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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 08794/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n.1 L.F. (R.G. n. 1192/2021, capo 1, fatto commesso in Bari il 15 giugno 2015); 110 cod. pen., 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n.1 L. F. (R.G. n. 1192/2021, capo 2, fatto commesso in Bari il 15 giugno 2015) e 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 219 L.F. (R.G. n. 3560/2020, fatto commesso in Bari il 16 novembre 2015), rideterminando la pena e revocando le pene accessorie; - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; - che con memoria trasmessa tramite PEC in data 4/02/2025, quindi tardivamente (secondo quanto stabilito da Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), il difensore del ricorrente ha indicato le ragioni a sostegno dell'ammissibilità dei motivi, insistendo, pertanto, per la riassegnazione del ricorso ad altra competente Sezione; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena applicato al ricorrente a titolo di continuazione, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la Corte territoriale non solo ha specificamente indicato i singoli importi degli aumenti applicati a titolo di continuazione (nel senso che sulla pena base di anni tre di reclusione, fissata in riferimento alla condanna definitiva del 14 novembre 2022 concernente più fatti di bancarotta relativa ad altra società amministrata dall'imputato, ha poi aggiunto la pena di un anno di reclusione per i reati di cui alla sentenza del 15 luglio 2020 e di un ulteriore anno di reclusione per i reati di cui alla sentenza del 26 novembre 2020), ma ha anche dato conto delle ragioni per le quali la pena complessivamente inflitta doveva stimarsi congrua (ossia, nel senso che si era accertata una logica gestionale comune relativa alle varie società, che aveva dato corso a gravi e plurime anomalie contabili, tanto più gravi avuto riguardo al consistente valore dei beni oggetto di distrazione, tutto ciò denotando, tra l'altro, una personalità spregiudicata dell'imputato, vedasi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n.1 L.F. (R.G. n. 1192/2021, capo 1, fatto commesso in Bari il 15 giugno 2015); 110 cod. pen., 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n.1 L. F. (R.G. n. 1192/2021, capo 2, fatto commesso in Bari il 15 giugno 2015) e 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 219 L.F. (R.G. n. 3560/2020, fatto commesso in Bari il 16 novembre 2015), rideterminando la pena e revocando le pene accessorie; - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; - che con memoria trasmessa tramite PEC in data 4/02/2025, quindi tardivamente (secondo quanto stabilito da Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308), il difensore del ricorrente ha indicato le ragioni a sostegno dell'ammissibilità dei motivi, insistendo, pertanto, per la riassegnazione del ricorso ad altra competente Sezione; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena applicato al ricorrente a titolo di continuazione, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la Corte territoriale non solo ha specificamente indicato i singoli importi degli aumenti applicati a titolo di continuazione (nel senso che sulla pena base di anni tre di reclusione, fissata in riferimento alla condanna definitiva del 14 novembre 2022 concernente più fatti di bancarotta relativa ad altra società amministrata dall'imputato, ha poi aggiunto la pena di un anno di reclusione per i reati di cui alla sentenza del 15 luglio 2020 e di un ulteriore anno di reclusione per i reati di cui alla sentenza del 26 novembre 2020), ma ha anche dato conto delle ragioni per le quali la pena complessivamente inflitta doveva stimarsi congrua (ossia, nel senso che si era accertata una logica gestionale comune relativa alle varie società, che aveva dato corso a gravi e plurime anomalie contabili, tanto più gravi avuto riguardo al consistente valore dei beni oggetto di distrazione, tutto ciò denotando, tra l'altro, una personalità spregiudicata dell'imputato, vedasi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 08794/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris