CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 41108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale I.r. della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/9/2021 della Corte di appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia emessa il 3/10/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 10-bis, 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - nullità del decreto di citazione in appello per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. L'imputato - che pacificamente non comprenderebbe la lingua italiana - non avrebbe ricevuto la traduzione del decreto di citazione in appello, pur avendone diritto a norma dell'articolo citato, in forza del quale, peraltro, avrebbe ottenuto la costante presenza di un interprete in udienza e la traduzione della sentenza di primo grado. Pronunciandosi sulla relativa eccezione, dunque, la Corte di merito avrebbe reso una motivazione viziata, che non terrebbe conto della ratio della disposizione e della legislazione della quale sarebbe espressione; nessun rilievo, inoltre, avrebbe l'avvenuta nomina di un difensore, anche fiduciario e con elezione di domicilio presso il suo studio, in quanto ciò non potrebbe comportare il venir meno del diritto alla traduzione degli atti, sancito dalla norma richiamata. In tal senso, peraltro, deporrebbe il più recente indirizzo di legittimità, che - sostenendo proprio la tesi del ricorrente - ne confermerebbe il pieno fondamento; - le stesse argomentazioni, poi, valgono quanto alla mancata traduzione della sentenza di appello, cui il Giudice di appello non avrebbe provveduto pur ricorrendone i presupposti, compresa la già menzionata traduzione della pronuncia di primo grado; con conseguente nullità della sentenza impugnata. In subordine, si chiede che sia la Corte a provvedere sul punto; - erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione. La conferma della condanna trascurerebbe del tutto le ampie allegazioni difensive, mai esaminate, con le quali sarebbe stata provata, per un verso, l'assenza del profilo soggettivo dei reati, data l'assoluta impossibilità di adempiere ai pagamenti a causa della strutturale ed imprevedibile crisi economica che aveva investito la società, e, per altro verso, la mancanza - in capo al ricorrente - dei poteri relativi al pagamento dei tributi. Nessun passo della sentenza, inoltre, indicherebbe l'apporto eventualmente dato dal Pronk ai reati, legandone la responsabilità alla sola posizione apicale (e pur avendo riconosciuto, peraltro, il potere di spesa in capo al proprietario del gruppo cui apparterrebbe la società, non al ricorrente); - l'erronea applicazione della legge, ancora, concernerebbe la disciplina in materia fallimentare. Premesso che il 29/11/2016 la società aveva depositato ricorso per domanda prenotativa di concordato (art. 161, comma 6, r.d. n. 267 del 1942), la sentenza non ne avrebbe esaminato le conseguenze, anche in punto di elemento soggettivo e, in particolare, di errore sulla legge extrapenale; il ricorrente, infatti, sarebbe stato convinto dell'impossibilità di procedere a pagamento di debiti una volta presentata la domanda, ed anche i professionisti incaricati avrebbero concluso in tal senso (peraltro, a fronte di una giurisprudenza non univoca); - inosservanza dei principi di cui agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. La misura della pena base ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbero stati motivati con gli stessi argomenti, in contrasto con la diffusa dottrina e giurisprudenza; - la stessa censura è poi mossa quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Premesso l'errore di fatto in cui sarebbe caduta la Corte, ossia ritenere solo parziale — e non integrale (come documentato) — la riparazione del danno, si lamenta che questa ben può essere effettuata anche da un terzo, e dunque rilevare quale presupposto per il beneficio, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza; - si censura, infine, anche la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, ai sensi dell'art. 175 cod. pen., che sarebbe sostenuta da argomento viziato; [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato; la sentenza, tuttavia, deve essere parzialmente annullata nei termini che si diranno. 4. Con riguardo alla prima eccezione, relativa alla mancata traduzione del decreto di citazione in appello, si riscontrano invero due distinti indirizzi interpretativi, maturati in seno a questa Corte. 4.1. In primo luogo, l'orientamento che esclude l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti (tra le altre, Sez. 2, n. 20394 del 7/4/2022, Riyad, Rv. 283237; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860; Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605). Questo indirizzo è stato inizialmente declinato con riferimento alla condizione processuale dell'imputato alloglotta irreperibile o latitante. Si è, infatti, affermato che le regole sulla nomina dell'interprete e sulla traduzione degli atti sono funzionali alla garanzia della corretta comprensione di ciò che accade nel processo, sempre che lo straniero partecipi o intenda parteciparvi attivamente e voglia comprendere ciò che in esso accade, in modo da poter valutare personalmente le strategie processuali che ritiene di intraprendere (così, testualmente, Sez. 6, n. 47550 del 13/11/2007, Homrani). L'obbligo di traduzione degli atti è stato, pertanto, escluso nell'ipotesi in cui l'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana si sia reso latitante o irreperibile, così da imporre la notificazione degli atti processuali che lo riguardano mediante consegna al difensore, non verificandosi in tal caso alcuna lesione concreta dei suoi diritti (tra le tante, Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, Rv. 261218; Sez. 6, n.28010 del 11/06/2009, Anglani, Rv. 244429; Sez. 6, n. 47550 del 13/11/2007, Homrani, Rv. 238224). 4.2. Lo stesso principio è stato successivamente ribadito, sempre in relazione alla condizione processuale dell'imputato irreperibile o latitante, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., da Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262773. In tale pronuncia la Corte ha affermato che l'obbligo di traduzione degli atti, anche quello previsto dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 in attuazione della Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha un senso unicamente rispetto agli atti processuali cui l'imputato alloglotta partecipi personalmente o che comunque giungano nella sua sfera di conoscenza o di conoscibilità, in quanto soltanto in queste ipotesi acquista rilievo l'esigenza di assicurare la piena comprensione degli atti stessi da parte del prevenuto che non conosca la lingua italiana. Al fine di evitare prassi abusive riconducibili alle ipotesi di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di suoi specifici atti, la Corte ha, invece, escluso la sussistenza dell'obbligo in questione quando gli atti debbano notificarsi al solo difensore, ritenendo che, in tali casi, il destinatario della comunicazione sia perfettamente in grado di comprenderne il contenuto e, eventualmente, di riferirlo al proprio assistito, qualora mantenga dei contatti con quest'ultimo, nella lingua da essi prescelta. 4.3. L'orientamento in esame ha, infine, registrato un'ulteriore progressione ermeneutica con la sua estensione, non solo ai casi di latitanza o di irreperibilità dell'imputato, ma anche alle ipotesi in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia (Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860). In particolare la sentenza Ramadan, richiamando quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136 del 2008, ha affermato che la nomina del difensore di fiducia comporta l'insorgere di un rapporto di «continua e doverosa informazione» da parte del legale verso il cliente, che comprende non solo la tempestiva informazione sugli atti processuali che interessano il proprio assistito, ma anche «l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, quantomeno, di farne comprendere allo stesso comunque il significato». 4.4. A fronte di questo indirizzo, poi, se ne riscontra un altro che, ponendosi in contrasto con le più recenti pronunce sopra esaminate, ha affermato che l'obbligo di traduzione dell'atto in favore dell'imputato alloglotta sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 1, n. 28562 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ali, Rv. 283355; Sez. 1, Sentenza n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270274 in tema di notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari; Sez. 5, n. 48916 del 28/09/2016, Dutu, Rv. 268371). Secondo tale orientamento, infatti, l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua (diritto previsto dall'art. 143 cod. proc. pen., in attuazione della Direttiva 2010/64/UE ed in accordo con l'articolo 6, par. 3, lett. a), CEDU), né alla lettura ed all'esame degli atti che lo riguardano (necessari per la predisposizione di una più efficace difesa), svolgendo tale elezione, soprattutto ove si tratti di individuo privo di recapiti stabili, la funzione opposta di garantirgli una più sicura conoscenza degli stessi. 4.5. Attraverso l'elezione di domicilio, dunque, l'indagato sceglie sia il luogo (come nel domicilio dichiarato) che la persona alla quale devono essere notificati gli atti processuali (Sez. 6, n. 30873 del 18/09/2020, D'Antino, Rv. 279850). Tuttavia, il rapporto fiduciario che lega l'indagato al suo domiciliatario, quand'anche lo stesso sia il difensore di fiducia, comporta a carico di quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti al primo destinati e di tenerli a sua disposizione (Sez. 3, n. 22844 del 26/5/2003, Barbiera, Rv. 224870), ma non di certo, come sostenuto dal contrario indirizzo ermeneutico, anche l'obbligo-onere di traduzione degli atti nella diversa lingua del cliente alloglotta, o di farne comprendere al suo assistito il significato. 5. Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire al primo indirizzo. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, stabilisce - all'art. 3, comma 1 - che gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento; tra questi, le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze (comma 2), oltre a qualsiasi altro atto che le autorità competenti decidano essere fondamentali (comma 3). Con la precisazione, peraltro, che non è invece necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico (comma 4). 5.2. In attuazione di questa Direttiva, il d. Igs. 4 marzo 2014, n. 32 ha modificato l'art. 143 cod. proc. pen. (Nomina dell'interprete), così stabilendosi che - a fronte di un indagato o imputato che non comprende la lingua italiana - 5 (T) l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. 5.2. Ebbene, tale elenco, a parere del Collegio, deve essere interpretato proprio nell'ottica della Direttiva di cui la novella costituisce attuazione, ossia come indicazione di quegli atti - e solo di quelli - che sono fondamentali per garantire l'esercizio dei diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento, e proprio per questo debbono esser tradotti all'indagato/imputato che non comprende la lingua italiana; della piena aderenza alla fonte sovranazionale, peraltro, lo stesso articolo 143 offre due significative conferme, che meritano di essere valorizzate nell'esame della questione proposta. In primo luogo, il citato comma 1 sottolinea che la traduzione deve avvenire "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa"; il comma 3, poi, stabilisce che il giudice può disporre, con atto motivato, la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico". Il carattere strumentale della traduzione rispetto ad un concreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa, dunque, è affermato e ribadito dalla norma in modo esplicito, e solo in questi termini deve essere allora interpretato il richiamo, al comma 1, ai "decreti che dispongono (...) la citazione a giudizio": non una mera vocatio in ius, ma solo quegli atti che - insieme a questa - contengono elementi di sostanziale rilievo per il merito della difesa e, dunque, per le strategie processuali da intraprendere. 5.3. Tra questi, il decreto che dispone il giudizio di cui all'art. 552 cod. proc. pen., che deve contenere, tra l'altro, l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (lett. c); l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio (lett. e); l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione (lett. f); l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia (lett. g). 5.4. Per contro, non rientra tra gli altri decreti "che dispongono la citazione a giudizio", di cui all'art.143, comma 2, cod. proc. pen., quello di citazione a giudizio in appello, il cui contenuto si esaurisce nella mera vocatio, ossia nell'elenco dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f), g) (rispettivamente, generalità dell'imputato, delle altre parti private e dei difensori; luogo, giorno ed ora della comparizione; data e sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste), nonché nell'indicazione del giudice competente. Nessun elemento, dunque, che concerna il concreto esercizio delle facoltà difensive, peraltro ampiamente sviluppate proprio con la proposizione dell'atto di appello; ancor più, poi, quando - come nella vicenda in esame - il decreto di citazione sia stato notificato ad un difensore fiduciario presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio, ossia ad un professionista legato al proprio assistito da vincolo di particolare intensità, dal quale deriva l'obbligo non solo di ricevere l'atto destinato al proprio assistito, ma anche di fornirgliene pronta e sommaria comunicazione quanto al contenuto. 5.5. La motivazione della sentenza sul punto, dunque, non può essere censurata, facendo corretta applicazione proprio dei principi appena richiamati. 5.6. E fermo restando, peraltro, che il ricorrente non contesta alcuna, effettiva lesione alle proprie prerogative difensive, eventualmente derivante dalla mancata traduzione del decreto di citazione in appello, cosicché la sua censura risulta rivestire un carattere meramente formale, astratto, non riconducibile alla ratio della Direttiva richiamata e dell'art. 143 cod. proc. pen. novellato. Né, peraltro, può accogliersi la tesi della violazione dell'art. 6.3 CEDU, che, alla lett. a), prescrive il diritto - in capo alla persona accusata di un reato - di essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; questa informazione, infatti, attiene ancora al concreto esercizio del diritto di difesa, e, dunque, non è assimilabile al decreto di citazione in appello per quanto appena riportato. 6. Con riguardo, poi, alla seconda eccezione di nullità della sentenza di appello, per mancata traduzione, il Collegio richiama la costante giurisprudenza di legittimità per la quale in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi affidare ad un legale iscritto nel relativo albo speciale (tra le altre, Sez. 5, n. 32878 del 5/2/2019, Molla, Rv. 277111; Sez 5, n. 15056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nasim, Rv. 275103). A ciò si aggiunga, poi, che il ricorrente ancora non ha allegato alcun concreto e reale pregiudizio patito dall'omessa traduzione, così che anche sul tema la censura risulta generica.7. Con riguardo, poi, al merito del ricorso, ed innanzitutto alle censure in tema di elemento soggettivo del reato, occorre ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 7.1. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono infondate; la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha infatti steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. 8. La sentenza, in particolare, ha ripreso gli argomenti spesi dal primo Giudice, così evidenziando che l'istruttoria non aveva dato atto di una crisi finanziaria della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." improvvisa ed imprevedibile, quanto, piuttosto, di una situazione ormai cronicizzata o, quantomeno, molto risalente, al punto che la precedente proprietà era in regime di liquidazione a causa della crisi del settore. L'assenza di liquidità, derivante da un non adeguato apporto di risorse finanziarie, risultava dunque strutturata, ed il mancato versamento dell'IVA e delle ritenute doveva essere ritenuto frutto di una precisa strategia aziendale, che aveva preferito la prosecuzione dell'attività al pagamento di quanto dovuto all'Erario, al fine di mantenere i livelli produttivi ed occupazionali. Con particolare riguardo, poi, agli elementi indicati dall'imputato, anche in questa sede, a dimostrazione dell'imprevedibilità del dissesto (affidamento su finanziamenti pubblici o provenienti da istituti di credito, rassicurazioni da parte dell'azionista di riferimento - tale [OSCURATO:PERSONA] - poi non seguite da condotte concrete), la Corte di appello ne ha sostenuto - ancora con argomento non manifestamente illogico - l'inidoneità a costituire adeguata base per un ragionevole affidamento; in particolare, la sentenza ha sottolineato che, in un'ottica di accurata e prudente gestione aziendale, l'imprenditore non può ragionevolmente ritenere che gravi e strutturali difficoltà dell'azienda possano trovare soluzione in futuri finanziamenti o generiche rassicurazioni, specie quando - come nel caso di specie - difettino elementi dai quali l'organo amministrativo possa desumere che tali immissioni di liquidità interverranno in termini di certezza e tempestività. 8.1. Tutte queste considerazioni, peraltro, sono state lette dai Giudici del merito alla luce non solo delle due norme contestate (sostenute dal dolo generico), ma anche dell'imposta evasa; al riguardo, la Corte di appello ha richiamato l'opportunità che l'IVA - che non costituisce utile d'impresa - formi oggetto di accantonamento una volta incassata, e ciò nel senso che - pur non essendone vietato l'utilizzo momentaneo per contingenti necessità imprenditoriali - la relativa somma risulti disponibile al momento del pagamento, alla scadenza fissata per legge. In altri termini, la sentenza non ha affermato l'obbligo di accantonare tali somme (come invece si legge nel ricorso), ma soltanto che queste siano conservate, proprio perché già incassate e connotate da un originario vincolo di destinazione, o quantomeno se ne assicuri il corrispettivo di valore alla scadenza del debito tributario, nell'ambito di una gestione che deve risultare ispirata a oculatezza e prudenza. 8.2. Sotto altro ma connesso profilo, del pari motivo di ricorso, la sentenza ha poi preso in esame gli effettivi poteri di spesa in capo al ricorrente, anche di natura tributaria, in relazione a quelli spettanti all'azionista di riferimento (il citato Klesch). Ebbene, la Corte di appello, per un verso, ha ritenuto accertato che, nell'organizzazione del gruppo, fosse demandata in definitiva a quest'ultimo la preventiva autorizzazione per effettuare pagamenti; per altro verso, tuttavia, ha sottolineato che il ricorrente - legale rappresentante di una delle società del gruppo - aveva interamente accettato e recepito le indicazioni ricevute, facendole proprie. A differenza del teste Villa, che aveva rassegnato le dimissioni di fronte all'inerzia dello stesso azionista e dell'imputato, quest'ultimo aveva infatti conservato il proprio incarico con le conseguenti responsabilità gestorie, operando fattivamente nel senso indicatogli senza adottare quella attenta e prudente gestione che, invece, sarebbe stata necessaria. Non una responsabilità a titolo oggettivo, dunque, come denunciato, ma la piena condivisione di scelte operative nell'ottica della continuità aziendale - e comprensive del mancato pagamento dell'IVA pur in un momento in cui era ormai chiaro che non vi sarebbe stato alcun intervento finanziario da parte della proprietà, né sostanziose immissioni da altre fonti. Il ricorso, del resto, non afferma neppure che il ricorrente avesse chiesto al Klesh il denaro necessario per pagare quanto dovuto, ricevendone un rifiuto, così emergendo ulteriormente la sua responsabilità e, dunque, la logicità della sentenza impugnata. 