CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46293/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; LT udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il GUP di Udine, procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina e di quello di lesioni personali aggravate e, ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato - con la diminuente per il rito - alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Scomparin lamentando vio!azione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: rileva, infatti, che con l'atto di appello la difesa aveva contestato la decisione del GUP di Udine che aveva negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando in senso negativo la mancata partecipazione dell'imputato al processo e la assenza di condotte riparatorie; rileva che l'atto di appello aveva evidenziato la mancata considerazione della scelta dell'imputato per il rito abbreviato che aveva consentito la rapida definizione del processo ed aveva richiamato la particolare situazione soggettiva dell'imputato e che, su tutte queste considerazioni, la Corte ometteva di formulare delle puntuali osservazioni. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Dall'esame degli atti risulta che, con l'atto di appello, la difesa aveva censurato la decisione del primo giudice di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche sottolineando, per un verso, come egli non potesse essere penalizzato per la scelta di non presenziare al processo e, per altro verso, la mancata valutazione della opzione la definizione del processo nelle forme del rito abbreviato. La Corte di Appello ha confermato la decisione del primo giudice sottolineando come la brutalità della aggressione fosse incompatibile con il riconoscimento di alcuna attenuante. In tal modo, dunque, i giudici del gravame hanno dato rilevanza alla oggettiva gravità del fatto quale elemento tale da prevalere sulle considerazioni di natura soggettiva invece evidenziate dalia difesa: ed è appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). D'altra parte, e quanto alla condotta processuale, se è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo). Quanto alla scelta del rito abbreviato, questa Corte ha più volte ribadito che essa non può fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche atteso che il rito premiale implica già, "ex lege", l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena dovendosi escludere che la scelta processuale così operata possa comportare due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (cfr., Cass. Pen., 2, 25.3.2014 n. 24.312, Diana). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]