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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47515/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t R.G.N. 24341/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente, assolvendo un imputato e rideterminando la pena, e confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla valutazione delle prove, alla affermazione di responsabilità, al concorso di persone nel reato e alla qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto che i ricorsi siano inammissibile in quanto gli imputati hanno formulato doglianze in parte generiche e in parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-7 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t R.G.N. 24341/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente, assolvendo un imputato e rideterminando la pena, e confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine alla valutazione delle prove, alla affermazione di responsabilità, al concorso di persone nel reato e alla qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto che i ricorsi siano inammissibile in quanto gli imputati hanno formulato doglianze in parte generiche e in parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-7 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 47515/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris