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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 21759/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione degli errori materiali iscritto al n. 30403/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 31576/2022 depositata il 25/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Prefettura di Messina avverso la sentenza n. 162/2021 della Corte d’appello di Messina, la Sesta-2 Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31576, ha così provveduto in dispositivo: «accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Prefettura UTG di Messina al pagamento dell’ulteriore importo di euro 548,50, di cui euro 91,00 per esborsi, per le spese del giudizio di appello; condanna la Prefettura UTG di Messina al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro100,00 ed agli accessori di legge»; che per la correzione dell'errore materiale occorso in questa ordinanza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, con atto notificato il 9/14 dicembre 2022, lamentando la mancata distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della ricorrente, come da dichiarazione e richiesta contenute nel ricorso e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.; che l'intimata Prefettura di Messina non ha svolto attività difensiva in questa sede; che la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022; considerato che il ricorso è ammissibile, giacché, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass., Sez.

Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. Sez.

VI - 3 , 17 maggio 2017, n. 1 2437; n.del 17/05/2017; Cass. Sez.

VI – 2, 12 dicembre 2017, n. 29744); ritenuto che la legittimazione alla proposizione del ricorso per correzione avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione (come quella all'istanza per il medesimo motivo riguardo alla decisione di merito) appartiene al difensore che nel giudizio aveva formulato la richiesta di distrazione, e non alla parte in cui favore sia stata resa la condanna alle spese; considerato che l'istanza è fondata, perché dal testo del ricorso, su cui la Corte ha deciso con l’ordinanza n. 31576 del 2022, emergono la dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi, e la conseguente richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mobilia; evidenziato come non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell'errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione 25 ottobre 2022, n. 31576, attraverso l'inserimento, nel relativo dispositivo, in fine, del seguente periodo: «dispone la distrazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 c.p.c.».

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione degli errori materiali iscritto al n. 30403/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 31576/2022 depositata il 25/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Prefettura di Messina avverso la sentenza n. 162/2021 della Corte d’appello di Messina, la Sesta-2 Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31576, ha così provveduto in dispositivo: «accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Prefettura UTG di Messina al pagamento dell’ulteriore importo di euro 548,50, di cui euro 91,00 per esborsi, per le spese del giudizio di appello; condanna la Prefettura UTG di Messina al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro100,00 ed agli accessori di legge»; che per la correzione dell'errore materiale occorso in questa ordinanza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, con atto notificato il 9/14 dicembre 2022, lamentando la mancata distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della ricorrente, come da dichiarazione e richiesta contenute nel ricorso e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.; che l'intimata Prefettura di Messina non ha svolto attività difensiva in questa sede; che la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022; considerato che il ricorso è ammissibile, giacché, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. Sez. VI - 3 , 17 maggio 2017, n. 1 2437; n.del 17/05/2017; Cass. Sez. VI – 2, 12 dicembre 2017, n. 29744); ritenuto che la legittimazione alla proposizione del ricorso per correzione avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione (come quella all'istanza per il medesimo motivo riguardo alla decisione di merito) appartiene al difensore che nel giudizio aveva formulato la richiesta di distrazione, e non alla parte in cui favore sia stata resa la condanna alle spese; considerato che l'istanza è fondata, perché dal testo del ricorso, su cui la Corte ha deciso con l’ordinanza n. 31576 del 2022, emergono la dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi, e la conseguente richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mobilia; evidenziato come non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale. P.Q.M. La Corte ordina la correzione dell'errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione 25 ottobre 2022, n. 31576, attraverso l'inserimento, nel relativo dispositivo, in fine, del seguente periodo: «dispone la distrazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 c.p.c.». Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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