CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' per tutti e due i ricorsi. eaditeAtellfe E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e con delega depositata in aula anche per l'avv [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il. difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 giugno 2022, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo in quella di anni nove, mesi nove di reclusione ed euro 45.000,00 di multa; ha confermato la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. I Giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno ritenuto accertata l'esistenza di una vasta organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, a cui avevano preso parte, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri originari coimputati. [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, è stato ritenuto altresì responsabile di numerosi reati fine riguardanti la detenzione e l'offerta in vendita di ingenti partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina, le quali si trovavano nella piena e diretta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], residente in Venezuela (capi H,L,N della rubrica). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA], del solo reato contestato al capo B della rubrica, riguardante la detenzione di una partita di kg. 700,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina spedita dal Sudamerica da [OSCURATO:PERSONA] e caduta in sequestro nel porto di Livorno. Il compendio probatorio risultante a carico degli imputati in ordine alle fattispecie in contestazione, si legge in motivazione, risulta costituito principalmente dalle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate nel corso delle indagini preliminari e trascritte nel giudizio di primo grado; alle conversazioni si aggiungono le dichiarazioni di testimoni qualificati e non qualificati, l'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'interrogatorio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], acquisito ai sensi dell'articolo 513 cod. proc. pen., i verbali di polizia giudiziaria legittimamente acquisiti al fascicolo dibattimentale, quali il verbale di sequestro che ha riguardato l'ingente quantitativo indicato al capo B della imputazione. 3. Avverso la pronuncia della Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3.1 [OSCURATO:PERSONA], primo motivo: violazione dell'articolo 8 cod. proc. pen. in relazione ai capi A e B della rubrica. La Corte ritiene radicata la competenza territoriale per i suddetti capi nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché in tale territorio si sarebbe raggiunto l'accordo volto a costituire l'associazione e realizzare l'importazione di cui al capo B della rubrica. I fatti di cui al capo B prevedono tre condotte: la detenzione, la cessione e l'acquisto della sostanza stupefacente. Non viene contestata l'importazione. Per giurisprudenza consolidata la costituzione di un'associazione non si realizza nel momento in cui avviene l'accordo tra i consociati, bensì in quello della costituzione di una organizzazione permanente dotata di una minima struttura operativa. Il luogo che radica la competenza non è quello della stipula dell'atto costitutivo dell'associazione illecita, poiché in tale momento il delitto non si è ancora consumato. Si perfeziona nel momento in cui concretamente inizia la vita dell'associazione. Pertanto, ai fini della determinazione della competenza doveva aversi riguardo al luogo in cui la stessa si è manifestata per la prima volta II) Violazione dell'articolo 74 d.P.R. 309/90 in relazione alla differenza delle condotte sussumibili sotto la qualifica di cui agli articoli 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90; illogicità della motivazione. La Corte di merito non offre compiuta risposta alle doglianze riguardanti la ricorrenza del delitto associativo, facendo coincidere la prova di esso con la prova del delitto di cui al capo B della rubrica, che ha riguardato la spedizione del carico di 700 kg. di cocaina. I tentativi di recuperare il pagamento relativo al suddetto carico sequestrato sono stati erroneamente interpretati come sintomatici della esistenza del vincolo associativo Le emergenze probatorie relative alle condotte descritte negli altri capi di imputazione, nei quali si contesta l'offerta dello stupefacente non dimostrano l'effettiva disponibilità dello stupefacente oggetto del presunto accordo. Il discorso giustificativo delle due decisioni appare distonico ed illogico rispetto alle linee guida tracciate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'articolo 74 d.P.R. 309/90. Gli elementi che caratterizzano e qualificano il reato associativo sono altri e diversi rispetto a quelli che riguardano l'ipotesi concorsuale nei singoli reati fine. Alle pagine 33 e 34 della sentenza viene spiegato come l'esistenza dell'associazione si desuma dalla commissione del reato sub capo B e dalla spiccata capacità organizzativa mostrata nella realizzazione del suddetto reato fine. Tale affermazione è meritevole di essere censurata. Nei motivi di gravame si era evidenziato come, una volta consumato il reato di cui al capo B, la presunta organizzazione non avesse realizzato più alcuna spedizione, non possedendo uomini, mezzi e capacità finanziaria. E' dimostrato in questo modo