Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03799/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Lucca, quale giudice dell'esecuzione, disponeva, in sede di valutazione della sussistenza del reato continuato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. peri., la revoca della sospensione condizionale della pena accordata con un decreto penale di condanna sulla base di un altro decreto penale di condanna, anche esso con pena condizionalmente sospesa.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 168, comma primo, e 164, comma ultimo, cod. pen. perché una condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena già riconosciuta da un precedente provvedimento di condanna.

Con il secondo motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. per essere stata revocata la già riconosciuta sospensione condizionale della pena sulla base di una pena pecuniaria sostitutiva che è inidonea a costituirne valido titolo per la revoca.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso risultano essere fondati, quindi, meritevoli di accoglimento.

2. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge come il Tribunale di Lucca, quale giudice dell'esecuzione, abbia dispostoìía revoca della sospensione condizionale della pena accordata con un decreto penale di condanna sulla base di un altro decreto penale di condanna, anche esso con pena condizionalmente sospesa.

Va, sul punto ribadito che una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al vt, quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 codice cit. - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278980 - 01) e che la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve è inidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249; in senso conforme Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; cfr. anche sez.

I, 27/09/2019, n.46917; sez.

I, 27/02/2018, n.28280);

3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Lucca, quale giudice dell'esecuzione, disponeva, in sede di valutazione della sussistenza del reato continuato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. peri., la revoca della sospensione condizionale della pena accordata con un decreto penale di condanna sulla base di un altro decreto penale di condanna, anche esso con pena condizionalmente sospesa. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 168, comma primo, e 164, comma ultimo, cod. pen. perché una condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena già riconosciuta da un precedente provvedimento di condanna. Con il secondo motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. per essere stata revocata la già riconosciuta sospensione condizionale della pena sulla base di una pena pecuniaria sostitutiva che è inidonea a costituirne valido titolo per la revoca. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso risultano essere fondati, quindi, meritevoli di accoglimento. 2. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge come il Tribunale di Lucca, quale giudice dell'esecuzione, abbia dispostoìía revoca della sospensione condizionale della pena accordata con un decreto penale di condanna sulla base di un altro decreto penale di condanna, anche esso con pena condizionalmente sospesa. Va, sul punto ribadito che una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al vt, quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 codice cit. - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278980 - 01) e che la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve è inidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249; in senso conforme Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; cfr. anche sez. I, 27/09/2019, n.46917; sez. I, 27/02/2018, n.28280); 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribu
Decreto Cassazione n. 03799/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris