Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2011
ECLI:EU:C:2011:672
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 ottobre 2011 – Commissione / Francia
(causa C‑549/09)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti concessi a favore degli acquacoltori e dei pescatori – Decisione che dichiara tali aiuti incompatibili con il mercato comune – Obbligo di recupero senza indugio degli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili nonché di informarne la Commissione
– Mancata esecuzione – Impossibilità assoluta di esecuzione»
1.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Obbligo – Dovere di esecuzione immediata ed effettiva della decisione
della Commissione (Artt. 108, n. 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3) (v. punti 26-29,
31)
2.
Ricorso per inadempimento – Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali – Mezzi difensivi – Impossibilità assoluta
di esecuzione – Criteri di valutazione – Difficoltà di esecuzione – Obbligo per lo Stato membro di intraprendere iniziative
concrete presso le imprese di cui trattasi e di proporre alla Commissione soluzioni alternative che consentano di superare
tali difficoltà – Difficoltà relativa all’individuazione dei beneficiari che non giustifica la mancata esecuzione della decisione
della Commissione (Artt. 108, n. 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3) (v. punti 33-34, 39)
3.
Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Mezzi difensivi
– Contestazione della legittimità della decisione – Irricevibilità (v. punto 43)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione delle misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 14 luglio
2004, 2005/239/CE, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori (GU 2005,
L 74, pag. 49) - Obbligo di procedere senza indugio al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il
mercato comune e di informarne la Commissione.
Dispositivo
1)
La Repubblica francese, non avendo dato esecuzione, entro il termine impartito, alla decisione della Commissione 14 luglio
2004, 2005/239/CE, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori, procedendo,
presso i rispettivi beneficiari, al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dagli
artt. 2 e 3 della decisione medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 288, quarto comma,
TFUE e 4, della decisione stessa.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.