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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33447/2026

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osto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius la pena, confermandone la condanna per furto in abitazione; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che rispettivamente denunciano la violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del luogo del commesso reato come privata dimora e la violazione della legge penale in quanto, dovendosi riqualificare il fatto ex art. 624 cod. pen., imporrebbe la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela - è manifestamente infondato in quanto il furto di beni collocati all'interno della stanza di un immobile adibito a bed and breakfast è commesso in un luogo di privata dimora, e dunque integra il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. procedibile d'ufficio (cfr. Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, Burrone, Rv. 287561 - 01), e ciò è a dirsi anche qualora oggetto materiale del reato non siano beni di proprietà degli ospiti della struttura ricettiva bensì del suo esercente (trattandosi, come nellaspecie, dei televisori che la corredavano), dato che, ai fini della configurabilità del delitto in discorso, la qualificazione nozione di privata dimora è correlata esclusivamente allo svolgimento non occasionale di atti della vita privata nel luogo del commesso reato, non aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 270076 - 01), e non alla proprietà o alla disponibilità dei beni in esso ubicati; ragion per cui non coglie nel segno neppure quanto rappresentato dalla difesa nella memoria presentata a sostegno della fondatezza o, comunque, dell'ammissibilità del ricorso; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art, 616 cod. proc. pen. la condanna del rA ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius la pena, confermandone la condanna per furto in abitazione; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che rispettivamente denunciano la violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del luogo del commesso reato come privata dimora e la violazione della legge penale in quanto, dovendosi riqualificare il fatto ex art. 624 cod. pen., imporrebbe la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela - è manifestamente infondato in quanto il furto di beni collocati all'interno della stanza di un immobile adibito a bed and breakfast è commesso in un luogo di privata dimora, e dunque integra il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. procedibile d'ufficio (cfr. Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, Burrone, Rv. 287561 - 01), e ciò è a dirsi anche qualora oggetto materiale del reato non siano beni di proprietà degli ospiti della struttura ricettiva bensì del suo esercente (trattandosi, come nellaspecie, dei televisori che la corredavano), dato che, ai fini della configurabilità del delitto in discorso, la qualificazione nozione di privata dimora è correlata esclusivamente allo svolgimento non occasionale di atti della vita privata nel luogo del commesso reato, non aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 270076 - 01), e non alla proprietà o alla disponibilità dei beni in esso ubicati; ragion per cui non coglie nel segno neppure quanto rappresentato dalla difesa nella memoria presentata a sostegno della fondatezza o, comunque, dell'ammissibilità del ricorso; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art, 616 cod. proc. pen. la condanna del rA ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.M
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