CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 13231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso n. 11656-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47A02 G224U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 78S55 G2243), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 77P20 G2243) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 44B56 B589C), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( CICCOTTI, presso la quale sono elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 62; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1724 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quattrodici atti impositivi, scaturiti da un'articolata attività di accertamento donde erano emersi: (a) la rettifica del reddito d'impresa della società e il percepimento di utili extrabilancio da parte dei soci per l'anno 2006; (b) l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente indebita detrazione di IVA e deduzione di costi per l'anno 2007; (c) l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre ad omesse ritenute sugli utili distribuiti extracontabilmente in relazione all'anno 2008; i successivi, separati ricorsi avverso tali atti vennero tutti respinti dalla C.T.P. di Padova; la sentenza fu poi confermata dalla C.T.R. di Venezia, adìta dai contribuenti in sede di gravame; la C.T.R., in particolare, respinse l'assunto degli appellanti secondo cui era stata violata la prescrizione di cui all'art. 12 della I. n. 212/2000, ritenne gli accertamenti sorretti da sufficienti elementi presuntivi e rilevò che le tesi difensive dei contribuenti erano sprovviste di adeguata prova;per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. e i soci indicati in epigrafe, sulla base di quattro motivi; l'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso; i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale - dando atto che la società e i restanti soci hanno aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 in relazione a dodici dei quattrodici atti impositivi oggetto di controversia - hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio Considerato che: essendo intervenuta definizione agevolata, il processo va dichiarato estinto con riferimento alle posizioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quanto ai restanti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente esaminata la dichiarazione di rinunzia agli atti che essi hanno depositato con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; detta istanza è stata notificata all'amministrazione controricorrente; la rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. produce l'effetto estintivo del giudizio quando sia stata notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass. Sez. U. n. 3876/2010); la natura della controversia e la circostanza che i ricorrenti si siano avvalsi, per gran parte del loro debito erariale, della procedura di definizione agevolata consigliano di procedere all'integrale compensazione delle spese del giudizio dú legittimità; nell'ipotesi di definizione del giudizio a seguito di ricorso alla definizione agevolata non trova applicazione il principio dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato; P.Q.M. La Corte dichiara estinto per definizione agevolata il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara estinto per rinuncia il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 24.3.2022. DEPOSITATO ih3 NL2105p1A M CANCELLIERE V