CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 12281/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASull’istanza di sospensiva relativa a ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte di cassazione di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].MOTIVI DELLA DECISIONEIl difensore di [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere proposto ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 25918/2025della Corte di cassazione, Terza sezione penale, ha avanzato istanza disospensione dell’esecuzione ex art. 373 cod. proc. civ., in quanto è stata notificataall’istante, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cartella esattoriale relativa alla condanna alpagamento di euro 3.000,00 disposta dalla sentenza impugnata in favore dellaCassa delle ammende.La sentenza oggetto di ricorso straordinario aveva dichiarato inammissibile ilricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di persona offesa, avverso ilprovvedimento con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevarigettato il reclamo proposto dall’interessato avverso l’archiviazione di unprocedimento iscritto a carico di ignoti.La difesa istante deduce la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio di cuiall’art. 625-bis c.p.p., nonché il fumus boni iuris, e afferma che l’esecuzionedell’obbligo pecuniario gli arrecherebbe un grave pregiudizio economico.La richiesta deve essere dichiarata inammissibile.È appena il caso di rilevare come la presente procedura sia incidentale rispettoa quella principale ex art. 625-bis cod. proc. pen., la quale tuttavia non è attivabiledal [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di persona offesa nel procedimento penale principale.Infatti, il ricorso straordinario per errore di fatto è consentito esclusivamentein favore del condannato poiché tale rimedio è esperibile contro una decisione dellaCorte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile ilricorso, renda definitiva una sentenza di condanna, sicché la persona offesa èsoggetto non legittimato a proporre tale impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 91 del22/10/2013, dep. 2014, P.o. in proc. fredesvinda, Rv. 258453 - 01).La richiesta di sospensiva prevista dall’art. 625-bis cod. proc. pen. èfinalizzata esclusivamente ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dellasanzione penale, e solo «nei casi di eccezionale gravità», come testualmenteprevede il secondo periodo del comma secondo della citata norma.Nella specie, la sentenza impugnata non rende esecutiva alcuna sanzionepenale.Ne consegue che non è questa la sede per avanzare istanza di sospensionedell’importo di cui alla cartella esattoriale notificata all’istante, che non ha naturapenale ma semmai tributaria.In ogni caso, il difetto di legittimazione del ricorrente a proporre ricorsostraordinario avverso la sentenza impugnata impedisce di provvedere sulla(incidentale) istanza di sospensione in esame.Trattandosi di procedimento incidentale, la pronuncia sulle spese è rimessaalla decisione sul ricorso principale proposto. P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta di sospensione.Così è deciso, 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]