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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 23998/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti i difensori presenti avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI e avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e depositato note di udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2022 - depositata il 2 febbraio 2023 - il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 25 ottobre 2022 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, con la quale l'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) e a numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, del medesimo d.P.R., tentate o consumate, alcune delle quali aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, [capi CC) DD) EE), FF), GG), HH), II), JJ), KK), LL), MM), NN), 00), PP), QQ), RR), SS), UU), VV)].

2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza con la quale la difesa dell'indagato aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata e ha osservato che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretizzatasí nell'acquisizione di documentazione relativa a comunicazioni intercorse sulle piattaforme di messaggistica criptata «Encrochat» e «Sky-Ecc», in captazioni telefoniche ed ambientali ed anche, nella parte finale, in perquisizioni e sequestri.

Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione relativa alle comunicazioni intercorse sulle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc» - inviata all'Autorità giudiziaria italiana dagli ufficiali di polizia giudiziaria dell'Agenzia Europol (i quali l'avevano acquisita su incarico delle autorità giudiziarie francesi, olandesi e belghe) e poi acquisita dalla Procura della Repubblica di Napoli con ordini europei di indagine penale emessi ai sensi del d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 - fosse pienamente utilizzabile ai fini della decisione e che gli elementi raccolti dagli inquirenti fornissero gravi indizi del pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei traffici di droga gestiti dalla associazione promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della quale egli è stato ritenuto partecipe quale organizzatore di un «sottogruppo», composto da lui stesso, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], stabilmente dedito al traffico delle sostanze stupefacenti importate dall'associazione principale.

Più in dettaglio, i giudici del riesame hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] acquistasse regolarmente lo stupefacente dalla organizzazione promossa da Imperiale e, avvalendosi di Ballone e Cappelletti, ne organizzasse il trasporto, la custodia e la vendita.

I guadagni, che confluivano nelle casse dell'associazione principale, in parte venivano divisi tra i componenti del sottogruppo, in parte erano riutilizzati per la prosecuzione dell'illecita attività.

Il Tribunale distrettuale ha sottolineato, inoltre, che le emergenze investigative hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha dunque ritenuto sussistente un quadro indiziario grave e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale.

3. Avverso l'indicata ordinanza, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso deducendo più motivi di doglianza che qui si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271

3.1. Col primo motivo i difensori lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. e e 191, comma 1, cod. proc. pen.

Rilevano che gli indizi raccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono costituiti quasi esclusivamente dal materiale acquisito tramite l'agenzia Europol e gli ordini di indagine europei (0.I.E.) rivolti alle autorità francesi.

Secondo i difensori del ricorrente, l'ordinanza impugnata non ha potuto chiarire le modalità di acquisizione e di analisi dei dati trasmessi e tali informazioni sarebbero state necessarie per consentire alla difesa di verificare l'affidabilità di quei dati e la correttezza delle attività svolte dal tecnico delegato all'acquisizione e dalla stessa autorità giudiziaria francese.

A sostegno di tali argomentazioni, la difesa fa riferimento ad una consulenza tecnica di parte (allegata al ricorso) nella quale un ingegnere di elevata competenza nel settore ha illustrato che la documentazione fornitagli dai difensori (id est: l'intera documentazione che la Procura della Repubblica di Napoli ha messo a disposizione delle difese) non consentiva di comprendere la provenienza dei dati né la tecnica utilizzata per la decrittazione degli stessi.

La difesa sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del riesame, nel caso di specie, non si tratta di "documenti" o "dati freddi" acquisiti all'estero ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e sottolinea che, anche se così fosse, ciò non farebbe venir meno il diritto della difesa a conoscere le modalità di acquisizione di quei dati.

Osserva che le prove acquisite dall'autorità giudiziaria di uno stato estero, non possono essere considerate utilizzabili nell'ordinamento italiano solo perché la loro legittima acquisizione è garantita dal rispetto delle norme di quello stato e ricorda che il D.Igs. n. 108/2017 ha dato attuazione alla Direttiva 2014/41/UE sugli ordini europei di indagine imponendo il rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In sintesi, la difesa sostiene che, nell'eseguire gli ordini di indagine europei, l'Autorità giudiziaria francese avrebbe dovuto trasmettere, unitamente ai risultati dell'attività svolta, anche i verbali attestanti le modalità di acquisizione e le modalità di svolgimento delle operazioni di decriptazione e trascrizione dei dati, ciò che non è avvenuto trattandosi di attività che lo Stato francese ha ritenuto dovessero essere coperte da segreto.

La difesa ricorda che, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., l'illegittimità del procedimento di acquisizione può comportare l'inutilizzabilità del materiale acquisito e, a sostegno di tale affermazione, cita la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori.

Con specifico riferimento al segreto apposto dalla Francia sulle modalità di acquisizione dei dati la difesa sostiene che tale circostanza rafforza la tesi della inutilizzabilità.

In primo luogo, perché gli uffici requirenti non hanno documentato di aver chiesto all'Autorità francese di indicare le modalità di acquisizione dei dati e di averne subito un rifiuto.

In secondo luogo - e soprattutto - perché, nell'ordinamento giuridico italiano, l'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio di Ministri, preclude all'autorità giudiziaria «l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto» (art. 202 cod. proc. pen.).

Ai sensi dell'art. 256 del nostro codice di rito, inoltre, se ritiene che la conoscenza di informazioni, dati o documenti coperti da segreto di Stato sia essenziale per la definizione di un processo, il Giudice deve dichiarare non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

In altri termini, i difensori sostengono che, una volta accertata l'impossibilità di ottenere dalla magistratura francese la documentazione attestante le modalità di acquisizione dei dati, si sarebbe dovuto concludere che quei dati non erano utilizzabili e si dolgono che ciò non sia avvenuto.

A sostegno delle argomentazioni svolte, i difensori documentano di aver chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di poter esaminare, oltre alla documentazione attestante le modalità di acquisizione e successiva decrittazione della «messaggistica scambiata dagli indagati sulla piattaforma criptata "Sky-Ecc"», anche la versione originale dei dati decrittati essendo loro intenzione sottoporli a verifica da parte di un proprio consulente tecnico.

I difensori rilevano che la Procura della Repubblica di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere su questa istanza osservando: che le conversazioni oggetto di trascrizione non erano state acquisite mediante attività di intercettazione telefonica o telematica, bensì estrapolando il dato da un server in un momento successivo; che gli atti mediante i quali era stata disposta l'acquisizione dei dati (nella specie gli 0.I.E.) erano depositati a disposizione delle difese mediante inserimento a T.I.A.P.; che i file estrapolati e trasmessi dalle autorità francesi erano disponibili su CD trasmessi al Gip e al Tribunale del riesame.

Nel ricorso si sostiene che la mancata disponibilità di questi dati avrebbe recato pregiudizio alle ragioni della difesa non essendo stato possibile verificare che le modalità di decrittazione delle comunicazioni fossero corrette e neppure accertare se la messaggistica in esame fosse stata acquisita attraverso l'intercettazione in tempo reale di flussi di comunicazioni (nel qual caso non si tratterebbe - come l'ordinanza impugnata sostiene - di "documenti" o "dati freddi", bensì del risultato di attività di intercettazione).

3.2. Col secondo motivo, i difensori lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità dell'art. 234 bis cod. proc. pen.

Rilevano che questa norma distingue il detentore del dato dal soggetto che ne è legittimo titolare e sostengono che, nel caso di specie, legittimo titolare del dato è l'utilizzatore del dispositivo o, al massimo, la società che gestisce la piattaforma «Sky-Ecc» la quale non ha certo consentito all'acquisizione dei dati in parola né ha collaborato alle attività di decrittazione fornendo l'algoritmo necessario.

3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Sottolinea preliminarmente che la difesa non ha potuto esaminare i tabulati storici dei ponti agganciati dall'IMEI dei dispositivi abbinati ai PIN ricondotti a [OSCURATO:PERSONA] sicché di questi dati - rilevanti ai fini della individuazione dell'indagato quale utilizzatore del criptotelefono che utilizzava quei PIN - il Tribunale non avrebbe potuto tenere conto.

Osserva, inoltre, che il grave quadro indiziario è stato ritenuto esistente soltanto in base al contenuto di comunicazioni che sono state attribuite a [OSCURATO:PERSONA] identificando in lui, senza che vi fosse alcuna certezza in tal senso, l'utilizzatore di tre numeri PIN (in specie: PIN U9S056, nickname Felix; PIN n.

LF051E, nickname [OSCURATO:PERSONA]; PIN n.

NQK2U4, nickname [OSCURATO:PERSONA]).

La difesa sottolinea che il PIN U9S056 è stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] anche perché il suo utilizzatore fece riferimento a un controllo eseguito dalla Polizia stradale il 28 aprile 2020, ma quel controllo riguardò, oltre all'odierno indagato, anche suo nipote, [OSCURATO:PERSONA], e l'ordinanza impugnata non ha spiegato sulla base di quali elementi sia stato escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'utilizzatore del PIN. 3.4.

Col quarto motivo, la difesa si duole che l'ordinanza impugnata abbia attribuito valore indiziario alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valutandole intrinsecamente attendibili e tra loro coerenti.

Rileva, in particolare, che, nelle dichiarazioni rese il 25 ottobre 2022 (prima dell'esecuzione della misura), Imperiale dichiarò di non conoscere personalmente [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA] e di aver avuto contatti col fratello di Rocco senza però affermare che si trattasse di Giuseppe.

I difensori sottolineano che, solo dopo l'esecuzione della misura (e quindi dopo aver avuto contezza degli elementi indiziari raccolti), Imperiale - avendo deciso di trarre vantaggi processuali dalla collaborazione con gli inquirenti - ha dichiarato di aver «lavorato tantissimo con [OSCURATO:PERSONA]» senza, peraltro, riconoscerlo in fotografia (circostanza di cui si dà atto nell'ordinanza).

La difesa rileva inoltre che [OSCURATO:PERSONA], interrogato dagli inquirenti il 22 novembre 2022, si è limitato a riferire che tra i clienti suoi e di Imperiale c'erano «i calabresi ([OSCURATO:PERSONA], anche se il nostro rapporto era con il fratello Rocco)», anche Carbone, dunque, ha solo incidentalmente fatto riferimento al ricorrente non identificandolo in altro modo che quale fratello di [OSCURATO:PERSONA].

Nell'approfondire questo tema, i difensori del ricorrente sostengono che tra le dichiarazioni di Imperiale e quelle di Carbone vi sono discordanze importanti: ad esempio, in ordine all'entità dei carichi eseguiti in Olanda (80-100 Kg per volta secondo Imperiale; 10-30Kg per volta secondo Carbone), e che, in ragione del ruolo di vertice che i due rivestivano all'interno dell'associazione, ciò induce a dubitare della loro attendibilità.

Analoghi dubbi derivano dalla constatazione che Imperiale ha parlato di un carico di 140 kg destinato a [OSCURATO:PERSONA] e ha sostenuto che a Roma quel carico era sparito perché [OSCURATO:PERSONA] era stato «derubato dai suoi ragazzi», ma di questa vicenda non v'è traccia nella messaggistica confluita nel procedimento.

I difensori sottolineano, infine, che Carbone non ha solo dichiarato di aver avuto rapporti principalmente con [OSCURATO:PERSONA], ha anche aggiunto che, dopo l'arresto di Rocco, vi furono contatti con una persona che diceva di esserne il fratello, ma, quando fu rimesso in libertà, [OSCURATO:PERSONA] disse che la persona che «si spacciava via chat per il fratello, non lo era» (pag. 36 dell'ordinanza impugnata).

Si dolgono che di tali dichiarazioni, significative della contraddittorietà del quadro indiziario, l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto.

4. Con memoria depositata in udienza la difesa ha sviluppato gli argomenti già illustrati con particolare riferimento al primo, secondo e terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.2.

Si deve subito sottolineare che la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori (non massimata) - che i difensori invocano a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese - si riferisce a un caso diverso da quello in esame.

Dalla lettura della sentenza emerge infatti che, in quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky-Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute» sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente.

Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari; informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.».

Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata e come emerge dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - la Procura della Repubblica ha messo a disposizione della difesa tutta la documentazione che le era stata trasmessa dall'autorità giudiziaria francese; ha riferito che si trattava di dati autonomamente acquisiti dalla magistratura francese nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia; ha chiarito che, trattandosi di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, il Tribunale di Parigi non ha trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati.

Da queste premesse è necessario partire per esaminare la questione oggetto del presente ricorso.

Occorre quindi tenere presente che il materiale la cui utilizzabilità viene contestata è stato acquisito, ai sensi del d.lgs. n. 108/2017, mediante ordini di indagine europei e tutta la procedura acquisitiva è stata messa a disposizione della difesa.

3. Vengono in considerazione, in particolare, due ordini di indagine (collegati ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 108/2017): l'O.I.E. n. 19 del 22 marzo 2021 e l'O.I.E. n. 34 del 28 maggio 2021 cui l'Autorità giudiziaria francese (Tribunale di Parigi) ha dato esecuzione, trasmettendone gli esiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Nessuno dei due ordini di indagine è stato emesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs n. 108/2017, la cui rubrica recita: «richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro».

L'autorità giudiziaria italiana, dunque, non ha chiesto all'autorità francese assistenza tecnica per l'esecuzione di operazioni di intercettazione.

Ha chiesto, invece, la «acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione» e la «acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie» francesi (questo è testualmente il contenuto dei due 0.I.E.).

Dalla lettura dei provvedimenti emerge che tra i materiali trasmessi potrebbero esservi anche i risultati della acquisizione di flussi di dati avvenuta in tempo reale, potrebbero esservi, quindi, anche i risultati di attività di intercettazione autonomamente disposte dall'autorità giudiziaria francese secondo la normativa vigente in quello Stato.

Si deve allora prendere atto che quella normativa (articolo 706-102-1 e art. 230-1 del codice di procedura penale francese) consente al pubblico ministero nel corso dell'indagine, e al giudice istruttore in fase di istruzione, di avvalersi «di risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» per accedere a dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti e per procedere, se necessario, alla decrittazione dei dati stessi.

Proprio questo è avvenuto nel caso di specie, sicché l'autorità giudiziaria francese, nel dare esecuzione all'ordine di indagine italiano, non ha fornito indicazioni sulle modalità con le quali era venuta in possesso dei dati.

Ha attestato però - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento di quei dati su supporto informatico non modificabile; supporto che è stato inviato in plico sigillato alla Procura della Repubblica di Napoli.

Per quanto esposto, il materiale probatorio della cui utilizzazione i ricorrenti si dolgono non può dirsi acquisito in violazione di divieti stabiliti dalla legge.

Sono stati messi, infatti, a disposizione delle parti gli O.I.E. inviati dalla Procura della Repubblica di Napoli al Tribunale di Parigi e l'intera documentazione trasmessa in esecuzione di quegli ordini che si riferivano agli esiti di attività di indagine autonomamente compiute dall'autorità giudiziaria d'oltralpe nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia.

4. Come si è detto, gli ordini di indagine di cui si tratta sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi del d.lgs. n. 108/2017 (contenente le norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014) e, più precisamente, ai sensi dell'art. 45 di questo decreto (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni).

Nel dare attuazione alla Direttiva 2014/41/UE, in coerenza con quanto previsto nella stessa, il legislatore ha rafforzato la cooperazione giudiziaria in materia penale, che si fonda - ai sensi dell'art. 82, paragrafo 1, TFUE - «sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie».

Tale principio è fondato, a sua volta, sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali.

In coerenza con queste premesse, la Direttiva 2014/41 prevede: all'art. 2, che gli Stati membri eseguano gli O.I.E.

«in base al principio del riconoscimento reciproco» e conformemente alle previsioni della Direttiva stessa; all'art. 9, che l'autorità di esecuzione riconosca un O.I.E. trasmesso conformemente alle disposizioni della Direttiva, «senza imporre ulteriori formalità» e ne assicuri «l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla [...] Direttiva»; all'art. 11, che l'esecuzione possa essere rifiutata in via eccezionale, e a seguito di una valutazione caso per caso, ove sussistano seri motivi per ritenere che la stessa sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

L'ordine deve pertanto riguardare un'indagine consentita nello Stato di emissione, ma l'indagine non può che essere svolta secondo le regole proprie dello Stato richiesto «potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027).

Ne consegue: che, nell'esecuzione di un ordine di indagine europeo, le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, di volta in volta, dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto; che spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la soluzione di eventuali questioni relative alla conformità dell'attività svolta ai principi inderogabili del proprio ordinamento interno; che il giudice italiano non è tenuto ad accertare la correttezza di tale attività ed è legittimato a presumerla.

Anche nella materia delle rogatorie internazionali - che, diversamente da quanto avviene per la cooperazione giudiziaria, non presuppone fiducia e riconoscimento reciproci - vige il principio della prevalenza della lex loci sulla lex fori e non trovano applicazione le norme del Paese richiedente bensì quelle vigenti nello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017, Crupi, Rv. 269000).

