CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 26233/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.546/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti, con studio in Bolzano, Via della Mostra 3, e domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. dell’UMBRIA sez. di PERUGIA,n. 106/2019 depositata i l 14/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n. 106/01/2019, dep. il 14/05/2019 che, su impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai fini IRES per l’anno di imposta 2013 ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l - a seguito del disconoscimento della detassazione ambientale prevista dall’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (c.d. Tremonti ambiente) con riferimento all’acquisto di un impianto fotovoltaico effettuato nel 2010 dalla predetta Società – ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di prime cure e dunque statuendo sulla non tardività della dichiarazione integrativa presentata dalla Società contribuente. 1.Con il primo motivo si deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, presa nel testo anteriore all’abrogazione disposta dal D.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. Con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, anche in combinato disposto con l’art. 2, comma 8 bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, preso dal testo anteriore alla modifica apportata dal D.l. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. Con mod. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, nonché in combinato disposto con l’art. 38, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, oltre che in combinato disposto con il D.m. 15 settembre 2011 e con l’art. 19 del D.m. 5 luglio 2012, modificativo dell’art. 9, comma 1, del D.m. 19 febbraio 2007, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la CTR accordato alla controparte l’agevolazione fiscale di cui all’art. 6, commi dal 13 al 19, della L- 388/2000 nonostante il relativo presupposto, rappresentato dall’investimento di risorse economiche in interventi di tipo ambientale, debba riferirsi a un anno di imposta diverso e anteriore rispetto a quello in cui l’investimento ambientale è stato dichiarato e addotto quale presupposto di una domandata agevolazione fiscale. 2.Con il secondo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione alla erroneità della motivazione della sentenza di appello impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, comma 6, Cost. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., 118 disp. Att. c.p.c., 36, comma 2, n. 4), e 36 e 61 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel caso in cui si ritenga che la CTR abbia fatto erroneamente riferimento alla legge n. 449 del 1997, dando luogo ad una discontinuità tra fatti di causa scrutinati - i quali ponevano in rilievo il regime agevolativo di cui all’art. 6, commi dal 13 al 19, della L. 388/2000 - e la normativa invocata ai fini di decidere sui medesimi fatti, determinando pertanto una mera apparenza della motivazione addotta dai giudici di appello. [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. resiste con controricorso. Considerato che: Con istanza del 22 marzo 2023 la resistente ha comunicato di avere aderito alla definizione delle controversie tributarie ex art. 5 l. 130/2022. Allega domanda, ricevuta di pagamento F24; ricevuta di consegna della domanda di definizione. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art. 5 L. n. 130/2022, Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, in vigore dal 22/09/2022, come modificato dal Decreto-legge del 09/08/2022 n. 115 Articolo 41 bis, a norma del quale « Art. 5, 1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Visto il comma 12 dell’art. 5 cit. secondo cui «in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine» per la presentazione della domanda di definizione, «il processo è dichiarato estinto» Rilevato che l’Agenzia delle entrate è rimasta soccombente in entrambi di giudizi di merito; che in data 16.01.2023 la [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. ha trasmesso la domanda di definizione della lite, come da ricevuta di consegna pec, effettuando il relativo pagamento a mezzo di F24; nulla avendo in contrario dedotto l’Agenzia (che non ha depositato memoria) e non risultando dagli atti che sia intervenuto diniego erariale, va dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre per le spese che rimangono a carico della