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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24909/2023

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/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20735/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CAPRIONI Marina , LUCIANI Ines, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 3, presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( luca.dieugenio@pec - avvocatiteramo.it ) , in forza di procura speciale in calce al presente atto. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in L'Aquila,viale F. Crispi, n. 19/b è elettivamente domiciliato ([OSCURATO:EMAIL]). -controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Teramo (Cod.

Fisc. 01010420675), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, MARCOZZI Alfredo (Cod.

Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con sede in Teramo (Cod.

Fisc. 00183270677), in persona del suo liquidatore pro- tempore,[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con sede in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto (Cod.

Fisc. 01763100441), in persona del suo legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con sede in Pineto (Cod.

Fisc. 01054230675), in persona del suo liquidatore pro-tempore. - intimati - avversola sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 4 10 /2020, depositata in data 5 marzo 2020e notificata il 17 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con separati atti di citazione del 14 marzo e 21 ottobre 2003 (successivamente riuniti), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano -dinanzi al Tribunale di Teramo - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare simulato, e quindi inefficace, l’atto di cessione di quote intervenuto inter partes in data 14 gennaio 2000, con scrittura autenticata dal [OSCURATO:PERSONA]; b) dichiarare la nullità del contratto dissimulato di permuta stipulato inter partes con scrittura privata in data 19 novembre 1999, per il combinato disposto degli articoli 1414 2° comma c.c. e art.18 L.28 febbraio 1985 n.47; c) in via del tutto gradata e salvo gravame, dichiarare la risoluzione del contratto di permuta di cui alla scrittura privata dell’19 novembre 1999, previa declaratoria della grave inadempienza dei convenuti alle obbligazioni assunte; d) sempre ed in ogni caso, condannare in solido i convenuti alla restituzione: d.1) dei terreni siti in [OSCURATO:PERSONA], zona [OSCURATO:PERSONA], appresi per effetto della ripetuta scrittura privata di permuta del 3 19.11.1999; d.2) delle quote della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” con sede in Giulianova alla [OSCURATO:PERSONA], successivamente trasformata in “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, con sede in Teramo alla Via N. Sauro n.90; d.3) ovvero, ove non ritenuta possibile l’integrale restituzione in natura dei terreni e delle quote trasferite ai convenuti, condannare i medesimi a corrispondere il valore monetario; e) condannare altresì i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori nella misura indicata nella C.T.P. del geometra Pistilli, ovvero in quella risultante dalla relazione del CTU, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio .

2. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 1003 del 1 5 luglio 2014, a mezzo della quale il Tribunale di Teramo:rigettava la domanda di simulazione relativa al contratto del 14.01.2000 proposta dagli attori; rigettavala domanda di nullità del contratto del 19.11.1999 proposta dagli attori; accertato l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva la domanda di risoluzione proposta dagli attori e per l’effetto condannava [OSCURATO:PERSONA], Canta galli [OSCURATO:PERSONA] in solido fra loro, alla restituzione, in favore degli attori, delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. attualmente oggetto di sequestro giudiziario; condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro , al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 29.185,50; accoglieva la domanda di risarcimento del danno per inadempimento proposta dagli attori e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].,in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 5.950.682,25 oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; rigettava le domande riconvenzionali proposte da [OSCURATO:PERSONA] , da CantagalliSabatino e d a lla società [OSCURATO:SOCIETA].; condannava infine [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in solido fra loro , alla refusione in favore degli attori delle spese di lite, comprensive delle fasi cautelari svolte nel corso del giudizio, e poneva definitivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido fra loro , le spese di custodia delle quote oggetto di sequestro giudiziario e le spese delle consulenze tecniche d’ufficio, espletate nel processo; rigettavale domande proposte dagli attori nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti degli attori; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla società immobiliare Lotto nei confronti degli attori; compensavaintegralmente tra gli attori, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e società [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite; dichiarava la cessazione della materia del contendere tra gli attori e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; compensava integralmente tra gli attori e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese di lite; disponeva la revoca del sequestro giudiziario disposto con provvedimento inaudita altera parte n.2529 del 31.10.2003 delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intestate a [OSCURATO:PERSONA] e la contestuale restituzione delle stesse in favore degli attori; ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di Teramo di procedere con esonero di ogni sua responsabilità, alla cancellazione delle formalità n. reg. part. 7 3437 e n. reg. gen. 5109 effettuata in data 28.03.2003 a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ordinava al Conservatore dei registri immobiliari diTeramo di procedere con esonero di ogni sua responsabilità, alla cancellazione della formalità n. reg. part. 11575 e n. reg. gen. 17368, effettuata in data 30.10.2003 a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendone - previa sospensione della sua efficacia esecutiva -l’integrale riforma. 2.1 Si costituivano nel giudizio di gravame la società Cleopatr a s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponendo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sulla base di motivi e conclusioni sostanzialmente coincidenti a quelli formulati dall’appellante principale. 2.2 Si costituivano altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando il rigetto dei gravami principale ed incidentale, nonché proponendo a loro volta appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva respinto la domanda di accertamento della natura simulata del contratto di compravendita delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. del 14 gennaio 2000 e rapportato la condanna restitutoria ex art.1458 cod. c iv . al valo re nominale delle quote cedute, con conferma per il resto della sentenza di primo grado. 2.3 Con sentenza n. 410 pubblicata il 5 marzo 2020 la Corte d’Appello di L’Aquila:a) dichiarava la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) accoglie va parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando la domanda di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli stessi; c) rigettavagli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; d) confermavanel resto la sentenza n.1003/14 del Tribunale di Teramo; e) compensavale spese di lite di primo grado e quelle del giudizio di appello tra tutte le varie parti in causa; f) ponevale spese di ctu in parti eguali a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