Anche in questa diversa materia, dunque (e ancorché l'art. 729 cod. proc. pen. faccia espresso richiamo all'art. 191 secondo comma) si è ritenuto che l'autorità rogata non possa essere tenuta ad applicare le norme dell'autorità rogante e che i divieti stabiliti dalla legge italiana non operino per gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria estera, salvo che la prova assunta da quella autorità giudiziaria non risulti «in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano».

Tra questi principi vi è certamente anche il diritto di difesa e, tuttavia, si è ritenuto che, in ragione della «prevalenza della lex loci», anche nella materia delle rogatorie, le concrete modalità di assistenza difensiva siano regolate dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 pag. 18 della motivazione).

Anche in questo campo infatti (e dunque a maggior ragione nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra gli stati dell'Unione europea che condividono garanzie e principi comuni) l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa al rispetto dei principi inderogabili dell'ordinamento interno (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457; Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750).

Costituisce inevitabile corollario di questi principi l'affermazione secondo la quale, poiché il diritto straniero è un fatto, spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più ove si tratti del diritto di un paese membro dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, già citata).

5. Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche si deve osservare che, nel caso di specie, la magistratura francese ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate.

Quanto alle modalità con le quali i dati erano stati inizialmente ottenuti, essendo stato chiesto all'autorità giudiziaria francese di condividere, con quella italiana, materiali investigativi che la prima aveva autonomamente acquisito, i diritti della difesa devono necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha dato esecuzione all'ordine di indagine.

La verifica della correttezza della procedura e della legittimità dell'attività svolta, infatti, deve essere compiuta con riferimento alla legge processuale dello Stato richiesto e poiché, nel caso di specie, questo Stato può legittimamente opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decrittazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto dall'autorità giudiziaria francese.

5.1. Non rilevano in contrario, come la difesa vorrebbe sostenere, le norme dettate dal legislatore italiano in materia di segreto di Stato.

Ed invero, anche nel sistema italiano, l'opposizione del segreto di Stato «inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte da segreto» (art. 202, comma 5, cod. proc. pen.), ma non le impedisce «di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto» (art. 202, comma 6).

Nel caso di specie l'autorità giudiziaria francese ha ritenuto di non dover comunicare le modalità utilizzate per accedere ai dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti e per procedere, se necessario, alla decrittazione dei dati stessi perché, nel compierla, ha utilizzato «risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale».

Il segreto, dunque, non riguarda i dati acquisiti, ma solo le modalità dell'acquisizione.

A ciò deve aggiungersi che, nel caso in esame - diversamente da quanto avviene nei casi disciplinati dagli artt. 202 e 256 cod. proc. pen. richiamati dalla difesa - il segreto non è stato opposto alla autorità giudiziaria, ma è stata proprio l'autorità giudiziaria ad apporre il segreto sulle modalità di acquisizione del dato per non rivelare le risorse «soggette al segreto di difesa nazionale» delle quali si è avvalsa.

Il rifiuto, dunque, non è stato opposto dallo Stato francese ai pubblici ministeri italiani, ma è l'autorità giudiziaria francese che, nel rispetto del proprio diritto interno, ha ritenuto di non poter rendere ostensibili quei dati, prima ancora che alla Procura della Repubblica di Napoli e (di conseguenza) ai difensori delle persone indagate nel presente procedimento, alla difesa delle persone indagate in Francia nel procedimento in relazione al quale i dati furono acquisiti.

La possibilità, prevista dal diritto francese, di mantenere il segreto sulle modalità di acquisizione, estrapolazione e decrittazione dei dati non è in contrasto la Direttiva 2014/41 in base alla quale (art. 9) l'esecuzione di un O.I.E. è assicurata dall'autorità che ne è richiesta «nello stesso modo e secondo le stesse modalità» che dovrebbero essere rispettate se l'atto in questione «fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione».

Nessun contrasto, inoltre, può essere ipotizzato con la Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Se è vero infatti che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, di questa Direttiva, gli Stati membri devono assicurare alle persone arrestate o detenute o ai loro avvocati «l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato»; è pur vero che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, «in deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato [...] se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale».

In questi casi, gli stati membri devono garantire che il provvedimento di rifiuto sia adottato «da un'autorità giudiziaria» o sia quantomeno soggetto «a un controllo giurisdizionale» e, nel caso di specie, la decisione di non consentire l'accesso alla documentazione in parola è stata adottata dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto della normativa vigente in quello Stato.

6. Come si è detto, la Procura della Repubblica di Napoli non ha chiesto all'autorità giudiziaria francese di procedere a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ai sensi degli artt. 266 o 266 bis cod. proc. pen.

Gli ordini europei di indagine, infatti, non sono stati emessi dando applicazione all'art. 43 d.lgs. n. 108/2017, ma al Tribunale di Parigi è stato chiesto, ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, di trasmettere «in copia forense», il contenuto di comunicazioni già avvenute, autonomamente acquisite dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto del proprio diritto interno.

Si trattava, dunque (come l'ordinanza impugnata opportunamente sottolinea) di dati già estrapolati dai server delle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc», archiviati su supporto informatico e custoditi secondo la normativa dello Stato estero.

Non rileva in questa sede se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni").

Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso.

La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato in un apparecchio telefonico.

In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319).

Di recente questa Corte di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, nel quale all'autorità francese era stato chiesto di trasmettere, previa decriptazione, il contenuto di comunicazioni acquisite nell'osservanza dell'ordinamento interno di quello Stato e ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento (Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, Molisso, non massimata, pag. 8 della motivazione).

Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente.

A sostegno di tali conclusioni è utile sottolineare che la legislazione italiana non pone limiti all'utilizzabilità dei dati delle intercettazioni in procedimenti, come quello oggetto del presente ricorso, relativi a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

7. Si è già detto che, nel caso in esame, il materiale acquisito è stato oggetto di un'attività di decriptazione.

Non è noto - perché la legislazione francese consente che su questo dato lo Stato possa apporre il segreto - in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili.

È certo, però (lo si deve ribadire) che tale attività è stata compiuta su flussi di dati già acquisiti dall'autorità giudiziaria francese.

A questo proposito si deve ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990).

Se è consentito avvalersi per la decriptazione della collaborazione del privato produttore del sistema operativo, non può ragionevolmente dubitarsi che sia consentito avvalersi, per farlo, di «risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» come la magistratura d'oltralpe ha attestato di aver fatto.

Non si può ignorare, peraltro, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo «esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati» consentendone la fedele riproduzione (sez. 4, n.30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv.283454).

Com'è ovvio è fatta salva la possibilità per la difesa di allegare elementi di segno contrario, ma ciò non è avvenuto nel caso di specie.

La consulenza tecnica allegata al ricorso, infatti, riferisce: da un lato, «che i dati relativi alla SIM e all'IMEI utilizzato dal telefono erano inviati in chiaro, ossia in modo non cifrato» (pag. 21); dall'altro, che le autorità francesi hanno inviato alla Procura della Repubblica di Napoli materiale informatico relativo agli identificativi che l'Autorità giudiziaria italiana aveva richiesto (tra i quali vi erano quelli che gli inquirenti attribuivano a [OSCURATO:PERSONA]) e, nel farlo, ha certificato la conformità di quanto trasmesso rispetto a quanto archiviato (pag. 29).

Il consulente di parte riferisce di non aver potuto esaminare il file "madre" e di non poter verificare dunque la corrispondenza tra quel file e quello archiviato dall'autorità giudiziaria francese (poi trasmesso alla Procura della Repubblica di Napoli), ma, ai sensi dell'art. 230-3 del codice di procedura penale francese, la verifica della conformità tra il file "madre" e quello conservato dall'autorità giudiziaria è sottratta al contraddittorio e tale conformità è garantita da un «attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico» incaricato della acquisizione dei dati che certifica «la sincerità dei risultati trasmessi».

La consulenza di parte, peraltro, non smentisce il dato obiettivo che l'algoritmo utile alla lettura di messaggi e immagini trasmessi attraverso un "criptotelefono" deve essere contenuto nell'apparecchio telefonico ricevente perché solo così chi riceve può leggerli "in chiaro".

La giurisprudenza di legittimità tiene conto di questo dato quando afferma che «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo.

Le conseguenze in diritto che ne vengono tratte sono sistematicamente coerenti: se è vero, infatti, che per individuare l'algoritmo necessario alla decriptazione è necessario un intervento tecnico, è pur vero che non si tratta di individuare un sistema di decriptazione valido in astratto (e quindi di una prova scientifica in senso tecnico), ma di individuare il sistema di decriptazione in uso nel caso concreto.

Nulla consente di ritenere, inoltre (e la consulenza tecnica della difesa non fornisce argomenti in senso contrario) che un algoritmo errato possa attribuire ai messaggi decriptati un significato di senso compiuto diverso rispetto a quello reale.

In casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso questa Corte di legittimità si è già orientata nel senso indicato.

Si è affermato, infatti, che «in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky-Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale)» (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022, dep. 2023, Minichino, non massimata).

8. Si è chiarito che, nel caso di specie, trattandosi di documentazione secretata dalla magistratura francese nel rispetto del diritto interno di quello Stato, le informazioni relative alle modalità di acquisizione e decriptazione dei dati non sono state taciute alla difesa delle persone indagate nel procedimento aperto a Napoli, bensì, prima ancora, alla difesa delle persone indagate in Francia nel procedimento in relazione al quale i dati furono acquisiti.

Si deve qui sottolineare che i verbali attestanti le modalità di acquisizione e le modalità di svolgimento delle operazioni di decriptazione e trascrizione dei dati non sono stati trasmessi neppure alla Procura della Repubblica di Napoli che, infatti, ha dichiarato "non luogo a provvedere" sulla richiesta di ostensione di atti avanzata dalla difesa attestando di aver trasmesso al G.I.P. e al Tribunale per il riesame tutto il materiale acquisito attraverso gli ordini di indagine europei.

La magistratura francese, peraltro, ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate e il dato non potrebbe essere contestato, se sfavorevole all'accusa, neppure dai pubblici ministeri procedenti.

Pertanto, il principio di parità delle parti nel processo - che ha rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost. - non è stato violato.

Neppure sono ravvisabili, in concreto, violazioni dei principi sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 della CEDU.

L'acquisizione dei dati è avvenuta, infatti, sulla base del d.lgs. n. 108/2017 che ha dato attuazione nel diritto interno alla Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 «nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

È stato garantito, inoltre, agli indagati e ai loro difensori l'accesso «a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti» come previsto dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012.

Per quanto esposto, nel caso di specie, gli atti compiuti dallo Stato estero nel rispetto delle proprie leggi non appaiono in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano.

Ne consegue la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione degli O.I.E. che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto né in violazione di principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano.

Nello stesso senso questa Corte di legittimità si è già pronunciata affermando il principio secondo cui «l'ordine europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario. (Fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle "chat" di rete Sky ECC, presenti nel "database" di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati)» (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, già citata).

9. Per quanto esposto il primo e il secondo motivo di ricorso non meritano accoglimento.

10. Col terzo motivo, la difesa deduce la carenza dei gravi indizi di colpevolezza sia con riferimento al reato associativo di cui al capo A) che ai reati scopo contestati ai capi CC) DD) EE), FF), GG), HH), II), 33), KK), LL), MM), NN), 00), PP), QQ), RR), SS), UU), VV).

Sostiene, in particolare, che nel confermare l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] delle utenze riferibili ai tre numeri PIN U9S056 (nickname Felix), LF051E (nickname [OSCURATO:PERSONA]), n.

NQK2U4 (nickname [OSCURATO:PERSONA]) l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto nel debito conto le argomentazioni difensive e, pertanto, la motivazione sul punto sarebbe carente e contraddittoria.

10.1. I difensori sottolineano, preliminarmente, che nell'ordinanza impugnata si fa spesso riferimento alla localizzazione delle utenze, ma i tabulati storici dei ponti agganciati dall'IMEI del dispositivo abbinato al PIN U9S056 non erano presenti in atti e la difesa non ha potuto esaminarli.

Si obietta in proposito che, per giurisprudenza costante, «l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale» (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, deo. 2020, Monaco, Rv. 278436; Sez. 2, n. 19896 del 17/04/2019, Lista, non massimata; Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Jussi, Rv. 257698).

Nel caso di specie, l'indicazione dei ponti telefonici agganciati dal codice IMEI 3565730834468 abbinato al PIN U9S056 è stata tratta dagli atti di polizia giudiziaria trasmessi con la richiesta di applicazione della misura, non v'è nessuna prova che tra gli atti inoltrati al G.i.p. vi fossero gli originali dei tabulati e, pertanto, nessuna violazione di legge può essere ipotizzata.

La difesa lamenta, inoltre, che la documentazione trasmessa dall'Autorità francese non è sempre completa e, in alcuni casi, non è nota la risposta al messaggio che un interlocutore invia ad un altro.

L'argomento era già stato sollevato con la richiesta di riesame e l'ordinanza impugnata ne ha tenuto conto, sottolineando che ai messaggi senza risposta può essere dato rilevo nel caso in cui, dalla loro sequenza, sia possibile desumere logicamente e in termini non equivoci che siano stati letti e ricevuti (pag. 56 dell'ordinanza impugnata).

10.2. Passando ad esaminare le doglianze formulate sul contenuto del compendio indiziario si deve rilevare che, alle pagine 52 e ss. dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame si è soffermato sulle ragioni per cui le utenze sopra indicate hanno potuto essere attribuite a [OSCURATO:PERSONA].

Tra gli indizi acquisiti in tal senso: la circostanza che l'utilizzatore del PIN U9S056 abbia parlato di un controllo di Polizia subito il 28 aprile 2020 e, quel giorno, [OSCURATO:PERSONA] sia stato oggetto di controllo da parte della Polizia stradale mentre si trovava nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] (in quella occasione gli fu contestata la violazione delle misure di contenimento [OSCURATO:PERSONA] 19 stabilite dal decreto-legge 19/2020).

La difesa contesta la valenza indiziaria di questo dato sottolineando che, quando fu controllato, [OSCURATO:PERSONA] viaggiava con il nipote [OSCURATO:PERSONA].

Così facendo però, come l'ordinanza impugnata sottolinea, trascura alcuni ulteriori dati indiziari: la circostanza che l'utilizzatore del PIN U9S056 abbia comunicato gli estremi del verbale di contravvenzione a [OSCURATO:PERSONA] (indagato nel presente procedimento), il quale si era interessato per far ottenere gli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] (zio di Giuseppe) attraverso un legale; il fatto che, lo stesso 28 aprile, quel legale viaggiava in auto con Ballone e curò poi il ricorso contro il verbale elevato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per violazione delle misure di contenimento [OSCURATO:PERSONA] 19; la circostanza che non sia documentato nessun rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che giustifica la tesi, sostenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale l'attribuzione al Pierpaolo del PIN di cui si tratta sarebbe frutto di mera congettura.

Il telefono abbinato al PIN U9S056, peraltro, si trovava a Roma tra 1'8 e il 10 gennaio 2020 e, nella notte dell'8 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] risulta aver soggiornato in un albergo della capitale, mentre così non è per il nipote.

Il quadro indiziario è altrettanto significativo con riferimento al PIN LF051E che, come risulta dall'ordinanza impugnata, sostituì il PIN U9S056 per il cattivo funzionamento dell'apparecchio e fu comunicato ai complici facendo uso del PIN precedente (pag. 54 dell'ordinanza impugnata).

Quanto al PIN NQK2U4 (nikname: [OSCURATO:PERSONA]) l'ordinanza riferisce che, nel comunicarlo ai propri contatti, l'utilizzatore indicò loro di cancellare il vecchio PIN LF051E (pag. 55 dell'ordinanza).

In conclusione, i giudici di merito hanno dedotto che le utenze telefoniche indicate fossero in uso a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un corposo compendio indiziario e la motivazione fornita sul punto è completa, non contraddittoria né illogica.

Si deve ricordare, allora, che il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato.

Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio.

Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

Proprio questo è avvenuto nel caso in esame atteso che, nella sostanza, col terzo motivo di ricorso la difesa si è limitata a prospettare errori di valutazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria.

11. Considerazioni non dissimili da quelle appena svolte devono essere compiute con riferimento al quarto motivo di ricorso nel quale i difensori contestano l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il valore di quelle dichiarazioni in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

A questo proposito si deve osservare che il quadro indiziario delineato dall'ordinanza impugnata non è affatto fondato sulle dichiarazioni di Imperiale e Carbone.

Ciò appare evidente se si considera che, nel confermare l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.i.p., il Tribunale del riesame ne ha ripreso l'impianto e che l'ordinanza genetica è stata emessa il 25 ottobre 2022 quando ancora quelle dichiarazioni non erano state rese.

Ne consegue che la dedotta inattendibilità dei collaboratori e l'asserita genericità delle dichiarazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] non possono rilevare in questa sede.