come il vincolo non fosse permanente, essendosi esaurito con la consumazione di quel reato. L'accordo tra i partecipanti alle singole operazioni illecite si rinnovava di volta in volta. Invero il [OSCURATO:PERSONA] doveva ogni volta venire in Italia alla ricerca di nuovi acquirenti e nuovi finanziatori. Sono gli stessi giudici di merito ad affermare che, dopo il sequestro di Livorno, si registra un raffreddamento dei rapporti con i sodali. La dimostrazione della insussistenza del vincolo associativo tra organizzatori e finanziatori iniziali si individua nel passaggio motivazionale riportato a pagina 13 della sentenza impugnata, in cui si legge che il raffreddamento dei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e lo stallo delle attività porterà [OSCURATO:PERSONA] e Rea a ricercare nuovi finanziatori, individuati, di volta in volta, in [OSCURATO:PERSONA], nel gruppo degli olandesi ed in [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di soggetti non presenti all'originario primigenio incontro nella tenuta di [OSCURATO:PERSONA], che hanno definito la loro posizione con giudizio abbreviato, per i quali la Corte di Cassazione ha annullato la decisione di merito con riferimento al profilo riguardante la sussistenza dell'associazione. III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'articolo 74 d.P.R. 309/90 rispetto alla qualificazione della condotta ascritta al Rea. Nell'imputazione viene ascritto al Rea il fatto di aver agito quale promotore, dirigente, organizzatore e finanziatore. Si legge con specifico riferimento alla sua persona, che egli era uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] in Italia con il compito di reperire gli acquirenti e lo stupefacente, di condurre direttamente con loro le trattative, di discutere i dettagli logistici e organizzativi delle spedizioni, di riscuotere i pagamenti. Il Tribunale lo ritiene solo organizzatore e non finanziatore e promotore; la Corte di merito in assenza di appello del pubblico ministero sul punto, ritiene che allo stesso siano attribuibili anche le altre due condotte, escluse in primo grado. Infatti a pagina 37 della sentenza di appello si riporta all'originaria contestazione afferente a tutte e quattro le figure indicate e, nella successiva pagina 38, ritiene la qualificazione della partecipazione associativa corretta; nella successiva pagina 39 si afferma che Rea era stato promotore della costituzione della associazione. La sentenza di appello viola i principi stabiliti in sede di legittimità valevoli ad individuare la condotta di organizzatore (sent. n. 34396/21). Nel descrivere le condotte realizzate dal ricorrente mette in evidenza come tali attività siano state svolte in prima persona. Le argomentazioni fondanti il ruolo di organizzatore sono illogiche. Tale qualifica è riservata a colui che organizza il lavoro degli altri componenti dell'associazione, anche in posizione subalterna, ma richiede sempre che siano imposte direttive ad altri associati circa le attività da svolgere. IV) Erronea applicazione della legge penale e violazione dell'articolo 73 d.P.R. 309/90; concetto di offerta collegata ad una effettiva disponibilità sia pure non attuale di droga (capi E,G,H,L,N della rubrica); violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen.. La disponibilità preventiva dello stupefacente offerto in vendita viene desunta dalla prova del reato di cui al capo B della rubrica o dalla capacità a delinquere degli imputati. Con riferimento ai suddetti capi non si affronta mai il tema della esistenza e della disponibilità reale ed effettiva dello stupefacente; la dimostrazione della disponibilità preventiva dell'oggetto della vendita viene individuata nella semplice intenzione di vendere. V) Violazione dell'articolo 133 cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.2 [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione dell'articolo 12 cod. proc. pen. in ordine alla competenza territoriale del procedimento per avere i giudici di merito radicato la competenza in [OSCURATO:PERSONA] invece di Livorno. La Suprema Corte ha più volte precisato che, nel caso di sussistenza per uno stesso soggetto dell'imputazione riguardante la fattispecie di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90 e di una contestuale imputazione riguardante il reato di cui all'articolo 73, la competenza territoriale prevista dalla prima e più ampia fattispecie di reato attrae quella prevista dalla seconda e meno ampia. Nel caso in cui vi fossero più coimputati chiamati a rispondere di entrambe le fattispecie penali e vi fosse un solo coimputato accusato della sola fattispecie punita e prevista dall'articolo 73 d.P.R. 309/90, la competenza territoriale per quest'ultimo non andrebbe in assorbimento. Il criterio del forum commissi delicti opera pienamente per un imputato che risponde della sola condotta di cui all'articolo 73, coinvolto in un processo con più coimputati che rispondono invece anche delle più gravi condotte di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90. Tale principio si sarebbe dovuto applicare anche al [OSCURATO:PERSONA], il quale risponde del solo reato sub capo B della rubrica ovvero della violazione di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90. Il carico di droga è stato sequestrato in Livorno, pertanto la