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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35673/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11035/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif.dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliata in Roma, in via della Scrofa n.57, presso il loro studio ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara, n. 761/6/2019, depositata il 18 settembre 2019; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pescara rigettò il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 73 del 16 marzo 2016, con cui l’Agenzia delle dogane richiese a FER, società consortile per azioni, per l’anno di imposta 2013, il pagamento dell’accise sull’energia elettrica dalla medesima autoprodotta e poi fornita ai consorziati della provincia di Pescara.

Il giudice di prime cure rigettò il ricorso sostenendo che alla contribuente non potesse essere riconosciuta la qualità di autoproduttore di energia elettrica, essendo diversa la nozione di autoproduttore ricavabile dal d.lgs. n. 79 del 1999 (c.d. decreto Bersani) rispetto a quella ricavabile dall’art. 52, comma 3, T.U.A. (d.lgs. n. 504 del 1995).

Al contempo venne affermato che non sussistesse la violazione del principio di buona fede e di legittimo affidamento sia perché “l’attribuzione del codice ditta ed il rilascio dela licenza non possono costituire i presupposti per l’esenzione del pagamento dell’accisa” spettante solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 52 T.U.A. sia perché l’Agenzia delle dogane aveva emanato già nel dicembre 2013, e quindi in data anteriore all’anno oggetto di accertamento, un chiarimento con cui aveva modificato il precedente orientamento (ossia quello che autorizzava la società ad operare in esenzione da accisa).

Contro tale decisione la società contribuente propose appello e questo venne respinto dalla C.T.R. in epigrafe.

Contro la prefata sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a quattro motivi.

L’agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato preliminarmente che in data 15 maggio 2023 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forlì (decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizi, dichiarando di rinunciare al giudizio; che la memoria è stata comunicata all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] che nulla ha opposto; che nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182-ter cit. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta (come nella specie) alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez.

U, 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 666515-01); che l’esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina la integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità; che, il tenore della pronunzia, che è di estinzione per intervenuta rinuncia e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l’obbligo per il ricorrente incidentale (non trovando l’art. 13, comma 1-quater, cit. di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. anche Cass., Sez.

U, 11.4.2018, n. 8980, cit.); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11035/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif.dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliata in Roma, in via della Scrofa n.57, presso il loro studio ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara, n. 761/6/2019, depositata il 18 settembre 2019; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pescara rigettò il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 73 del 16 marzo 2016, con cui l’Agenzia delle dogane richiese a FER, società consortile per azioni, per l’anno di imposta 2013, il pagamento dell’accise sull’energia elettrica dalla medesima autoprodotta e poi fornita ai consorziati della provincia di Pescara. Il giudice di prime cure rigettò il ricorso sostenendo che alla contribuente non potesse essere riconosciuta la qualità di autoproduttore di energia elettrica, essendo diversa la nozione di autoproduttore ricavabile dal d.lgs. n. 79 del 1999 (c.d. decreto Bersani) rispetto a quella ricavabile dall’art. 52, comma 3, T.U.A. (d.lgs. n. 504 del 1995). Al contempo venne affermato che non sussistesse la violazione del principio di buona fede e di legittimo affidamento sia perché “l’attribuzione del codice ditta ed il rilascio dela licenza non possono costituire i presupposti per l’esenzione del pagamento dell’accisa” spettante solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 52 T.U.A. sia perché l’Agenzia delle dogane aveva emanato già nel dicembre 2013, e quindi in data anteriore all’anno oggetto di accertamento, un chiarimento con cui aveva modificato il precedente orientamento (ossia quello che autorizzava la società ad operare in esenzione da accisa). Contro tale decisione la società contribuente propose appello e questo venne respinto dalla C.T.R. in epigrafe. Contro la prefata sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a quattro motivi. L’agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato preliminarmente che in data 15 maggio 2023 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forlì (decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182-ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizi, dichiarando di rinunciare al giudizio; che la memoria è stata comunicata all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] che nulla ha opposto; che nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182-ter cit. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta (come nella specie) alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01), oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 666515-01); che l’esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina la integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità; che, il tenore della pronunzia, che è di estinzione per intervenuta rinuncia e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l’obbligo per il ricorrente incidentale (non trovando l’art. 13, comma 1-quater, cit. di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980, cit.); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudiz
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