3. Avverso tale sentenza Capr ioni Francesco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Le altre parti, intimate, non hanno svolto attività difensiva.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

I ricorrenti ed il resistente hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono: omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.

I ricorrenti sostanzialmente lamentano che la corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva in loro favore il risarcimento del danno, erroneamente omettendo la considerazione di un fatto decisivo, costituito dal contenuto dell’accordo stipulato tra le parti e dai gravi inadempimenti delle controparti, nonché dalla quantificazione del danno contenuta nella espletata consulenza tecnica d’ufficio. 1.1 Il motivo è inammissibilesotto plurimi profili.

Anzitutto il ricorrente non indica precisamente il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando, nel quadro processuale, tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso (Cass., 28/97/2022, n. 23650).

Inoltre il ricorrente fa riferimento alle risultanze della consulenza tecnica esperita, senza tenere conto che, come già questa Corte ha avuto modo di affermare, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass., 17/02/2022, n. 5271 ; Cass., 03/12/2021, n. 38235).

Il motivo finisce pertanto per sostanzialmente sollecitare, attraverso l’invocazione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il riesame del merito della causa ed una nuova valutazione delle prove, invece preclusa in sede di legittimità( Cass., 03/12/2021, n. 38235 ; Cass., 15/12/2017, n. 30224).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, violazione ofalsa applicazione dell’art. 2909 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. .

Si dolgono della motivazione con cui la c orte territoriale addiviene a desumere la mancanza di prova del danno patito in relazione agli asseriti effetti del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 370/ 20 06 del Tri bunale di Teramo, cheaveva respinto la domanda ex art. 2901 c od . c iv . da loro proposta per ottenere la declaratoria di inefficacia del trasferimento a terzi delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. disposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che, così motivando, la c orte di merito h a violato il disposto dell’art. 2909 cod. civ.,come interpretato da questa Suprema Corte, secondo cui l’eccezione di giudicato presuppone l’identità degli elementi costitutivi della domanda, mentre nel caso di specie nessuna identità poteva essere ipotizzata trala domanda tesa alla declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo e la domanda volta invece all’accertamentodi un diritto di credito. 2.1 Il motivo è inammissibile nella misura in cui censura soltanto una delle ragioni del decidere assunte dalla corte territoriale, la quale invero (v. pp. 12 e 13 della sentenza) ha escluso il risarcimento del danno a favore degli attori, per impossibilità di determinarne il quantum, sulla base di altre molteplici rationes decidendi, idonee a sorreggere autonomamente la motivazione(sulla necessità che il motivo di impugnazione colga la precisa ratio decidendi della sentenza impugnata, v. ex multis Cass., 28/05/2020, n. 9996; Cass., 19/06/2018, n. 16173). 2.2 Occorre tuttavia precisare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., che erra la corte territoriale nel valorizzare il giudicato che si è formato nel giudizio di revocatoria, posto che l’azione revocatoria dà luogo ad un giudizio nel quale l’esistenza - o l’inesistenza - del credito viene accertata in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, essendo tale accertamentoesclusivamente finalizzato ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore(Cass., 12/07/2013, n. 17257) .

Tanto è vero che il giudizio di revocatoria ordinaria non è soggetto a sospensione necessaria ex art.295 cod. p roc . c iv . in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativasull’esistenza del credito (Cass., 10/02/2016,n.2673).

Pertanto, sebbene il dispositivo dell’impugnata sentenza sia conforme a diritto, la motivazione va in tal senso corretta ed emendata.