competenza territoriale avrebbe dovuto essere radicata presso il Tribunale di Livorno. La separazione della sua posizione ed il rispetto del criterio del giudice naturale avrebbero meglio evidenziato l'enorme differenza della qualità e quantità di elementi indiziari che riguardano l'imputato. Non vale il ragionamento della Corte di appello, che indica come inizio dell'azione il momento dell'organizzazione del viaggio avvenuto in Falciano del Massico da parte dei sodali. Il ricorrente non era presente all'incontro e non vi è prova che sia stato citato o chiamato durante l'incontro. Non vi è prova che, al momento dell'incontro in Falciano del Massico, egli fosse già a conoscenza del piano, nemmeno in termini approssi mativi . II) Violazione dell'articolo 495, comma 2 cod. proc. pen., in ordine alla mancata acquisizione di prove decisive. La difesa, pur essendo consapevole dei limiti di legge imposti in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, segnala come i precedenti difensori del [OSCURATO:PERSONA] avessero avanzato richieste di acquisizione di nuove prove, del tutto congrue in termini di utilità processuale. E' comunque previsto, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice possa, ove lo ritenga assolutamente necessario, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria di batti menta le.Nella vicenda che occupa, la Ghizzani avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] o da qualcuno che si era qualificato tale la documentazione relativa alla spedizione del carico di pellame dal Venezuela, e l'avrebbe consegnata a Rinaldi. Questi, nel momento in cui sorgeva un problema sulla spedizione avrebbe dovuto contattare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato lo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] di Livorno, suo collega, di procedere al trasferimento del carico. In tale incerto contesto nasceva la necessità di verificare a chi fosse intestato il numero di telefono in possesso di Ghizzani e di accertare il traffico telefonico collegato a tale numero. Gli approfondimenti istruttori richiesti sarebbero stati necessari per confermare il quadro di responsabilità penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, infatti, non compare in alcuna conversazione intercettata, in alcuna telefonata o messaggio; il suo coinvolgimento non risulta da alcun documento e non vi è alcuna dichiarazione di coimputato che lo riguardi, collocandolo all'interno della dinamica del reato III) Violazione dell'articolo 546 cod. proc. pen.; motivazione illogica, contraddittoria o assente con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo all'imputato. La sentenza di seconde cure interviene a rispondere alle richieste degli appellanti, ma la risposta è data in violazione alle regole della logica giuridica. La circostanza che la Ghizzani abbia indicato il [OSCURATO:PERSONA] come un ragazzo giovane che aveva uno zio che si occupava di pelli ci dice soltanto che la Ghizzani avesse un'idea di chi fosse il [OSCURATO:PERSONA]. Tutti gli elementi raccolti a carico del ricorrente risultano inidonei a sostenere l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (il numero di telefono fornito poteva essere di un'altra persona, l'identità effettiva di colui che si era presentato alla donna come [OSCURATO:PERSONA] è rimasta sconosciuta, la Ghizzani potrebbe aver mentito per tutelarsi da responsabilità penali). La circostanza che Rinaldi avesse ricevuto la documentazione dalla Ghizzani e che all'interno vi fosse il numero di [OSCURATO:PERSONA] non è elemento idoneo a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente, mancando il riscontro dell'appartenenza del numero telefonico. [OSCURATO:PERSONA] ha contattato il [OSCURATO:PERSONA] e lo ha incontrato. Rinaldi non ha mai proceduto alla individuazione dell'imputato. Il messaggio del Rea in cui si parla di tale Mario, non è elemento univoco di identificazione, essendovi altro soggetto a nome Mario emergente dalle indagini: si tratta dello spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] che aveva il compito di sovrintendere al carico ed allo scarico della merce. IV) Violazione dell'articolo 546 cod. proc. pen.; motivazione illogica e contraddittoria in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA] nel reato contestato; erronea applicazione degli articoli 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90; travisamento della prova costituita dalle deposizioni dei testimoni in udienza e dal contenuto delle intercettazioni. La Corte d'appello pare non considerare l'assoluta estraneità del ricorrente alle operazioni di spedizione verso il porto di Livorno. Il ricorrente è rimasto estraneo ad ogni comunicazione via mail e non viene informato dell'avvenuto sequestro. Nei giorni precedenti, infatti, non vi è stato alcun contatto tra i computati e [OSCURATO:PERSONA], mentre emerge con chiarezza che l'unico soggetto deputato a gestire le operazioni fosse il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello sminuisce il dato che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato riconosciuto in foto da nessuno, riconducendo la questione ad una insindacabile scelta investigativa. La Corte sminuisce anche il dato della mancanza di telefonate riconducibili all'imputato nell'ambito di centinaia di conversazioni