Ed invero, anche tralasciando il dato che l'attività di collaborazione è in corso, sicché l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni potrà essere valutata compiutamente solo più avanti, si deve prendere atto che, nell'economia dell'ordinanza impugnata, le dichiarazioni di Imperiale e Carbone hanno rilievo solo perché conf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti i difensori presenti avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI e avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e depositato note di udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2022 - depositata il 2 febbraio 2023 - il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 25 ottobre 2022 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, con la quale l'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) e a numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, del medesimo d.P.R., tentate o consumate, alcune delle quali aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, [capi CC) DD) EE), FF), GG), HH), II), JJ), KK), LL), MM), NN), 00), PP), QQ), RR), SS), UU), VV)]. 2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza con la quale la difesa dell'indagato aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata e ha osservato che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretizzatasí nell'acquisizione di documentazione relativa a comunicazioni intercorse sulle piattaforme di messaggistica criptata «Encrochat» e «Sky-Ecc», in captazioni telefoniche ed ambientali ed anche, nella parte finale, in perquisizioni e sequestri. Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione relativa alle comunicazioni intercorse sulle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc» - inviata all'Autorità giudiziaria italiana dagli ufficiali di polizia giudiziaria dell'Agenzia Europol (i quali l'avevano acquisita su incarico delle autorità giudiziarie francesi, olandesi e belghe) e poi acquisita dalla Procura della Repubblica di Napoli con ordini europei di indagine penale emessi ai sensi del d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 - fosse pienamente utilizzabile ai fini della decisione e che gli elementi raccolti dagli inquirenti fornissero gravi indizi del pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei traffici di droga gestiti dalla associazione promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della quale egli è stato ritenuto partecipe quale organizzatore di un «sottogruppo», composto da lui stesso, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], stabilmente dedito al traffico delle sostanze stupefacenti importate dall'associazione principale. Più in dettaglio, i giudici del riesame hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] acquistasse regolarmente lo stupefacente dalla organizzazione promossa da Imperiale e, avvalendosi di Ballone e Cappelletti, ne organizzasse il trasporto, la custodia e la vendita. I guadagni, che confluivano nelle casse dell'associazione principale, in parte venivano divisi tra i componenti del sottogruppo, in parte erano riutilizzati per la prosecuzione dell'illecita attività. Il Tribunale distrettuale ha sottolineato, inoltre, che le emergenze investigative hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha dunque ritenuto sussistente un quadro indiziario grave e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale. 3. Avverso l'indicata ordinanza, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso deducendo più motivi di doglianza che qui si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 3.1. Col primo motivo i difensori lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. e e 191, comma 1, cod. proc. pen. Rilevano che gli indizi raccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono costituiti quasi esclusivamente dal materiale acquisito tramite l'agenzia Europol e gli ordini di indagine europei (0.I.E.) rivolti alle autorità francesi. Secondo i difensori del ricorrente, l'ordinanza impugnata non ha potuto chiarire le modalità di acquisizione e di analisi dei dati trasmessi e tali informazioni sarebbero state necessarie per consentire alla difesa di verificare l'affidabilità di quei dati e la correttezza delle attività svolte dal tecnico delegato all'acquisizione e dalla stessa autorità giudiziaria francese. A sostegno di tali argomentazioni, la difesa fa riferimento ad una consulenza tecnica di parte (allegata al ricorso) nella quale un ingegnere di elevata competenza nel settore ha illustrato che la documentazione fornitagli dai difensori (id est: l'intera documentazione che la Procura della Repubblica di Napoli ha messo a disposizione delle difese) non consentiva di comprendere la provenienza dei dati né la tecnica utilizzata per la decrittazione degli stessi. La difesa sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del riesame, nel caso di specie, non si tratta di "documenti" o "dati freddi" acquisiti all'estero ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e sottolinea che, anche se così fosse, ciò non farebbe venir meno il diritto della difesa a conoscere le modalità di acquisizione di quei dati. Osserva che le prove acquisite dall'autorità giudiziaria di uno stato estero, non possono essere considerate utilizzabili nell'ordinamento italiano solo perché la loro legittima acquisizione è garantita dal rispetto delle norme di quello stato e ricorda che il D.Igs. n. 108/2017 ha dato attuazione alla Direttiva 2014/41/UE sugli ordini europei di indagine imponendo il rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In sintesi, la difesa sostiene che, nell'eseguire gli ordini di indagine europei, l'Autorità giudiziaria francese avrebbe dovuto trasmettere, unitamente ai risultati dell'attività svolta, anche i verbali attestanti le modalità di acquisizione e le modalità di svolgimento delle operazioni di decriptazione e trascrizione dei dati, ciò che non è avvenuto trattandosi di attività che lo Stato francese ha ritenuto dovessero essere coperte da segreto. La difesa ricorda che, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., l'illegittimità del procedimento di acquisizione può comportare l'inutilizzabilità del materiale acquisito e, a sostegno di tale affermazione, cita la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori. Con specifico riferimento al segreto apposto dalla Francia sulle modalità di acquisizione dei dati la difesa sostiene che tale circostanza rafforza la tesi della inutilizzabilità. In primo luogo, perché gli uffici requirenti non hanno documentato di aver chiesto all'Autorità francese di indicare le modalità di acquisizione dei dati e di averne subito un rifiuto. In secondo luogo - e soprattutto - perché, nell'ordinamento giuridico italiano, l'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio di Ministri, preclude all'autorità giudiziaria «l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto» (art. 202 cod. proc. pen.). Ai sensi dell'art. 256 del nostro codice di rito, inoltre, se ritiene che la conoscenza di informazioni, dati o documenti coperti da segreto di Stato sia essenziale per la definizione di un processo, il Giudice deve dichiarare non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. In altri termini, i difensori sostengono che, una volta accertata l'impossibilità di ottenere dalla magistratura francese la documentazione attestante le modalità di acquisizione dei dati, si sarebbe dovuto concludere che quei dati non erano utilizzabili e si dolgono che ciò non sia avvenuto. A sostegno delle argomentazioni svolte, i difensori documentano di aver chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di poter esaminare, oltre alla documentazione attestante le modalità di acquisizione e successiva decrittazione della «messaggistica scambiata dagli indagati sulla piattaforma criptata "Sky-Ecc"», anche la versione originale dei dati decrittati essendo loro intenzione sottoporli a verifica da parte di un proprio consulente tecnico. I difensori rilevano che la Procura della Repubblica di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere su questa istanza osservando: che le conversazioni oggetto di trascrizione non erano state acquisite mediante attività di intercettazione telefonica o telematica, bensì estrapolando il dato da un server in un momento successivo; che gli atti mediante i quali era stata disposta l'acquisizione dei dati (nella specie gli 0.I.E.) erano depositati a disposizione delle difese mediante inserimento a T.I.A.P.; che i file estrapolati e trasmessi dalle autorità francesi erano disponibili su CD trasmessi al Gip e al Tribunale del riesame. Nel ricorso si sostiene che la mancata disponibilità di questi dati avrebbe recato pregiudizio alle ragioni della difesa non essendo stato possibile verificare che le modalità di decrittazione delle comunicazioni fossero corrette e neppure accertare se la messaggistica in esame fosse stata acquisita attraverso l'intercettazione in tempo reale di flussi di comunicazioni (nel qual caso non si tratterebbe - come l'ordinanza impugnata sostiene - di "documenti" o "dati freddi", bensì del risultato di attività di intercettazione). 3.2. Col secondo motivo, i difensori lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità dell'art. 234 bis cod. proc. pen. Rilevano che questa norma distingue il detentore del dato dal soggetto che ne è legittimo titolare e sostengono che, nel caso di specie, legittimo titolare del dato è l'utilizzatore del dispositivo o, al massimo, la società che gestisce la piattaforma «Sky-Ecc» la quale non ha certo consentito all'acquisizione dei dati in parola né ha collaborato alle attività di decrittazione fornendo l'algoritmo necessario. 