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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39843/2022

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iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Italia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 01/02/2018 dal Tribunale di Lecce, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e 181 d.lgs 42/2004 e condannati alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda ciascuno, con ordine di demolizione del manufatto abusivo e pena sospesa subordinatamente alla disposta demolizione.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 cod.pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione dei reati alla data del 15/09/2020, atteso che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che le opere abusive erano state realizzate nell'autunno 2015 e, quindi, prima dell'accertamento indicato in imputazione, avvenuto in data 21.3.2016.

Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 178 e 180 cod.proc.pen., lamentando che in primo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato ritenuto il legittimo impedimento a comparire dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e si era disposto il rinvio alla nuova udienza del 19.10.2017, senza disporre la notifica del verbale di udienza all'imputata; si era , pertanto, verificata una nullità di ordine generale, eccepita in sede di appello, che aveva comportato che l'imputata, senza averne conoscenza, era stata ritenuta assente per l'intero giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo deducono erronea interpretazione degli artt. 164 e 165 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva confermato la sospensione condizionale della pena con subordinazione all'esecuzione dell'ordine di demolizione, limitandosi a rilevare la persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse protetto dalla normativa, mentre la più recente giurisprudenza di legittimità richiedeva uno specifico obbligo di motivazione in ordine al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod.pen.

Con il quarto motivo deducono vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità della coimputata [OSCURATO:PERSONA] Italia, comproprietaria dell'immobile, in considerazione del fatto che tale giudizio era stato basato su mere presunzioni, costituite dal rapporto di coniugio con il Drazza e sulla presenza in loco al momento dell'accertamento.Con il quinto motivo deducono l'eccessività della pena ed omessa motivazione, lamentando che i Giudici di merito non avevano tenuto in alcuna considerazione le ridotte dimensioni del constatato abusivismo, la realizzazione delle opere su immobile regolare e preesistente, il danno ambientale pressochè nullo.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato.

2. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, nella quale (vedi pag 1) si dava atto che l'epoca di realizzazione delle opere abusive, accertate in data 21.3.2016, in aderenza alle risultanze dell'istruttoria, doveva collocarsi "verso l'autunno dell'anno 2015 (agosto-settembre-ottobre)".

3. Va ricordato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio (Sez.U, n.17178 del 27/02/2002, Rv.221399; Sez.3, n.38136 del 25/09/2001, Rv.220351; Sez.3, n.29974 del 06/05/2014, Rv.260498).

Si tratta di un principio affermato anche con riferimento al reato previsto dall' art. 181, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, qualora la fattispecie sia realizzata, come nella specie, attraverso una condotta che si protragga nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, trattandosi di reato che ha natura permanente e che si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani, Rv. 256897; Sez.3, n. 24690 del 18/02/2015, Rv.263926).

4. Nella specie, quindi, considerato il periodo di ultimazione dell'opera accertato (1 ottobre 2015), e, tenuto conto del periodo massimo di prescrizione (quinquennale) nonchè del periodo di sospensione del procedimento di primo grado (gg 83), la prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen., maturava in data 22.12.2020.

Alla data della pronuncia impugnata (7.5.2021), pertanto, i reati contestati erano estinti per prescrizione ed erroneamente la Corte di appello affermava che non era ancora maturato il relativo periodo di prescrizione.5.

La fondatezza del primo motivo di ricorso è assorbente degli ulteriori motivi, con i quali si deducono vizi di motivazione e nullità di ordine generale.

Secondo la assolutamente costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625).

6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. peri. (cfr Sez.6, n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955).

7. Va, poi, revocato l'ordine di demolizione.

L'estinzione per prescrizione dei reati contestati travolge, infatti, l'ordine di demolizione emesso ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, quale conseguenza della pronuncia di estinzione.

