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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 41770/2025

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza del 21/ 0 5 /202 5 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dellaSostituta procuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

FATTOE DIRITTO

1. Con sentenza del 21/05/2025la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato l e pen e , su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso loro ascritto.

2. Avverso la sentenza propongono appello gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 53 e 56-bis l. 689/1981 e il vizio di motivazione per l’omessa pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva in quella sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, formulata dal difensore munito di procura speciale; la richiesta era stata disattesa sulla base delle modalità della condotta delittuosae della recidiva contestata, senza considerare la finalità dell’istituto e l’irrilevanza dei precedenti penali, risalenti nel tempo.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge per l’omessa valutazione dell’istanza di sostituzione della pena detentiva in quella di detenzione domiciliare, richiesta dal difensore e procuratore speciale all’udienza del 21 maggio 2025.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce l’inosservanza della legge penale, in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per la mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità. 3.I ricorsi sono inammissibil i perché presentat i per motivi non consentiti in sede di legittimità.

A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-biscod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bisessendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale. 3.1 In particolare – con riferimento al ricorso del l’[OSCURATO:PERSONA] - il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia(Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bou achra, Rv. 274522 –01).

3.2. Circa il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] –entrambi incentrati sul mancato riscontro della richiesta di sostituzione della pena detentiva con misura sostitutiva (lavori di pubblica utilità, detenzione domiciliare) – va ribadito il principio di dirittosecondo cui al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco,Rv. 288013–01, i n motivazione, la Corte ha evidenziato che, come nel patteggiamento, anche nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo).

Nel caso dei ricorrenti, la richiesta risulta formulata dai difensori ma è estranea all’accordo sottoposto all’esame della Corte di appello.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsie condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il26 novembre 202 5 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza del 21/ 0 5 /202 5 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dellaSostituta procuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. FATTOE DIRITTO 1. Con sentenza del 21/05/2025la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato l e pen e , su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso loro ascritto. 2. Avverso la sentenza propongono appello gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 53 e 56-bis l. 689/1981 e il vizio di motivazione per l’omessa pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva in quella sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, formulata dal difensore munito di procura speciale; la richiesta era stata disattesa sulla base delle modalità della condotta delittuosae della recidiva contestata, senza considerare la finalità dell’istituto e l’irrilevanza dei precedenti penali, risalenti nel tempo. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge per l’omessa valutazione dell’istanza di sostituzione della pena detentiva in quella di detenzione domiciliare, richiesta dal difensore e procuratore speciale all’udienza del 21 maggio 2025. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce l’inosservanza della legge penale, in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per la mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di non punibilità. 3.I ricorsi sono inammissibil i perché presentat i per motivi non consentiti in sede di legittimità. A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-biscod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bisessendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale. 3.1 In particolare – con riferimento al ricorso del l’[OSCURATO:PERSONA] - il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia(Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bou achra, Rv. 274522 –01). 3.2. Circa il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] –entrambi incentrati sul mancato riscontro della richiesta di sostituzione della pena detentiva con misura sostitutiva (lavori di pubblica utilità, detenzione domiciliare) – va ribadito il principio di dirittosecondo cui al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco,Rv. 288013–01, i n motivazione, la Corte ha evidenziato che, come nel patteggiamento, anche nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo). Nel caso dei ricorrenti, la richiesta risulta formulata dai difensori ma è estranea all’accordo sottoposto all’esame della Corte di appello. 4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsie condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il26 novembre 202 5 [OSCURATO:PERSONA]
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