CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 09737/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.3676/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Francavilla al [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E TENUTA DELL’[OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1022/2022,depositata i l 06/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio partecipata del 06/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso. Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto l’opposizione, ex art. 195 d. lgs. 58/1998, proposta da [OSCURATO:PERSONA] – consulente finanziario abilitato alle offerte fuori sede, collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14/11/2019 – avverso la delibera sanzionatoria n. 1540 del 16/12/2020, con cui gli era stata comminata la sospensione per un periodo di 4 mesi . Era stato contestato al ricorrente di aver contraffatto la firma del cli e nte [OSCURATO:PERSONA] in calce ad una polizza assicurativa a fav ore della sorella dell’intermediario [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso che l’apparente sottoscrittore era deceduto prima della stampa e della susseguente sottoscrizione dei moduli contrattuali. L’incolpato aveva, perciò, perfezionato, secondo l’organo di disciplina, un affare non autorizzato dal cliente con un indebito vantaggio personale, in violazione dell’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, prescritto dall’art. 158, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA], adottato con delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018. La Corte territoriale , pur escludendo la contraffazione delle sottoscrizioni dei moduli negoziali, ha ritenuto che il promotore avesse violato gli artt. 196 TUF e 158 e 180 Regolamento intermediari Consob 15/02/2018, non avendo osservato l’obbligo di astensione e non avendo informato le parti della possibile sussistenza di un conflitto d’interesse , a nulla rileva ndo che la medesima beneficiaria fosse stataindicata in precedenti contratti del cliente promossi dalmedesimo consulente . La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. L’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA](OCF) ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le ecc e zioni di inammissibilità del ricorso sono infon d ate: l’impugnazione contiene una compiuta illustrazionedei fatti di causa, delle difese e del contenuto della pronuncia, sollevando quesiti in diritto, adeguatamente esposti, su punti specifici e decisivi della lite. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione , contestando alla Corte Territoriale che, nonostante l'accertata insussistenza della violazione dell'art. 180 comma 3 lett. a) n. 3 del Regolamento intermediariConsob riguardo alla contraffazione delle firme apposte in calce alla polizza vita e l’assenza di divieti che impedissero al promotore di controfirmare polizze vita in favore di stretti congiunti – abbia confermat o la sanzione della sospensione , addebitando al ricorrente un fatto diverso da quello contestato, consistente nella violazione degli artt. 158 e 180 del regolamento intermediari Consob , norme peraltro applicabili solo ai consulenti finanziari autonom i o alla società di consulenza finanziaria ai sensi dell'art. 180 comma 2 lett. b) n. 13 delpredetto regolamento. Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli art. 158,177 e 180 , comma 2 , lett. a) n. 13 e comma 3 , lett. a), n. 7 del Regolamento intermediari Consob del 15.02.2018 , per aver la Corte di merito affermato che la mancata comunicazione alle parti e alla banca dell'esistenzadi un potenziale conflitto di interessi costituiva un'operazione non autorizzata dal cliente , estendendo l’ambito applicativo dell’art. 180, comma 3 , lett. a) n. 7 facendovi confluire, oltre ai generici i principi di trasparenza, correttezza e diligenza,anche le condotte ricadenti nell’art. 177 del [OSCURATO:PERSONA], senza che la relativa violazione sia mai stata contestata. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte d'Appello considerato che il contraente - assicurato era perfettamente a conoscenza del legame di parentela tra la beneficiaria della polizza e il promotore, il quale si era limitato a recepire e a dare esecuzione ad un semplice ordine diacquisto, regolarmente ricevuto . Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli art. 158, 177, 180 , comma 2 , lett. b) n. 13 e comma 3 lett. a) n. 7, 180, comma 1 e comma 4 , del Regolamento intermediari Consob del 15.02.2018, sostenendo che la pronuncia abbia confermato la sanzione irrogata nella misura di 4 mesi di sospensione dall'albo, per la duplice violazione dell'art. 180 comma 3 lett. a) n. 3 e 7, pur avendo escluso la contraffazione della firma, trascurando che la sanzione per le ipotesi di conflitto di interessi prevede la sospensione dall'albo da 1 a 4 mesi. 2.1 I primi due motivi sono fondati . Il fatto contestato al ricorrente consisteva nella falsificazion e delle firme del cliente e nell’aver perfezionato un’operazione da questimai autorizzata,a beneficio di uno stretto parente del promotore. L’illecito è disciplinato dall’art. 180, comma terzo, nn. 3 e 7 del Regolamento intermediaried era punit o con la radiazione dall’albo, sanzione che l’organo di disciplina ha ritenuto di sostituire con la sospensione, avv a lendosi del potere di riduzione di cui all’art. 180, comma quarto, del R egolamento, in considerazion e dell’incensuratezza del promotore e dell’ a ssenza di un effettivo pregiudizio ai danni del cliente. La Corte di meritoha escluso la falsificazione delle sottoscrizioni della polizza ma ha confermato la sanzione sul rilievo che l’operazione era stata compiuta in conflitto di interessi, volendo il ricorrente favorire la propria sorella. Così facendo, la pronuncia ha isolato l’effetto finale – il potenziale vantaggio ottenuto dalla Paolini – dalla condotta inizialmente contestata, ricollegando lo ad un comportamento diverso (il perfezionamento effettivo del contratto con il consenso del contraente in situazione di conflitto di interessi e in violazione degli obblighi informativi). Le due diverse ipotesi sono oggetto di due diverse previsioni disciplinari, la prima(la contraffazione delle firme e l’effettuazione di operazioni non autorizzate), contenuta nell’art. 180 del Regolamento, sanzionata con la radiazione, la seconda (operazioni in conflitto di interesse) ricadente nella previsione dell’art. 177, punita con la sospensione. L’errore della sentenza consiste, quindi, nel l’aver confermato la sanzione per un fatto diverso - la violazione delle norme in tema di conflitto di interesse- conferendo rilievo al vantaggio che la polizza avrebbe arrecato ad uno stretto parente del promotore , ma scollegandolo dalla condottadi falsificazione contestata che il giudice di merito ha ritenuto indimostrata, giungendo ad sanzionare il promotore per non essersi astenuto e non aver informato il cliente della situazione di conflitto, omissioni estraneeall’ambito applicativo dell’art. 180, comma terzo, lettera a) n. 3 del regolamento. Sono quindi accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con annullamento del provvedimento sanzionatorio e con integrale compensazione delle spese processuali in considerazione della particolarità delle questioni. P.Q.M accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento sanzionatorio, con integrale compensazione delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 6.3.2025. Il CONS