Tale effetto si produce ex lege, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella loro accessorietà alla sentenza di condanna (cfr ex mulds, Sez.3, n.756 del 02/12/2010, dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez.3, n.10209 del 02/02/2006, Rv.233673;Sez. 3, n.3099 del 06/10/2000, Rv. 217853).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Italia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 01/02/2018 dal Tribunale di Lecce, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e 181 d.lgs 42/2004 e condannati alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda ciascuno, con ordine di demolizione del manufatto abusivo e pena sospesa subordinatamente alla disposta demolizione. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 cod.pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione dei reati alla data del 15/09/2020, atteso che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che le opere abusive erano state realizzate nell'autunno 2015 e, quindi, prima dell'accertamento indicato in imputazione, avvenuto in data 21.3.2016. Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 178 e 180 cod.proc.pen., lamentando che in primo grado, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato ritenuto il legittimo impedimento a comparire dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e si era disposto il rinvio alla nuova udienza del 19.10.2017, senza disporre la notifica del verbale di udienza all'imputata; si era , pertanto, verificata una nullità di ordine generale, eccepita in sede di appello, che aveva comportato che l'imputata, senza averne conoscenza, era stata ritenuta assente per l'intero giudizio di primo grado. Con il terzo motivo deducono erronea interpretazione degli artt. 164 e 165 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva confermato la sospensione condizionale della pena con subordinazione all'esecuzione dell'ordine di demolizione, limitandosi a rilevare la persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse protetto dalla normativa, mentre la più recente giurisprudenza di legittimità richiedeva uno specifico obbligo di motivazione in ordine al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod.pen. Con il quarto motivo deducono vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità della coimputata [OSCURATO:PERSONA] Italia, comproprietaria dell'immobile, in considerazione del fatto che tale giudizio era stato basato su mere presunzioni, costituite dal rapporto di coniugio con il Drazza e sulla presenza in loco al momento dell'accertamento.Con il quinto motivo deducono l'eccessività della pena ed omessa motivazione, lamentando che i Giudici di merito non avevano tenuto in alcuna considerazione le ridotte dimensioni del constatato abusivismo, la realizzazione delle opere su immobile regolare e preesistente, il danno ambientale pressochè nullo. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. 2. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, nella quale (vedi pag 1) si dava atto che l'epoca di realizzazione delle opere abusive, accertate in data 21.3.2016, in aderenza alle risultanze dell'istruttoria, doveva collocarsi "verso l'autunno dell'anno 2015 (agosto-settembre-ottobre)". 3. Va ricordato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio (Sez.U, n.17178 del 27/02/2002, Rv.221399; Sez.3, n.38136 del 25/09/2001, Rv.220351; Sez.3, n.29974 del 06/05/2014, Rv.260498). Si tratta di un principio affermato anche con riferimento al reato previsto dall' art. 181, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, qualora la fattispecie sia realizzata, come nella specie, attraverso una condotta che si protragga nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, trattandosi di reato che ha natura permanente e che si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013, Borsani, Rv. 256897; Sez.3, n. 24690 del 18/02/2015, Rv.263926). 4. Nella specie, quindi, considerato il periodo di ultimazione dell'opera accertato (1 ottobre 2015), e, tenuto conto del periodo massimo di prescrizione (quinquennale) nonchè del periodo di sospensione del procedimento di primo grado (gg 83), la prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen., maturava in data 22.12.2020. Alla data della pronuncia impugnata (7.5.2021), pertanto, i reati contestati erano estinti per prescrizione ed erroneamente la Corte di appello affermava che non era ancora maturato il relativo periodo di prescrizione.5. La fondatezza del primo motivo di ricorso è assorbente degli ulteriori motivi, con i quali si deducono vizi di motivazione e nullità di ordine generale. Secondo la assolutamente costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 244275; Sez.U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625). 6. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. peri. (cfr Sez.6, n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955). 7. Va, poi, revocato l'ordine di demolizione. L'estinzione per prescrizione dei reati contestati travolge, infatti, l'ordine di demolizione emesso ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, quale conseguenza della pronuncia di estinzione. Tale effetto si produce ex lege, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella loro accessorietà alla sentenza di condanna (cfr ex mulds, Sez.3, n.756 del 02/12/2010, dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez.3, n.10209 del 02/02/2006, Rv.233673;Sez. 3, n.3099 del 06/10/2000, Rv. 217853). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
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