CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45855/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.500 di multa pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 relativo ad illecita detenzione di grammi 50 (206 dosi medie singole) di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia vizi di motivazione in ordine alla esclusa connivenza rispetto alla condotta posta in essere dal concorrente violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'impugnazione è inammissibile perché posta per motivi già adeguatamente vagliati, risolvendosi in una generica censura della decisione impugnata, nonché, quanto al secondo motivo, non consentito. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'esclusa connivenza facendo pertinente riferimento alla complessiva condotta che lo ha accomunato al concorrente, al luogo, alla andatura ed alla direzione impressa all'auto che guidava, oltre al rinvenimento presso la abitazione, oltre che di carta argentata e sacchetti di plastica, di un bilancino di precisione il cui utilizzo non veniva spiegato; complessiva ricostruzione dei fatti che rendeva ancor più fondata l'inferita responsabilità in considerazione delle inverosimili versioni rese sia dal ricorrente che dal concorrente (che ha inteso assumersi tutta la responsabilità), la cui illogicità è stata adeguatamente valutata dal Collegio di merito (pag. 5). Il motivo con cui si censura l'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è egualmente generico oltre che precluso. L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Esaustiva, pertanto, deve ritenersi la motivazione della Corte di merito che, dopo avere analiticamente enunciato le ragioni che conducevano a ritenere la responsabilità, ha fatto riferimento alla particolare intensità del dolo. Motivazione che, in quanto completa e logica, è insindacabile in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento /delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen4. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] Pierluid1k.bi Stefano •