9. Con riguardo, poi, al quinto motivo di ricorso, relativo all'incidenza dell'ammissione della società al concordato preventivo sul profilo oggettivo e psicologico del reato di cui al capo b), il Collegio osserva che la censura è stata ancora adeguatamente trattata nella decisione in esame, che ne ha analizzato ogni elemento, poi riproposto in questa sede. In particolare, la Corte di Appello ha sottolineato che la primitiva istanza di ammissione al concordato preventivo con riserva (29/11/2016), così come la successiva presentata ex art. 161 L.F. (27/4/2017), non erano state seguite dall'ammissione alla procedura medesima, mai intervenuta; così da concludere, dunque, che se è vero che gli effetti dell'ammissione decorrono - con efficacia retroattiva - dalla data di presentazione della domanda, è altresì vero che, nel caso di specie, alla data di scadenza dell'obbligo tributario in oggetto non era intervenuto alcun provvedimento ammissivo alla procedura concordataria, cosi da non risultare alcuna preclusione giuridica al pagamento. Sotto il profilo soggettivo, in tema di errore su norma extrapenale, la sentenza ha poi sottolineato che la circostanza appena richiamata - ossia la mancata ammissione al concordato preventivo - rendeva priva di rilievo qualunque considerazione al riguardo, non potendosi dunque prospettare alcun errore sulla norma, né l'eventuale convinzione del ricorrente sull'esistenza di un divieto di pagamento, dedotta - con argomento meramente apodittico - dal sol fatto che la domanda di ammissione fosse stata presentata. 9.1. In senso contrario, peraltro, non può essere accolto neppure l'ultimo profilo del motivo, secondo cui sussisterebbe l'errore sulla legge diversa da quella penale nel corso di norme destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, risultandone evidente la genericità. 10. Infondato, di seguito, è anche il sesto motivo di ricorso, relativo alle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena base; la motivazione della sentenza risulta infatti del tutto congrua e priva della violazione contestata. 10.1. In particolare, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza hai evidenziato, per un verso, l'elevato pregiudizio arrecato all'Erario e, per altro verso, l'assenza di particolari profili di meritevolezza in capo al ricorrente; emerge sul punto, dunque, una motivazione ancora adeguata e non manifestamente illogica, né meramente reiterativa di quella a fondamento della pena base, come invece si legge nel ricorso. 10.2. In ordine, poi, all'entità della pena, la Corte l'ha individuata in ragione della notevole misura dell'imposta non versata, tale da risultare prevalente sugli argomenti di segno contrario indicati dalla difesa, ossia l'incensuratezza e la condotta precedente al reato; con la precisazione, peraltraAhL la stessa pena base è stata fissata in misura di poco distante dal minimo Ottatg e che gli aumenti per la continuazione, a loro volta, sono stati contenuti in quattro mesi complessivi (per due reati), così da giungere ad un trattamento sanzionatorio "adeguato e proporzionato ai connotati complessivi della vicenda". 11. In ordine, poi, al diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello lo ha motivato - con riferimento all'art. 163, comma 4, cod. pen. - richiamando sia la mancanza di un danno integralmente riparato, sia il fatto che tali (parziali) pagamenti sarebbero stati eseguiti dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., "sicché non appare riconducibile ad una condotta volontaria e personale dell'appellante"; elementi - entrambi - contestati dalla difesa, che ne ha affermato la non veridicità (il primo) e l'irrilevanza (l'altro). Entrambe le considerazioni appaiono corrette e non censurabili. 11.1. Quanto all'entità della riparazione, si tratta di una questione di puro merito che questa Corte non è ammessa a verificare, non potendosi, dunque, riscontrare i calcoli indicati nel ricorso. 11.2. Quanto poi al secondo profilo, ossia la riferibilità soggettiva del risarcimento, il Collegio rileva - con la Corte di appello - che questo era stato pacificamente eseguito da un terzo, in assenza di un qualunque collegamento, anche psicologico, con il ricorrente; quel che, all'evidenza, impediva di farne derivare effetti positivi su quest'ultimo, anche alla luce della particolare natura della causa estintiva del reato, legata evidentemente alla valutazione della personalità del condannato, nell'ottica della prognosi sulle sue future condotte. 12. Infine, con riguardo al beneficio della non menzione della condanna, la sentenza impugnata ha evidenziato, per un verso, l'assenza di argomenti difensivi circa gli effetti pregiudizievoli che l'imputato avrebbe concretamente patito dalla pubblicità della condanna, e, per altro verso, la non modesta gravità del fatto contestato. Con adeguata valutazione di merito adeguata, dunque, incensurabile da questa Corte. 13. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 14. Si osserva, tuttavia, che la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al reato di cui al capo C), art. 10-bis, d. Igs. n. 74 del 2000. 14.1. Successivamente alla pronuncia di appello, infatti, la Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 14 luglio 2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" e limitatamente alle parole "dovute o" contenute nella rubrica della disposizione; a seguito di questa pronuncia, dunque, l'affermazione di responsabilità richiede la prova dell'avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituiti. 14.2. Ebbene, la lettura delle sentenze di merito non consente di ritenere accertato un tale elemento, quel che impone l'annullamento con rinvio della s