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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 1987

Cassazione n. 36836/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1987 avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato ay/iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90.

L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimenti ex art. 129 cod. proc. pen. 2.

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.

In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1987 avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato ay/iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimenti ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena. In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] dent
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