Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30826/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24804-2019proposto da: BAO4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’INNOCENZO, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ORSOGNA -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 82, nello studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MIRCO D’ALICANDRO -controricorrente - avverso la sentenza n. 539/2019 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.3.2006 la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) evocava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Pescara, invocandone la condanna al saldo dei lavori eseguiti, per conto della convenuta, in forza di contratti di appalto in essere tra le parti, per un importo complessivo di € 976.240,90.

Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la debenza e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice alla restituzione della somma di € 61.759,13 ricevute in eccesso rispetto al valore delle opere effettivamente eseguite.

Con sentenza n. 1426/2014 il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 15.346,56.

Con la sentenza impugnata, n. 539/2019, la Corte di Appello di L’Aquila riformava in parte la decisione di prime cure, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della maggior somma di € 40.366,77.

Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la societàricorrente lamenta l’ omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato come non abitativi una serie di spazi che, ancorché ab origine previsti come garage e sottotetto, erano stati poi, di fatto, dotati degli impianti necessari ad assicurare la loro trasformazione d’uso, appunto in spazi abitativi.

Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere, anche in relazione a dette aree, il compenso spettante all’appaltatore, trattandosi di contratto a misura e non a corpo.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta invece l’omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare, nell’ambito del credito complessivamente dovuto all’appaltatore, il valore delle opere eseguite extra contratto , nonostante esse fossero state adeguatamente individuate e quantificate dal C.T.U.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia infine l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da ritardata esecuzione delle opere, ritenendo non conseguita la prova dell’addebitabilità del ritardo alla società committente.

Le tre censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha ritenuto che i contratti in essere tra le parti fossero stati stipulati a misura e non a corpo (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) e che all’appaltatore spettasse il compenso per le opere eseguite in variante, a fronte della loro entità, superiore ad un sesto del valore complessivo dell’appalto (cfr. pag. 10 della sentenza).

Ha però escluso il diritto dell’appaltatore ad un compenso ulteriore a fronte della dotazione dei garage degli impianti finalizzati a renderli abitabili, sul presupposto che le relative opere fossero già previste dal progetto iniziale (cfr. ancora pag. 10).

Ha poi quantificato le opere per le quali spettava all’appaltatore un compenso aggiuntivo: in particolare, quelle per l’aumento dell’altezza dei piani terra (€ 51.701,42), quelle per la realizzazione dei solai (€ 43.957,20) e quelle per la realizzazione dei portici (€ 18.590,88), trattandosi di lavori non compresi nel contratto (cfr. pag. 11 della sentenza).

Ha dunque determinato il valore totale delle opere eseguite dall’appaltatore ed ha detratto da tale importo i pagamenti dallo stesso percepiti, pervenendo alla differenza a credito riconosciuta in sentenza.

Infine, ha escluso il diritto dell’appaltatore al risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione dell’appalto, in difetto di prova dell’imputabilità di esso alla committenza; sul punto, il giudice di merito ha evidenziato che l’appaltatore, appellante e odierno ricorrente, non aveva neppure allegato verbali o certificati della direzione dei lavori, ovvero documentazione equipollente idonea a dimostrare la causa e la responsabilità del prolungamento dei tempi di esecuzione dell’appalto (cfr. pag. 12 della sentenza).

A tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove, la società ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

In definitiva, il ricorso va dichiaratoinammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24804-2019proposto da: BAO4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’INNOCENZO, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ORSOGNA -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 82, nello studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MIRCO D’ALICANDRO -controricorrente - avverso la sentenza n. 539/2019 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.3.2006 la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) evocava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Pescara, invocandone la condanna al saldo dei lavori eseguiti, per conto della convenuta, in forza di contratti di appalto in essere tra le parti, per un importo complessivo di € 976.240,90. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la debenza e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice alla restituzione della somma di € 61.759,13 ricevute in eccesso rispetto al valore delle opere effettivamente eseguite. Con sentenza n. 1426/2014 il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 15.346,56. Con la sentenza impugnata, n. 539/2019, la Corte di Appello di L’Aquila riformava in parte la decisione di prime cure, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della maggior somma di € 40.366,77. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la societàricorrente lamenta l’ omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato come non abitativi una serie di spazi che, ancorché ab origine previsti come garage e sottotetto, erano stati poi, di fatto, dotati degli impianti necessari ad assicurare la loro trasformazione d’uso, appunto in spazi abitativi. Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere, anche in relazione a dette aree, il compenso spettante all’appaltatore, trattandosi di contratto a misura e non a corpo. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta invece l’omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare, nell’ambito del credito complessivamente dovuto all’appaltatore, il valore delle opere eseguite extra contratto , nonostante esse fossero state adeguatamente individuate e quantificate dal C.T.U. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia infine l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da ritardata esecuzione delle opere, ritenendo non conseguita la prova dell’addebitabilità del ritardo alla società committente. Le tre censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che i contratti in essere tra le parti fossero stati stipulati a misura e non a corpo (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) e che all’appaltatore spettasse il compenso per le opere eseguite in variante, a fronte della loro entità, superiore ad un sesto del valore complessivo dell’appalto (cfr. pag. 10 della sentenza). Ha però escluso il diritto dell’appaltatore ad un compenso ulteriore a fronte della dotazione dei garage degli impianti finalizzati a renderli abitabili, sul presupposto che le relative opere fossero già previste dal progetto iniziale (cfr. ancora pag. 10). Ha poi quantificato le opere per le quali spettava all’appaltatore un compenso aggiuntivo: in particolare, quelle per l’aumento dell’altezza dei piani terra (€ 51.701,42), quelle per la realizzazione dei solai (€ 43.957,20) e quelle per la realizzazione dei portici (€ 18.590,88), trattandosi di lavori non compresi nel contratto (cfr. pag. 11 della sentenza). Ha dunque determinato il valore totale delle opere eseguite dall’appaltatore ed ha detratto da tale importo i pagamenti dallo stesso percepiti, pervenendo alla differenza a credito riconosciuta in sentenza. Infine, ha escluso il diritto dell’appaltatore al risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione dell’appalto, in difetto di prova dell’imputabilità di esso alla committenza; sul punto, il giudice di merito ha evidenziato che l’appaltatore, appellante e odierno ricorrente, non aveva neppure allegato verbali o certificati della direzione dei lavori, ovvero documentazione equipollente idonea a dimostrare la causa e la responsabilità del prolungamento dei tempi di esecuzione dell’appalto (cfr. pag. 12 della sentenza). A tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove, la società ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso va dichiaratoinammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b