CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in merito alla sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è generico, perché non coglie la ratio decidendi in tema di art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. in quanto tale aggravante è stata riconosciuta perché il fatto fu commesso su cose "destinate a pubblico servizio" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0