizzerebbe il vizio di travisamento della prova, in quanto l'espunzione di tale dato informativo dal compendio valutativo avrebbe sottratto alla cognizione del tribunale un elemento dotato di forza dimostrativa essenziale, avendo indotto i giudici del riesame a ritenere estinto il debito e, quindi, a qualificare illecita ed ingiustificata la richiesta restitutoria avanzata; 2) erronea applicazione degli articoli 56 e 629 cod. pen. in relazione alla denegata qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il Tribunale avrebbe ritenuto che le modalità particolarmente aggressive, con le quali erano state avanzate le richieste di denaro nei confronti della persona offesa, fossero state ostative all'applicazione dell'ipotesi di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In tal modo avrebbe disatteso i principi dettati dalle Sezioni unite nell'arresto numero 29541 del 2020, secondo cui il criterio descrittivo tra la fattispecie estorsiva e quella di ragion fattasi è da ricercare nell'elemento psicologico, che deve contrassegnare la condotta dell'agente, mentre le modalità aggressive della condotta non figurano tra gli elementi che differenziano le due citate fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili.t Entrambi i motivi, contenenti doglianze sovrapponibili in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono privi di specificità. Con essi i ricorrenti hanno reiterato doglianze già disattese correttamente dal Tribunale del riesame, che ha rimarcato che le pretese degli indagati non avevano una base giustificativa e non erano correlate a un debito della persona offesa, oggetto di una denuncia presentata nel 2001 e ormai estinto per l'intervenuto pagamento della somma. Deve precisarsi che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il menzionato Tribunale ha indicato l'atto da cui ha desunto l'avvenuto pagamento della somma, un tempo prestata alla persona offesa, avendo rimarcato che ciò si evinceva dalla denuncia presentata l'8 agosto 2018 ai carabinieri di Varcaturo, in cui la persona offesa aveva raccontato í fatti. Difatti, nella denuncia del 2018, la persona offesa ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva la restituzione di soldi "ampiamente restituiti nei primi anni duemila", avendo ella corrisposto circa 80 milioni di lire a fronte dei 50 prestatile. Del resto, che le pretese degli indagati non derivassero dal vecchio debito della persona offesa è stato desunto anche dal fatto che - come riportato nell'ordinanza impugnata - "in una delle occasioni di minaccia [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento a pretese di denaro calibrate sul fatturato attuale dell'imprenditore". Alla luce di quanto precede deve affermarsi che correttamente il Tribunale del riesame, avendo ritenuto insussistente una pretesa azionabile in giudizio, ha escluso la qualificazione giuridica dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così facendo applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027), che ha chiarito che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) si caratterizzano - e si distinguono dal delitto di estorsione - per il fatto che l'agente opera con il convincimento di esercitare un suo diritto. Si è precisato (nella motivazione della suindicata pronuncia) che il soggetto che vanta la titolarità di un preteso diritto, e per tale ragione potrebbe "ricorrere al giudice", acquisisce la c.d. legittimazione al reato e la sua qualifica giustifica un trattamento processuale e sanzíonatorío indiscutibilmente di favore. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, incentrata in primis sull'insussistenza di un credito in capo ai ricorrenti, perde rilievo il riferimento alle modalità particolarmente aggressive, pure effettuato dal Tribunale, trattandosi di una considerazione che, ad ogni modo, non elide l'assorbente affermazione dell'insussistenza di una pretesa giuridicamente azionabile, su cui fa perno l'ordinanza stessa al fine della qualificazione giuridica dei fatti. 2 La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del 22 febbraio 2022 Il Consigliere esten