3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Sottolinea preliminarmente che la difesa non ha potuto esaminare i tabulati storici dei ponti agganciati dall'IMEI dei dispositivi abbinati ai PIN ricondotti a [OSCURATO:PERSONA] sicché di questi dati - rilevanti ai fini della individuazione dell'indagato quale utilizzatore del criptotelefono che utilizzava quei PIN - il Tribunale non avrebbe potuto tenere conto. Osserva, inoltre, che il grave quadro indiziario è stato ritenuto esistente soltanto in base al contenuto di comunicazioni che sono state attribuite a [OSCURATO:PERSONA] identificando in lui, senza che vi fosse alcuna certezza in tal senso, l'utilizzatore di tre numeri PIN (in specie: PIN U9S056, nickname Felix; PIN n. LF051E, nickname [OSCURATO:PERSONA]; PIN n. NQK2U4, nickname [OSCURATO:PERSONA]). La difesa sottolinea che il PIN U9S056 è stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] anche perché il suo utilizzatore fece riferimento a un controllo eseguito dalla Polizia stradale il 28 aprile 2020, ma quel controllo riguardò, oltre all'odierno indagato, anche suo nipote, [OSCURATO:PERSONA], e l'ordinanza impugnata non ha spiegato sulla base di quali elementi sia stato escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'utilizzatore del PIN. 3.4. Col quarto motivo, la difesa si duole che l'ordinanza impugnata abbia attribuito valore indiziario alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] valutandole intrinsecamente attendibili e tra loro coerenti. Rileva, in particolare, che, nelle dichiarazioni rese il 25 ottobre 2022 (prima dell'esecuzione della misura), Imperiale dichiarò di non conoscere personalmente [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA] e di aver avuto contatti col fratello di Rocco senza però affermare che si trattasse di Giuseppe. I difensori sottolineano che, solo dopo l'esecuzione della misura (e quindi dopo aver avuto contezza degli elementi indiziari raccolti), Imperiale - avendo deciso di trarre vantaggi processuali dalla collaborazione con gli inquirenti - ha dichiarato di aver «lavorato tantissimo con [OSCURATO:PERSONA]» senza, peraltro, riconoscerlo in fotografia (circostanza di cui si dà atto nell'ordinanza). La difesa rileva inoltre che [OSCURATO:PERSONA], interrogato dagli inquirenti il 22 novembre 2022, si è limitato a riferire che tra i clienti suoi e di Imperiale c'erano «i calabresi ([OSCURATO:PERSONA], anche se il nostro rapporto era con il fratello Rocco)», anche Carbone, dunque, ha solo incidentalmente fatto riferimento al ricorrente non identificandolo in altro modo che quale fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'approfondire questo tema, i difensori del ricorrente sostengono che tra le dichiarazioni di Imperiale e quelle di Carbone vi sono discordanze importanti: ad esempio, in ordine all'entità dei carichi eseguiti in Olanda (80-100 Kg per volta secondo Imperiale; 10-30Kg per volta secondo Carbone), e che, in ragione del ruolo di vertice che i due rivestivano all'interno dell'associazione, ciò induce a dubitare della loro attendibilità. Analoghi dubbi derivano dalla constatazione che Imperiale ha parlato di un carico di 140 kg destinato a [OSCURATO:PERSONA] e ha sostenuto che a Roma quel carico era sparito perché [OSCURATO:PERSONA] era stato «derubato dai suoi ragazzi», ma di questa vicenda non v'è traccia nella messaggistica confluita nel procedimento. I difensori sottolineano, infine, che Carbone non ha solo dichiarato di aver avuto rapporti principalmente con [OSCURATO:PERSONA], ha anche aggiunto che, dopo l'arresto di Rocco, vi furono contatti con una persona che diceva di esserne il fratello, ma, quando fu rimesso in libertà, [OSCURATO:PERSONA] disse che la persona che «si spacciava via chat per il fratello, non lo era» (pag. 36 dell'ordinanza impugnata). Si dolgono che di tali dichiarazioni, significative della contraddittorietà del quadro indiziario, l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto. 4. Con memoria depositata in udienza la difesa ha sviluppato gli argomenti già illustrati con particolare riferimento al primo, secondo e terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.2. Si deve subito sottolineare che la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori (non massimata) - che i difensori invocano a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese - si riferisce a un caso diverso da quello in esame. Dalla lettura della sentenza emerge infatti che, in quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky-Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute» sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente. Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari; informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.». Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata e come emerge dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - la Procura della Repubblica ha messo a disposizione della difesa tutta la documentazione che le era stata trasmessa dall'autorità giudiziaria francese; ha riferito che si trattava di dati autonomamente acquisiti dalla magistratura francese nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia; ha chiarito che, trattandosi di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, il Tribunale di Parigi non ha trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati. Da queste premesse è necessario partire per esaminare la questione oggetto del presente ricorso. Occorre quindi tenere presente che il materiale la cui utilizzabilità viene contestata è stato acquisito, ai sensi del d.lgs. n. 108/2017, mediante ordini di indagine europei e tutta la procedura acquisitiva è stata messa a disposizione della difesa. 3. Vengono in considerazione, in particolare, due ordini di indagine (collegati ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 108/2017): l'O.I.E. n. 19 del 22 marzo 2021 e l'O.I.E. n. 34 del 28 maggio 2021 cui l'Autorità giudiziaria francese (Tribunale di Parigi) ha dato esecuzione, trasmettendone gli esiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Nessuno dei due ordini di indagine è stato emesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs n. 108/2017, la cui rubrica recita: «richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro». L'autorità giudiziaria italiana, dunque, non ha chiesto all'autorità francese assistenza tecnica per l'esecuzione di operazioni di intercettazione. Ha chiesto, invece, la «acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione» e la «acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie» francesi (questo è testualmente il contenuto dei due 0.I.E.). Dalla lettura dei provvedimenti emerge che tra i materiali trasmessi potrebbero esservi anche i risultati della acquisizione di flussi di dati avvenuta in tempo reale, potrebbero esservi, quindi, anche i risultati di attività di intercettazione autonomamente disposte dall'autorità giudiziaria francese secondo la normativa vigente in quello Stato. Si deve allora prendere atto che quella normativa (articolo 706-102-1 e art. 230-1 del codice di procedura penale francese) consente al pubblico ministero nel corso dell'indagine, e al giudice istruttore in fase di istruzione, di avvalersi «di risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» per accedere a dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti e per procedere, se necessario, alla decrittazione dei dati stessi. Proprio questo è avvenuto nel caso di specie, sicché l'autorità giudiziaria francese, nel dare esecuzione all'ordine di indagine italiano, non ha fornito indicazioni sulle modalità con le quali era venuta in possesso dei dati. Ha attestato però - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento di quei dati su supporto informatico non modificabile; supporto che è stato inviato in plico sigillato alla Procura della Repubblica di Napoli. Per quanto esposto, il materiale probatorio della cui utilizzazione i ricorrenti si dolgono non può dirsi acquisito in violazione di divieti stabiliti dalla legge. Sono stati messi, infatti, a disposizione delle parti gli O.I.E. inviati dalla Procura della Repubblica di Napoli al Tribunale di Parigi e l'intera documentazione trasmessa in esecuzione di quegli ordini che si riferivano agli esiti di attività di indagine autonomamente compiute dall'autorità giudiziaria d'oltralpe nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia. 4. Come si è detto, gli ordini di indagine di cui si tratta sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi del d.lgs. n. 108/2017 (contenente le norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014) e, più precisamente, ai sensi dell'art. 45 di questo decreto (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni). Nel dare attuazione alla Direttiva 2014/41/UE, in coerenza con quanto previsto nella stessa, il legislatore ha rafforzato la cooperazione giudiziaria in materia penale, che si fonda - ai sensi dell'art. 82, paragrafo 1, TFUE - «sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie». Tale principio è fondato, a sua volta, sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali. In coerenza con queste premesse, la Direttiva 2014/41 prevede: all'art. 2, che gli Stati membri eseguano gli O.I.E. «in base al principio del riconoscimento reciproco» e conformemente alle previsioni della Direttiva stessa; all'art. 9, che l'autorità di esecuzione riconosca un O.I.E. trasmesso conformemente alle disposizioni della Direttiva, «senza imporre ulteriori formalità» e ne assicuri «l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla [...] Direttiva»; all'art. 11, che l'esecuzione possa essere rifiutata in via eccezionale, e a seguito di una valutazione caso per caso, ove sussistano seri motivi per ritenere che la stessa sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta. L'ordine deve pertanto riguardare un'indagine consentita nello Stato di emissione, ma l'indagine non può che essere svolta secondo le regole proprie dello Stato richiesto «potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027). Ne consegue: che, nell'esecuzione di un ordine di indagine europeo, le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, di volta in volta, dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto; che spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la soluzione di eventuali questioni relative alla conformità dell'attività svolta ai principi inderogabili del proprio ordinamento interno; che il giudice italiano non è tenuto ad accertare la correttezza di tale attività ed è legittimato a presumerla. Anche nella materia delle rogatorie internazionali - che, diversamente da quanto avviene per la cooperazione giudiziaria, non presuppone fiducia e riconoscimento reciproci - vige il principio della prevalenza della lex loci sulla lex fori e non trovano applicazione le norme del Paese richiedente bensì quelle vigenti nello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017, Crupi, Rv. 269000). Anche in questa diversa materia, dunque (e ancorché l'art. 729 cod. proc. pen. faccia espresso richiamo all'art. 191 secondo comma) si è ritenuto che l'autorità rogata non possa essere tenuta ad applicare le norme dell'autorità rogante e che i divieti stabiliti dalla legge italiana non operino per gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria estera, salvo che la prova assunta da quella autorità giudiziaria non risulti «in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano». Tra questi principi vi è certamente anche il diritto di difesa e, tuttavia, si è ritenuto che, in ragione della «prevalenza della lex loci», anche nella materia delle rogatorie, le concrete modalità di assistenza difensiva siano regolate dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 pag. 18 della motivazione). Anche in questo campo infatti (e dunque a maggior ragione nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra gli stati dell'Unione europea che condividono garanzie e principi comuni) l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa al rispetto dei principi inderogabili dell'ordinamento interno (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457; Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750). Costituisce inevitabile corollario di questi principi l'affermazione secondo la quale, poiché il diritto straniero è un fatto, spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più ove si tratti del diritto di un paese membro dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, già citata). 5. Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche si deve osservare che, nel caso di specie, la magistratura francese ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate. Quanto alle modalità con le quali i dati erano stati inizialmente ottenuti, essendo stato chiesto all'autorità giudiziaria francese di condividere, con quella italiana, materiali investigativi che la prima aveva autonomamente acquisito, i diritti della difesa devono necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha dato esecuzione all'ordine di indagine. La verifica della correttezza della procedura e della legittimità dell'attività svolta, infatti, deve essere compiuta con riferimento alla legge processuale dello Stato richiesto e poiché, nel caso di specie, questo Stato può legittimamente opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decrittazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto dall'autorità giudiziaria francese. 5.1. Non rilevano in contrario, come la difesa vorrebbe sostenere, le norme dettate dal legislatore italiano in materia di segreto di Stato. Ed invero, anche nel sistema italiano, l'opposizione del segreto di Stato «inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte da segreto» (art. 202, comma 5, cod. proc. pen.), ma non le impedisce «di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto» (art. 202, comma 6). Nel caso di specie l'autorità giudiziaria francese ha ritenuto di non dover comunicare le modalità utilizzate per accedere ai dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti e per procedere, se necessario, alla decrittazione dei dati stessi perché, nel compierla, ha utilizzato «risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale». Il segreto, dunque, non riguarda i dati acquisiti, ma solo le modalità dell'acquisizione. A ciò deve aggiungersi che, nel caso in esame - diversamente da quanto avviene nei casi disciplinati dagli artt. 202 e 256 cod. proc. pen. richiamati dalla difesa - il segreto non è stato opposto alla autorità giudiziaria, ma è stata proprio l'autorità giudiziaria ad apporre il segreto sulle modalità di acquisizione del dato per non rivelare le risorse «soggette al segreto di difesa nazionale» delle quali si è avvalsa. Il rifiuto, dunque, non è stato opposto dallo Stato francese ai pubblici ministeri italiani, ma è l'autorità giudiziaria francese che, nel rispetto del proprio diritto interno, ha ritenuto di non poter rendere ostensibili quei dati, prima ancora che alla Procura della Repubblica di Napoli e (di conseguenza) ai difensori delle persone indagate nel presente procedimento, alla difesa delle persone indagate in Francia nel procedimento in relazione al quale i dati furono acquisiti. La possibilità, prevista dal diritto francese, di mantenere il segreto sulle modalità di acquisizione, estrapolazione e decrittazione dei dati non è in contrasto la Direttiva 2014/41 in base alla quale (art. 9) l'esecuzione di un O.I.E. è assicurata dall'autorità che ne è richiesta «nello stesso modo e secondo le stesse modalità» che dovrebbero essere rispettate se l'atto in questione «fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione». Nessun contrasto, inoltre, può essere ipotizzato con la Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Se è vero infatti che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, di questa Direttiva, gli Stati membri devono assicurare alle persone arrestate o detenute o ai loro avvocati «l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato»; è pur vero che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, «in deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato [...] se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale». In questi casi, gli stati membri devono garantire che il provvedimento di rifiuto sia adottato «da un'autorità giudiziaria» o sia quantomeno soggetto «a un controllo giurisdizionale» e, nel caso di specie, la decisione di non consentire l'accesso alla documentazione in parola è stata adottata dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. 6. Come si è detto, la Procura della Repubblica di Napoli non ha chiesto all'autorità giudiziaria francese di procedere a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ai sensi degli artt. 266 o 266 bis cod. proc. pen. Gli ordini europei di indagine, infatti, non sono stati emessi dando applicazione all'art. 43 d.lgs. n. 108/2017, ma al Tribunale di Parigi è stato chiesto, ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, di trasmettere «in copia forense», il contenuto di comunicazioni già avvenute, autonomamente acquisite dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto del proprio diritto interno. Si trattava, dunque (come l'ordinanza impugnata opportunamente sottolinea) di dati già estrapolati dai server delle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc», archiviati su supporto informatico e custoditi secondo la normativa dello Stato estero. Non rileva in questa sede se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato in un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319). Di recente questa Corte di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, nel quale all'autorità francese era stato chiesto di trasmettere, previa decriptazione, il contenuto di comunicazioni acquisite nell'osservanza dell'ordinamento interno di quello Stato e ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento (Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, Molisso, non massimata, pag. 8 della motivazione). Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente. A sostegno di tali conclusioni è utile sottolineare che la legislazione italiana non pone limiti all'utilizzabilità dei dati delle intercettazioni in procedimenti, come quello oggetto del presente ricorso, relativi a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 7. Si è già detto che, nel caso in esame, il materiale acquisito è stato oggetto di un'attività di decriptazione. Non è noto - perché la legislazione francese consente che su questo dato lo Stato possa apporre il segreto - in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili. È certo, però (lo si deve ribadire) che tale attività è stata compiuta su flussi di dati già acquisiti dall'autorità giudiziaria francese. A questo proposito si deve ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990). Se è consentito avvalersi per la decriptazione della collaborazione del privato produttore del sistema operativo, non può ragionevolmente dubitarsi che sia consentito avvalersi, per farlo, di «risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» come la magistratura d'oltralpe ha attestato di aver fatto. Non si può ignorare, peraltro, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo «esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati» consentendone la fedele riproduzione (sez. 4, n.30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv.283454). Com'è ovvio è fatta salva la possibilità per la difesa di allegare elementi di segno contrario, ma ciò non è avvenuto nel caso di specie. La consulenza tecnica allegata al ricorso, infatti, riferisce: da un lato, «che i dati relativi alla SIM e all'IMEI utilizzato dal telefono erano inviati in chiaro, ossia in modo non cifrato» (pag. 21); dall'altro, che le autorità francesi hanno inviato alla Procura della Repubblica di Napoli materiale informatico relativo agli identificativi che l'Autorità giudiziaria italiana aveva richiesto (tra i quali vi erano quelli che gli inquirenti attribuivano a [OSCURATO:PERSONA]) e, nel farlo, ha certificato la conformità di quanto trasmesso rispetto a quanto archiviato (pag. 29). Il consulente di parte riferisce di non aver potuto esaminare il file "madre" e di non poter verificare dunque la corrispondenza tra quel file e quello archiviato dall'autorità giudiziaria francese (poi trasmesso alla Procura della Repubblica di Napoli), ma, ai sensi dell'art. 230-3 del codice di procedura penale francese, la verifica della conformità tra il file "madre" e quello conservato dall'autorità giudiziaria è sottratta al contraddittorio e tale conformità è garantita da un «attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico» incaricato della acquisizione dei dati che certifica «la sincerità dei risultati trasmessi». La consulenza di parte, peraltro, non smentisce il dato obiettivo che l'algoritmo utile alla lettura di messaggi e immagini trasmessi attraverso un "criptotelefono" deve essere contenuto nell'apparecchio telefonico ricevente perché solo così chi riceve può leggerli "in chiaro". La giurisprudenza di legittimità tiene conto di questo dato quando afferma che «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo. Le conseguenze in diritto che ne vengono tratte sono sistematicamente coerenti: se è vero, infatti, che per individuare l'algoritmo necessario alla decriptazione è necessario un intervento tecnico, è pur vero che non si tratta di individuare un sistema di decriptazione valido in astratto (e quindi di una prova scientifica in senso tecnico), ma di individuare il sistema di decriptazione in uso nel caso concreto. Nulla consente di ritenere, inoltre (e la consulenza tecnica della difesa non fornisce argomenti in senso contrario) che un algoritmo errato possa attribuire ai messaggi decriptati un significato di senso compiuto diverso rispetto a quello reale. In casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso questa Corte di legittimità si è già orientata nel senso indicato. Si è affermato, infatti, che «in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky-Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale)» (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022, dep. 2023, Minichino, non massimata). 8. Si è chiarito che, nel caso di specie, trattandosi di documentazione secretata dalla magistratura francese nel rispetto del diritto interno di quello Stato, le informazioni relative alle modalità di acquisizione e decriptazione dei dati non sono state taciute alla difesa delle persone indagate nel procedimento aperto a Napoli, bensì, prima ancora, alla difesa delle persone indagate in Francia nel procedimento in relazione al quale i dati furono acquisiti. Si deve qui sottolineare che i verbali attestanti le modalità di acquisizione e le modalità di svolgimento delle operazioni di decriptazione e trascrizione dei dati non sono stati trasmessi neppure alla Procura della Repubblica di Napoli che, infatti, ha dichiarato "non luogo a provvedere" sulla richiesta di ostensione di atti avanzata dalla difesa attestando di aver trasmesso al G.I.P. e al Tribunale per il riesame tutto il materiale acquisito attraverso gli ordini di indagine europei. La magistratura francese, peraltro, ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate e il dato non potrebbe essere contestato, se sfavorevole all'accusa, neppure dai pubblici ministeri procedenti. Pertanto, il principio di parità delle parti nel processo - che ha rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost. - non è stato violato. Neppure sono ravvisabili, in concreto, violazioni dei principi sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 della CEDU. L'acquisizione dei dati è avvenuta, infatti, sulla base del d.lgs. n. 108/2017 che ha dato attuazione nel diritto interno alla Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 «nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». È stato garantito, inoltre, agli indagati e ai loro difensori l'accesso «a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti» come previsto dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Per quanto esposto, nel caso di specie, gli atti compiuti dallo Stato estero nel rispetto delle proprie leggi non appaiono in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. Ne consegue la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione degli O.I.E. che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto né in violazione di principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. Nello stesso senso questa Corte di legittimità si è già pronunciata affermando il principio secondo cui «l'ordine europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario. (Fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle "chat" di rete Sky ECC, presenti nel "database" di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati)» (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, già citata). 9. Per quanto esposto il primo e il secondo motivo di ricorso non meritano accoglimento. 10. Col terzo motivo, la difesa deduce la carenza dei gravi indizi di colpevolezza sia con riferimento al reato associativo di cui al capo A) che ai reati scopo contestati ai capi CC) DD) EE), FF), GG), HH), II), 33), KK), LL), MM), NN), 00), PP), QQ), RR), SS), UU), VV). Sostiene, in particolare, che nel confermare l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] delle utenze riferibili ai tre numeri PIN U9S056 (nickname Felix), LF051E (nickname [OSCURATO:PERSONA]), n. NQK2U4 (nickname [OSCURATO:PERSONA]) l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto nel debito conto le argomentazioni difensive e, pertanto, la motivazione sul punto sarebbe carente e contraddittoria. 10.1. I difensori sottolineano, preliminarmente, che nell'ordinanza impugnata si fa spesso riferimento alla localizzazione delle utenze, ma i tabulati storici dei ponti agganciati dall'IMEI del dispositivo abbinato al PIN U9S056 non erano presenti in atti e la difesa non ha potuto esaminarli. Si obietta in proposito che, per giurisprudenza costante, «l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale» (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, deo. 2020, Monaco, Rv. 278436; Sez. 2, n. 19896 del 17/04/2019, Lista, non massimata; Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Jussi, Rv. 257698). Nel caso di specie, l'indicazione dei ponti telefonici agganciati dal codice IMEI 3565730834468 abbinato al PIN U9S056 è stata tratta dagli atti di polizia giudiziaria trasmessi con la richiesta di applicazione della misura, non v'è nessuna prova che tra gli atti inoltrati al G.i.p. vi fossero gli originali dei tabulati e, pertanto, nessuna violazione di legge può essere ipotizzata. La difesa lamenta, inoltre, che la documentazione trasmessa dall'Autorità francese non è sempre completa e, in alcuni casi, non è nota la risposta al messaggio che un interlocutore invia ad un altro. L'argomento era già stato sollevato con la richiesta di riesame e l'ordinanza impugnata ne ha tenuto conto, sottolineando che ai messaggi senza risposta può essere dato rilevo nel caso in cui, dalla loro sequenza, sia possibile desumere logicamente e in termini non equivoci che siano stati letti e ricevuti (pag. 56 dell'ordinanza impugnata). 10.2. Passando ad esaminare le doglianze formulate sul contenuto del compendio indiziario si deve rilevare che, alle pagine 52 e ss. dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame si è soffermato sulle ragioni per cui le utenze sopra indicate hanno potuto essere attribuite a [OSCURATO:PERSONA]. Tra gli indizi acquisiti in tal senso: la circostanza che l'utilizzatore del PIN U9S056 abbia parlato di un controllo di Polizia subito il 28 aprile 2020 e, quel giorno, [OSCURATO:PERSONA] sia stato oggetto di controllo da parte della Polizia stradale mentre si trovava nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] (in quella occasione gli fu contestata la violazione delle misure di contenimento [OSCURATO:PERSONA] 19 stabilite dal decreto-legge 19/2020). La difesa contesta la valenza indiziaria di questo dato sottolineando che, quando fu controllato, [OSCURATO:PERSONA] viaggiava con il nipote [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo però, come l'ordinanza impugnata sottolinea, trascura alcuni ulteriori dati indiziari: la circostanza che l'utilizzatore del PIN U9S056 abbia comunicato gli estremi del verbale di contravvenzione a [OSCURATO:PERSONA] (indagato nel presente procedimento), il quale si era interessato per far ottenere gli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] (zio di Giuseppe) attraverso un legale; il fatto che, lo stesso 28 aprile, quel legale viaggiava in auto con Ballone e curò poi il ricorso contro il verbale elevato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per violazione delle misure di contenimento [OSCURATO:PERSONA] 19; la circostanza che non sia documentato nessun rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che giustifica la tesi, sostenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale l'attribuzione al Pierpaolo del PIN di cui si tratta sarebbe frutto di mera congettura. Il telefono abbinato al PIN U9S056, peraltro, si trovava a Roma tra 1'8 e il 10 gennaio 2020 e, nella notte dell'8 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] risulta aver soggiornato in un albergo della capitale, mentre così non è per il nipote. Il quadro indiziario è altrettanto significativo con riferimento al PIN LF051E che, come risulta dall'ordinanza impugnata, sostituì il PIN U9S056 per il cattivo funzionamento dell'apparecchio e fu comunicato ai complici facendo uso del PIN precedente (pag. 54 dell'ordinanza impugnata). Quanto al PIN NQK2U4 (nikname: [OSCURATO:PERSONA]) l'ordinanza riferisce che, nel comunicarlo ai propri contatti, l'utilizzatore indicò loro di cancellare il vecchio PIN LF051E (pag. 55 dell'ordinanza). In conclusione, i giudici di merito hanno dedotto che le utenze telefoniche indicate fossero in uso a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un corposo compendio indiziario e la motivazione fornita sul punto è completa, non contraddittoria né illogica. Si deve ricordare, allora, che il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Proprio questo è avvenuto nel caso in esame atteso che, nella sostanza, col terzo motivo di ricorso la difesa si è limitata a prospettare errori di valutazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. 11. Considerazioni non dissimili da quelle appena svolte devono essere compiute con riferimento al quarto motivo di ricorso nel quale i difensori contestano l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il valore di quelle dichiarazioni in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito si deve osservare che il quadro indiziario delineato dall'ordinanza impugnata non è affatto fondato sulle dichiarazioni di Imperiale e Carbone. Ciò appare evidente se si considera che, nel confermare l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.i.p., il Tribunale del riesame ne ha ripreso l'impianto e che l'ordinanza genetica è stata emessa il 25 ottobre 2022 quando ancora quelle dichiarazioni non erano state rese. Ne consegue che la dedotta inattendibilità dei collaboratori e l'asserita genericità delle dichiarazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] non possono rilevare in questa sede. Ed invero, anche tralasciando il dato che l'attività di collaborazione è in corso, sicché l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni potrà essere valutata compiutamente solo più avanti, si deve prendere atto che, nell'economia dell'ordinanza impugnata, le dichiarazioni di Imperiale e Carbone hanno rilievo solo perché conf
Sentenza Cassazione n. 23998/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris