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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 20037/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen del 14 ottobre 2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 28 aprile 2022 ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, confermando nel resto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due episodi di furto pluriaggravati (uno nella forma consumata e l'altro nella forma tentata) e al reato di porto ingiustificato di un'arma (piccone) fuori dall'abitazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Fazio attraverso il difensore e procuratore speciale deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con l'unico motivo ha dedotto mancanza di motivazione quanto alla qualificazione del fatto e alla quantificazione della pena.

Il ricorrente lamenta la omessa verifica in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata indicazione dei criteri con i quali è stata determinata la pena avuto riguardo in particolare agli aumenti per la continuazione tra i reati.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1.Prima di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte con decisione del 27/10/2022 (informazione provvisoria 18/2022) risolvendo il contrasto loro rimesso, hanno affermato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso lea sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.

Indubbia risulta essere l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e da ipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le uniche doglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, nonché alla illegalità della sanzione inflitta.

Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008 non era difforme.

Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo aveva promosso o vi aveva aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 2.2'.

Alla stregua dei suddetti principi, in merito al denunciato. deve rilevarsi l'inammissibilità di esso, non essendo deducibile- per quanto già evidenziato -con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, la mancata valutazione della qualificazione giuridica e la determinazione della pena che non si traduca in pena illegale. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen del 14 ottobre 2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 28 aprile 2022 ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, confermando nel resto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due episodi di furto pluriaggravati (uno nella forma consumata e l'altro nella forma tentata) e al reato di porto ingiustificato di un'arma (piccone) fuori dall'abitazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Fazio attraverso il difensore e procuratore speciale deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con l'unico motivo ha dedotto mancanza di motivazione quanto alla qualificazione del fatto e alla quantificazione della pena. Il ricorrente lamenta la omessa verifica in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata indicazione dei criteri con i quali è stata determinata la pena avuto riguardo in particolare agli aumenti per la continuazione tra i reati.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1.Prima di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte con decisione del 27/10/2022 (informazione provvisoria 18/2022) risolvendo il contrasto loro rimesso, hanno affermato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso lea sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado. Indubbia risulta essere l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili od analoghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e da ipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le uniche doglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, nonché alla illegalità della sanzione inflitta. Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogato dal D.L. 92/2008 non era difforme. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento della pena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le parti esercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo aveva promosso o vi aveva aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 2.2'. Alla stregua dei suddetti principi, in merito al denunciato. deve rilevarsi l'inammissibilità di esso, non essendo deducibile- per quanto già evidenziato -con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, la mancata valutazione della qualificazione giuridica e la determinazione della pena che non si traduca in pena illegale. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 m
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