intercettate e minimizza la mancanza di elementi che possano dimostrare con certezza l'identità del [OSCURATO:PERSONA]. E' dunque evidente come la motivazione sia solo apparente, mancando ogni valutazione sui rilievi sottoposti all'attenzione del collegio con l'atto di appello. La stessa Ghizzani non ha formulato alcuna accusa diretta nei confronti del ricorrente. La teste, infatti, non conferma affatto che la persona che si presentò come [OSCURATO:PERSONA] si fosse recata più di una volta presso i suoi uffici, aggiungendo di avere associato quest'uomo allo zio, tagliatore di pelli. Ulteriore aspetto controverso riguarda il dato della consegna della fattura. Emerge con evidenza dalla lettura della sentenza l'arbitraria parcellizzazione del materiale probatorio raccolto durante l'istruttoria. Il fatto che la Ghizzani abbia affermato che vi sarebbero stati tre incontri con il ricorrente è un dato inficiato dalla dichiarata impossibilità di ricordare con precisione il numero degli incontri. [OSCURATO:PERSONA] nega di aver mai visto e contattato [OSCURATO:PERSONA]. La mail del 2 maggio 2005 inviata da Rea a [OSCURATO:PERSONA], in cui si fa riferimento a tale Mario, è elemento generico e non individualizzante II) Erronea applicazione degli articoli 133 cod. pen. e 62-bis cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena ed alla mancata concessione circostanze attenuanti generiche in ragione del ruolo marginale del ricorrente; mancanza di logicità della motivazione sul punto. 3.3 I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato articolati motivi nuovi, nei quali, nel precisare le ragioni del ricorso, hanno ulteriormente dedotto: 1) Violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento agli artt. 8, 9 e 16 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 2) Violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/90; violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 3) Violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p.; contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. 4) art. 606 lett. b) ed e) c.p.p..in relazione all'art. 133 c.p.. violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 27 della costituzione, nonchè mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati per le ragioni di seguito indicate. Prima di procedere oltre nella trattazione delle singole posizioni, è d'uopo soffermarsi sulle questioni attinenti alla competenza territoriale del Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA], comuni ai singoli ricorrenti, che rivestono carattere preliminare rispetto ad ogni altro rilievo difensivo attinente al merito delle vicende che occupano. 1.1 Questione della competenza territoriale posta da [OSCURATO:PERSONA] (motivo primo del ricorso e primo motivo aggiunto). Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura associativa (ex multis Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev ed altri, Rv. 265281:"In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura"; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282:"In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura"). La Corte di merito ha spiegato (pag. 18 e seguenti della motivazione) che in Falciano del Massico, precisamente nella tenuta di [OSCURATO:PERSONA], aveva sede la base operativa della organizzazione, essendosi ivi manifestata la programmazione delle attività rientranti negli scopi del sodalizio, La condotta criminosa di importazione, si legge in motivazione, ha avuto inizio nella tenuta del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in Falciano del Massico (ricadente nel circondario di [OSCURATO:PERSONA]), luogo in cui è stata programmata l'attività criminosa ed è stato organizzato il viaggio per l'importazione di 700 kg. di cocaina, con predisposizione dei mezzi finanziari a sostegno. La risposta fornita dalla Corte distrettuale ai rilievi difensivi sulla competenza non è meritevole di essere censurata, essendo conforme ai principi sopra richiamati e trovando eco in altre pronunce di questa Corte che hanno riguardato casi similari [cfr. Sez. 4, n. 11170 del 14/01/2005, Agosti, Rv. 231144:"In tema di competenza territoriale, con riferimento all'ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti, allorchè si accerti che la condotta criminosa tesa all'importazione della droga sul territorio nazionale sia iniziata prima del concreto ingresso della sostanza nel Paese, l'inizio della condotta medesima va anticipato temporalmente e il luogo di inizio di essa va individuato in relazione a tale anticipazione. (Nella fattispecie, il luogo di materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l'acquisto all'estero e il luogo ove è stato concretamente progettato e organizzato il viaggio)" Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251526:"In tema di traffico di stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte tra quelle alternativamente previste dal primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alcune delle IO quali poste in essere prima dell'introduzione della droga nel territorio nazionale, ma comunque su di esso, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima di tali condotte. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la competenza del giudice del luogo in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell'acquisto dello stupefacente)"]. Il luogo in cui si è manifestata l'operatività dell'associazione con la programmazione del primo dei reati fine e con le successive riunioni svoltesi tra i sodali è stato correttamente individuato dalla Corte di merito in Falciano. I giudici hanno posto in evidenza, in modo puntuale e coerente con le emergenze probatorie illustrate in motivazione, come la tenuta di [OSCURATO:PERSONA] sia stata teatro non solo del primo incontro, ove vennero suggellati gli accordi con [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento dei futuri traffici di stupefacenti dal [OSCURATO:PERSONA], ma anche di altre riunioni dei membri del sodalizio, nel corso delle quali si determinavano le strategie operative del gruppo. 1.2 Questione della competenza territoriale sollevata da [OSCURATO:PERSONA] (motivo primo di ricorso). Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del solo reato sub capo B della imputazione. La difesa sostiene che la connessione con il reato associativo non operi nei riguardi del proprio assistito, il quale non è chiamato a rispondere del delitto associativo, reato più grave. Peraltro, si legge nel ricorso, non essendovi prova della partecipazione dell'imputato alla fase della programmazione della realizzazione della importazione avvenuta in Falciano, la competenza territoriale per il fatto di cui egli risponde doveva radicarsi in Livorno (luogo in cui è stato scoperto e sequestrato l'ingente carico di stupefacenti oggetto della contestazione sub capo B della rubrica). L'assunto è infondato. La difesa muove dall'errato presupposto che il reato sub capo B si sia consumato in Livorno; in realtà, come si è detto anche sopra, in caso di traffico di droga, l'attività di importazione si realizza attraverso condotte plurime per le quali vale il criterio del reato permanente, cosicché per determinare la competenza per territorio occorre fare riferimento all'inizio della consumazione, luogo di compimento della prima delle condotte addebitate (art. 8 cod. proc. pen.). Da ciò deriva che, nella importazione e successiva detenzione, senza soluzioni di continuità, di sostanza stupefacente, vertendosi in ipotesi di reato permanente, competente a conoscere della vicenda processuale è, ai sensi dell'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (tra le tante, Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 10/03/2010, Pintori, Rv. 246404; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 31/01/2012, Rv. 251526 già citata sopra). La competenza territoriale deve quindi individuarsi nella località in cui è iniziata la condotta, nella specie dove è stato concretamente progettata e organizzata l'importazione (Falciano del Massico). Non rileva, ai fini della determinazione della competenza, il momento temporale in cui è intervenuto il contributo offerto dal ricorrente all'azione criminosa; invero, la competenza territoriale si determina sulla base della consumazione del reato in ragione dei criteri dettati dall'art. 8 cod. proc. pen. alla stregua della contestazione formulata dal P.M. Sebbene nella imputazione non sia indicata la condotta di importazione, si adopera il termine analogo di spedizione. Valgono quindi i criteri appena indicati, correttamente declinati dalla Corte territoriale. 2. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] merito la difesa di Rea ritiene che sia insussistente la fattispecie associativa alla stregua delle risultanze in atti e che la Corte di appello abbia sul punto offerto una motivazione insoddisfacente (motivo secondo di ricorso, secondo motivo aggiunto). I rilievi sono infondati. Gli elementi evidenziati in motivazione rispondono ai criteri stabiliti in questa sede ai fini della configurazione della fattispecie associativa. Nella tenuta dello [OSCURATO:PERSONA], si legge in motivazione, dalle conversazioni intercettate si evince come [OSCURATO:PERSONA], Rea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero programmato un'attività di importazione dello stupefacente dal Sudamerica non limitata al singolo episodio di cui al capo B della rubrica, ma destinata a ripetersi con cadenza mensile. La Corte ha poi aggiunto come la esistenza di una struttura organizzativa suscettibile di sostenere una simile programmazione fosse dimostrata dalla importazione di 700 kg di cocaina (capo B della rubrica). Tutti gli elementi posti in rilievo dalla difesa nel ricorso e nei motivi aggiunti non sono suscettibili di rivelare aspetti di criticità nel ragionamento sostenuto dai giudici in motivazione. Non è rilevante, ai fini della esclusione del reato associativo, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia pagato la fornitura (4 milioni di euro) dopo la scoperta del carico di droga e che il sodalizio abbia vissuto un periodo di stasi dopo il duro colpo ricevuto. L'accordo associativo, osservano i giudici di merito, aveva continuato a rimanere in vita nonostante il cattivo esito dell'operazione riguardante la prima importazione, in conseguenza della scoperta dell'imponente carico da parte delle Forze dell'ordine. Si evidenzia in sentenza come l'accordo intervenuto tra i sodali comprendesse una serie di operazioni di importazione dello stupefacente dal Sudamerica ad intervalli temporali regolari [cfr. quanto riportato a pag. 33 della motivazione: «Dalle conversazioni del 12-13-14-18.12.04 (riportate alle pagine 18-21 della sentenza di primo grado) si comprende chiaramente quali erano stati il contenuto e l'esito dell'incontro. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rea si erano accordati per importare droga dal [OSCURATO:PERSONA], sfruttando i contatti del [OSCURATO:PERSONA] in Venzuela. L'accordo non era stato circoscritto ad una sola operazione. Alla prima importazione, cioè la vicenda oggetto del capo B) dell'imputazione avrebbe dovuto fare seguito una pluralità di importazioni. Sul punto le parole pronunciate da Belgio vane e Rea risultano chiarissime: "in tutti i modi ho i documenti in mano e la prima settimana, seconda settimana di gennaio siamo al suo posto di lavoro e già incominciamo a fare tutte le cose... perché poi ci sarà una continuità per l'esportazione, sempre ogni mese...ogni mese e mezzo ci sarà un'esportazione... Perché loro aspettano i cereali, tutta quella roba...se iniziamo a fornire poi non è che possiamo lasciare i consumatori senza... No no non c'è problema... poi ogni mese manderemo il granturco, tutte queste cose che bisogna mandare"]. Dopo il sequestro dell'imponente carico, segnala la Corte di merito (cfr. pag. 35 della motivazione), gli aderenti all'associazione, avevano continuato a perseguire gli scopi illeciti che si erano prefissati di raggiungere nel campo del traffico degli stupefacenti. Dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle risultanze investigative i giudici di merito hanno desunto che [OSCURATO:PERSONA], il quale godeva di contatti qualificati con importanti fornitori all'estero in grado di garantire un flusso continuativo di stupefacenti, aveva continuato a svolgere il suo ruolo propulsivo nell'ambito dell'organizzazione; Rea era rimasto fedele agli scopi associativi, mostrando solidarietà nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attivandosi per ripianare il debito presso i fornitori e ricercando nuovi acquirenti; [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto i contatti con [OSCURATO:PERSONA] e Rea, impegnandosi a pagare il corrispettivo per il carico sequestrato e dichiarandosi disponibile a continuare l'attività. La Corte di merito, all'esito di puntuale analisi delle emergenze probatorie, con argomentare scevro da contraddizioni e aporie logiche, ha ben rappresentato come l'accordo criminoso raggiunto dai sodali non fosse occasionale e limitato ad un singolo episodio (capo B), ma fosse connotato da una stabilità suscettibile di rivelare la sua perduranza oltre la commissione dei singoli reati fine. Ciò consente di affermare la correttezza della decisione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, riconducibile al paradigma di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (Si veda quanto argomentato dalla Corte di merito alle pagine 33 e seguenti della sentenza). I rilievi difensivi sulla inesistenza del reato associativo, dietro l'apparente formulazione di vizi di legittimità, tendono ad avvalorare una diversa interpretazione delle emergenze probatorie, le quali, come è noto, non possono formare oggetto di rivalutazione in questa sede. E' d'uopo rammentare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428). 2.1 Infondato è il motivo di ricorso riguardante il ruolo svolto dal Rea nell'associazione contestata al capo A della rubrica (terzo motivo di ricorso, terzo motivo aggiunto). La difesa evidenzia che il Tribunale aveva riconosciuto in capo al ricorrente il ruolo di organizzatore. La Corte di appello, secondo la difesa, incorrendo in una violazione del divieto di reformatio in peius, ha riconosciuto anche gli altri ruoli contestati al ricorrente in assenza di impugnazione sul punto del P.M. Il vizio lamentato dai difensori nel ricorso e nei motivi aggiunti non è individuabile nel corpo motivazionale della pronuncia. La Corte di merito ha evidenziato come il ricorrente avesse svolto il ruolo di organizzatore nell'ambito del sodalizio, correttamente individuando i comportamenti riconducibili a tale qualifica (cfr. pag. 37 della sentenza in cui si legge che egli curava gli "aspetti logistici essenziali per l'attuazione del programma criminoso" e che ricercava gli acquirenti dello stupefacente in forma autonoma). Il ruolo predetto non è limitato a colui che impartisce ordini, ma riguarda anche colui il quale ha poteri di gestione nell'ambito dell'attività complessiva [cfr. Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Rv. 271256:"La qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la qualifica di organizzatore, ravvisata dal giudice di merito, in capo al soggetto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli altri componenti l'associazione, sia in relazione ai rifornimenti di sostanza stupefacente sia all'attività di cessione)"]. Non si risolve in una reformatio in peius il fatto di avere ritenuto in capo all'imputato anche il ruolo di promotore (cfr. pag. 39 della sentenza). Il giudice di merito può definire la condizione individuale dell'accusato nell'ambito dell'associazione ove nella contestazione risulti enunciato l'addebito in tutti i suoi possibili aspetti contenutistici; se al contrario è contestata la semplice partecipazione, il giudice non può dilatare questa originaria accusa attribuendo un fatto diverso e più grave. La lamentata reformatio in peius, pertanto, non si è realizzata: la Corte di appello non ha operato un mutamento della qualificazione giuridica del fatto, essendo contestato al ricorrente nella imputazione il ruolo di promotore, dirigente, organizzatore e finanziatore; l'imputato, in concreto, non ha ricevuto alcun pregiudizio dal riconoscimento dell'ulteriore profilo riguardante la condotta di promotore dell'associazione. 