3. In conclusione il ricorso è inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna in solido i ricorrenti a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 10.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20735/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CAPRIONI Marina , LUCIANI Ines, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 3, presso lo studio dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( luca.dieugenio@pec - avvocatiteramo.it ) , in forza di procura speciale in calce al presente atto. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in L'Aquila,viale F. Crispi, n. 19/b è elettivamente domiciliato ([OSCURATO:EMAIL]). -controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Teramo (Cod. Fisc. 01010420675), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, MARCOZZI Alfredo (Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con sede in Teramo (Cod. Fisc. 00183270677), in persona del suo liquidatore pro- tempore,[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con sede in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto (Cod. Fisc. 01763100441), in persona del suo legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con sede in Pineto (Cod. Fisc. 01054230675), in persona del suo liquidatore pro-tempore. - intimati - avversola sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 4 10 /2020, depositata in data 5 marzo 2020e notificata il 17 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con separati atti di citazione del 14 marzo e 21 ottobre 2003 (successivamente riuniti), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano -dinanzi al Tribunale di Teramo - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare simulato, e quindi inefficace, l’atto di cessione di quote intervenuto inter partes in data 14 gennaio 2000, con scrittura autenticata dal [OSCURATO:PERSONA]; b) dichiarare la nullità del contratto dissimulato di permuta stipulato inter partes con scrittura privata in data 19 novembre 1999, per il combinato disposto degli articoli 1414 2° comma c.c. e art.18 L.28 febbraio 1985 n.47; c) in via del tutto gradata e salvo gravame, dichiarare la risoluzione del contratto di permuta di cui alla scrittura privata dell’19 novembre 1999, previa declaratoria della grave inadempienza dei convenuti alle obbligazioni assunte; d) sempre ed in ogni caso, condannare in solido i convenuti alla restituzione: d.1) dei terreni siti in [OSCURATO:PERSONA], zona [OSCURATO:PERSONA], appresi per effetto della ripetuta scrittura privata di permuta del 3 19.11.1999; d.2) delle quote della società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” con sede in Giulianova alla [OSCURATO:PERSONA], successivamente trasformata in “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, con sede in Teramo alla Via N. Sauro n.90; d.3) ovvero, ove non ritenuta possibile l’integrale restituzione in natura dei terreni e delle quote trasferite ai convenuti, condannare i medesimi a corrispondere il valore monetario; e) condannare altresì i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori nella misura indicata nella C.T.P. del geometra Pistilli, ovvero in quella risultante dalla relazione del CTU, ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio . 2. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 1003 del 1 5 luglio 2014, a mezzo della quale il Tribunale di Teramo:rigettava la domanda di simulazione relativa al contratto del 14.01.2000 proposta dagli attori; rigettavala domanda di nullità del contratto del 19.11.1999 proposta dagli attori; accertato l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva la domanda di risoluzione proposta dagli attori e per l’effetto condannava [OSCURATO:PERSONA], Canta galli [OSCURATO:PERSONA] in solido fra loro, alla restituzione, in favore degli attori, delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. attualmente oggetto di sequestro giudiziario; condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro , al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 29.185,50; accoglieva la domanda di risarcimento del danno per inadempimento proposta dagli attori e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].,in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 5.950.682,25 oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; rigettava le domande riconvenzionali proposte da [OSCURATO:PERSONA] , da CantagalliSabatino e d a lla società [OSCURATO:SOCIETA].; condannava infine [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in solido fra loro , alla refusione in favore degli attori delle spese di lite, comprensive delle fasi cautelari svolte nel corso del giudizio, e poneva definitivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido fra loro , le spese di custodia delle quote oggetto di sequestro giudiziario e le spese delle consulenze tecniche d’ufficio, espletate nel processo; rigettavale domande proposte dagli attori nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti degli attori; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla società immobiliare Lotto nei confronti degli attori; compensavaintegralmente tra gli attori, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e società [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite; dichiarava la cessazione della materia del contendere tra gli attori e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; compensava integralmente tra gli attori e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese di lite; disponeva la revoca del sequestro giudiziario disposto con provvedimento inaudita altera parte n.2529 del 31.10.2003 delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intestate a [OSCURATO:PERSONA] e la contestuale restituzione delle stesse in favore degli attori; ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di Teramo di procedere con esonero di ogni sua responsabilità, alla cancellazione delle formalità n. reg. part. 7 3437 e n. reg. gen. 5109 effettuata in data 28.03.2003 a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ordinava al Conservatore dei registri immobiliari diTeramo di procedere con esonero di ogni sua responsabilità, alla cancellazione della formalità n. reg. part. 11575 e n. reg. gen. 17368, effettuata in data 30.10.2003 a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendone - previa sospensione della sua efficacia esecutiva -l’integrale riforma. 2.1 Si costituivano nel giudizio di gravame la società Cleopatr a s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponendo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sulla base di motivi e conclusioni sostanzialmente coincidenti a quelli formulati dall’appellante principale. 2.2 Si costituivano altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando il rigetto dei gravami principale ed incidentale, nonché proponendo a loro volta appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva respinto la domanda di accertamento della natura simulata del contratto di compravendita delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. del 14 gennaio 2000 e rapportato la condanna restitutoria ex art.1458 cod. c iv . al valo re nominale delle quote cedute, con conferma per il resto della sentenza di primo grado. 2.3 Con sentenza n. 410 pubblicata il 5 marzo 2020 la Corte d’Appello di L’Aquila:a) dichiarava la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) accoglie va parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando la domanda di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli stessi; c) rigettavagli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; d) confermavanel resto la sentenza n.1003/14 del Tribunale di Teramo; e) compensavale spese di lite di primo grado e quelle del giudizio di appello tra tutte le varie parti in causa; f) ponevale spese di ctu in parti eguali a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso tale sentenza Capr ioni Francesco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti, intimate, non hanno svolto attività difensiva. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I ricorrenti ed il resistente hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono: omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. I ricorrenti sostanzialmente lamentano che la corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva in loro favore il risarcimento del danno, erroneamente omettendo la considerazione di un fatto decisivo, costituito dal contenuto dell’accordo stipulato tra le parti e dai gravi inadempimenti delle controparti, nonché dalla quantificazione del danno contenuta nella espletata consulenza tecnica d’ufficio. 1.1 Il motivo è inammissibilesotto plurimi profili. Anzitutto il ricorrente non indica precisamente il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando, nel quadro processuale, tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso (Cass., 28/97/2022, n. 23650). Inoltre il ricorrente fa riferimento alle risultanze della consulenza tecnica esperita, senza tenere conto che, come già questa Corte ha avuto modo di affermare, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass., 17/02/2022, n. 5271 ; Cass., 03/12/2021, n. 38235). Il motivo finisce pertanto per sostanzialmente sollecitare, attraverso l’invocazione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il riesame del merito della causa ed una nuova valutazione delle prove, invece preclusa in sede di legittimità( Cass., 03/12/2021, n. 38235 ; Cass., 15/12/2017, n. 30224). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, violazione ofalsa applicazione dell’art. 2909 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. . Si dolgono della motivazione con cui la c orte territoriale addiviene a desumere la mancanza di prova del danno patito in relazione agli asseriti effetti del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 370/ 20 06 del Tri bunale di Teramo, cheaveva respinto la domanda ex art. 2901 c od . c iv . da loro proposta per ottenere la declaratoria di inefficacia del trasferimento a terzi delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. disposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che, così motivando, la c orte di merito h a violato il disposto dell’art. 2909 cod. civ.,come interpretato da questa Suprema Corte, secondo cui l’eccezione di giudicato presuppone l’identità degli elementi costitutivi della domanda, mentre nel caso di specie nessuna identità poteva essere ipotizzata trala domanda tesa alla declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo e la domanda volta invece all’accertamentodi un diritto di credito. 2.1 Il motivo è inammissibile nella misura in cui censura soltanto una delle ragioni del decidere assunte dalla corte territoriale, la quale invero (v. pp. 12 e 13 della sentenza) ha escluso il risarcimento del danno a favore degli attori, per impossibilità di determinarne il quantum, sulla base di altre molteplici rationes decidendi, idonee a sorreggere autonomamente la motivazione(sulla necessità che il motivo di impugnazione colga la precisa ratio decidendi della sentenza impugnata, v. ex multis Cass., 28/05/2020, n. 9996; Cass., 19/06/2018, n. 16173). 2.2 Occorre tuttavia precisare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., che erra la corte territoriale nel valorizzare il giudicato che si è formato nel giudizio di revocatoria, posto che l’azione revocatoria dà luogo ad un giudizio nel quale l’esistenza - o l’inesistenza - del credito viene accertata in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, essendo tale accertamentoesclusivamente finalizzato ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore(Cass., 12/07/2013, n. 17257) . Tanto è vero che il giudizio di revocatoria ordinaria non è soggetto a sospensione necessaria ex art.295 cod. p roc . c iv . in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativasull’esistenza del credito (Cass., 10/02/2016,n.2673). Pertanto, sebbene il dispositivo dell’impugnata sentenza sia conforme a diritto, la motivazione va in tal senso corretta ed emendata. 3. In conclusione il ricorso è inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 10.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor