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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01380/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli in data 3 aprile 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] del 19 ottobre 2020 in ordine al delitto di lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla recidiva specifica ed infraquinquennale; -Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, denunciandone la illogicità sulla base della astratta possibiltà di una diversa valutazione delle emergenze processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti, è manifestamente infondato stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato altresì che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (pag.5 della sentenza impugnata con particolare riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi in quanto la violenta aggressione sarebbe scaturita dall'ordinativo di una pizza); il motivo è altresì non specifico, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. -Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, anche con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indinzzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 che richiama le concrete modalità della condotta e la personalità negativa come emerge dai precedenti penali), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui, anche nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; né la difesa ha evidenziato elementi favorevoli concreti non considerati dalla sentenza. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli in data 3 aprile 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] del 19 ottobre 2020 in ordine al delitto di lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla recidiva specifica ed infraquinquennale; -Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, denunciandone la illogicità sulla base della astratta possibiltà di una diversa valutazione delle emergenze processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti, è manifestamente infondato stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato altresì che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (pag.5 della sentenza impugnata con particolare riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi in quanto la violenta aggressione sarebbe scaturita dall'ordinativo di una pizza); il motivo è altresì non specifico, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. -Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, anche con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indinzzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 che richiama le concrete modalità della condotta e la personalità negativa come emerge dai precedenti penali), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui, anche nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; né la difesa ha evidenziato elementi favorevoli concreti non considerati dalla sentenza. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 6
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