2.2 I motivi di doglianza riguardanti la lamentata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione ai singoli reati addebitati al ricorrente sono inammissibili (motivo quarto di ricorso). Le lagnanze sono palesemente dirette a contestare, attraverso una lettura alternativa del compendio dimostrativo, la rilevanza probatoria dei singoli dati indiziari, così proponendo una loro diversa lettura, che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità. La Corte ha offerto logica motivazione in ordine al convincimento espresso circa la effettiva disponibilità dello stupefacente offerto in vendita dal ricorrente nei vari episodi contestati, ponendo in rilievo il contenuto dei dialoghi intercettati, il riscontro rappresentato dal sequestro dell'imponente carico di stupefacente avvenuto in Livorno, la capacità organizzativa del sodalizio rivelatasi in occasione della richiamata importazione dal Venezuela di 700 kg. di cocaina occultata in un carico di pellami. La difesa insiste nel prospettare la tesi della inesistenza dell'oggetto della vendita, attribuendo connotati di reato impossibile alle condotte serbate dal ricorrente e dai compartecipi nei singoli reati. All'uopo richiama un precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 37646/2014 n.m.) in cui si pone in rilievo il seguente principio:"non si può affermare la penale responsabilità per il delitto di offerta in vendita di sostanze stupefacenti se prima non si è raggiunta la prova che queste fossero nella effettiva disponibilità del soggetto". Le censure proposte hanno valore puramente avversativo; difensori trascurano di considerare i presupposti logici dimostrativi da cui prende le mosse la Corte di merito per sostenere l'esistenza dell'oggetto e la serietà delle trattative e delle proposte riguardanti le ingenti partite di cocaina. Si sottolinea in motivazione la esistenza nei dialoghi intercettati di precisi riferimenti spazio-temporali sulla collocazione dello stupefacente ed i tempi di dazione ("la merce c'è, in questo momento già c'è, l'abbiamo già nei depositi, se la possiamo mandare domani la manderemo") oltre a precise indicazioni qualitative e quantitative ("22 volte quella del primo viaggio"; "duecento metri cubi di marmo" in Tunisia; "minimo mille metri cubi di legno"). Da tali riferimenti è stata logicamente desunta la dimostrazione della esistenza dello stupefacente offerto in vendita nei singoli episodi in contestazione. 2.3 Parimenti inammissibili risultano le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo i giudici di merito posto in rilievo la estrema gravità dei fatti di cui si è reso responsabile l'imputato per gli ingenti quantitativi di sostanza stupefacente oggetto di importazione e di offerta in vendita ed il consistente arco temporale in cui l'associazione aveva operato. Le medesime argomentazioni sono state poste a fondamento del diniego della riduzione della pena. La giustificazione è idonea a sostenere il decisum alla luce dei criteri stabiliti in questa sede. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle stesse (ex multis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). La dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; ove il giudice non manifesti di avere applicato criteri irragionevoli ed eccentrici nella determinazione della pena, la sua quantificazione non può essere sindacata in questa sede (ex multis Sez. 16 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). 3. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (motivi secondo e terzo). La difesa contesta l'affermazione di responsabilità del proprio assistito, sostenendo la insufficienza e l'equivocità delle prove raccolte a suo carico. Proprio la incompletezza delle prove, assume l'esponente, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a rinnovare l'istruttoria dibattimentale onde verificare l'intestazione del numero telefonico in possesso di [OSCURATO:PERSONA], il traffico telefonico sviluppatosi su tale utenza nel periodo di riferimento, la presenza di altri "Mario" nel contesto in cui era maturata la vicenda. Le censure difensive non colgono aspetti critici nella valutazione espressa dai giudici di merito in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ed alla ritenuta responsabilità di questi con riferimento all'episodio di importazione di cui al capo B della rubrica. La Corte di appello, dopo attenta disamina delle emergenze in atti, ha evidenziato come non possano sorgere dubbi in ordine alla identificazione dell'imputato quale persona interessata allo sdoganamento delle merci nelle quali era occultato lo stupefacente. La testimone [OSCURATO:PERSONA], si legge in motivazione, non riferiva soltanto di avere trattato con un ragazzo presentatosi con il nome di [OSCURATO:PERSONA], ma aggiungeva di averlo visto in giro per il paese e di conoscerlo come nipote di un tagliatore di pelli che aveva lavorato con la sua impresa. Quanto ai prospettati aspetti di incertezza riguardanti il numero di telefono di cui era entrata in possesso la teste, la Corte di merito ha precisato come il ricorrente, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, avesse dato per scontato che il numero di telefono indicato dai dipendenti della "Ghizzanpelli" come appartenente al soggetto interessato allo sdoganamento del carico fosse il suo. Dalle dichiarazioni di Ghizzani, sia pure all'esito di talune contestazioni, evidenzia la Corte di merito, si è appreso che: gli incontri della Ghizzani con [OSCURATO:PERSONA] sono stati più di uno; la documentazione riguardante lo sdoganamento della merce in cui era occultato lo stupefacente fu fornita dall'imputato; la Ghizzani provvide a contattare lo spedizioniere Rinaldi per conto di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza si occupa inoltre di affrontare il tema dell'attendibilità della testimonianza resa da Ghizzani, chiarendo come il ricorso alle contestazioni si fosse reso necessario a causa del lungo tempo trascorso dai fatti, che aveva ragionevolmente influito sul ricordo delle teste, come da lei stessa ammesso. La motivazione rende conto in maniera puntuale degli elementi posti a fondamento della compiuta identificazione dell'imputato, con ciò implicitamente escludendo la necessità della invocata rinnovazione. Deve in proposito richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale l'istituto previsto dall'art. 603 cod. proc. pen. rappresenta uno strumento a cui fare ricorso solo eccezionalmente, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. L'articolo 603, comma 1, cod. proc. pen. non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, ma subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266820 - 01, così massimata: "La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"). Alla luce della compiuta motivazione espressa in sentenza in ordine agli elementi a supporto della identificazione del ricorrente, il rilievo difensivo in base al quale la Corte di appello avrebbe avuto il dovere di rinnovare la istruttoria dibattimentale per acquisire le nuove prove indicate si appalesa destituito di fondamento. 3.1 Le doglianze proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso ricalcano quelle avanzate dal codifensore in ordine all'asserita equivocità e scarsità di elementi validi per un idoneo riconoscimento della identità del ricorrente quale soggetto interessato alla spedizione del carico in cui era occultato lo stupefacente. Si richiamano sul punto le considerazioni già svolte in precedenza. I prospettati vizi riguardanti l'asserita incongruenza della motivazione, il travisamento della prova ed il cattivo governo della prova indiziarla, si risolvono in una critica all'interpretazione fornita dai giudici di merito delle emergenze processuali, che, in quanto logica e coerente, sfugge al sindacato di legittimità. L'esame della struttura argomentativa della sentenza d'appello rivela un'attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. 3.2 Quanto al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (motivo quarto del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], motivo secondo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), si osserva quanto segue. La motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non soffre dei vizi lamentati dai difensori. I giudici del merito hanno fatto buon governo dei principi sabiliti in materia da questa Corte, valorizzando ai fini della determinazione della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche la gravità del fatto, le allarmanti modalità di realizzazione di esso e la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti penali sia pure risalenti. L'avere posto a fondamento della scelta sanzionatoria e del diniego delle attenuanti generiche i medesimi profili non costituisce un vulnus della motivazione. I criteri da seguire in entrambi i casi devono essere ricondotti all'elencazione dell'art. 133 cod. pen. e la valutazione di tali elementi è rimessa ad una scelta discrezionale del giudice di merito, sindacabile in questa sede soltanto al cospetto di una motivazione palesemente eccentrica e inconferente. Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Il fatto che i giudici di merito abbiano formalmente escluso la recidiva, non incide sulla possibilità per di tenere conto dei precedenti penali ai fini del diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020 Rv. 280444:"L'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei 19 2(lít- benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva"). Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., la Corte di appello, dopo puntuale disamina dei fatti, ha evidenziato come la partecipazione al reato dell'imputato non potesse essere qualificata di trascurabile rilevanza, avendo egli contribuito in maniera determinante all'acquisizione del carico di stupefacenti attivandosi per il disbrigo della pratica della spedizione e sdoganamento. La motivazione così espressa non è meritevole di essere censurata, rispondendo ai criteri ermeneutici stabiliti dagli orientamenti di questa Corte [cfr., ex multis, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857:«In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso. (In applicazione del principio, la Corte ha