Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24743/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Lche lo avev dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, 482, 61 n. 2 cod. pen. (ed aveva al contempo dichiarato improcedibile il reato di cui all'art. 641 per remissione della querela) 2.Avverso la suindicata sentenza4 ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; segnatamente il travisamento delle dichiarazioni rese dal teste Giovonijnonché la mancanza di motivazione sull'eccezione difensiva in ordine all'illegittimità dell'ordinanza emessa ex articolo 507 del codice di rito.

La sentenza impugnata ha utilizzato come prova dell'identificazione dell'imputato le dichiarazioni rese in dibattimento dall'operante Rossoni, superando l'eccezione proposta dalla difesa col motivo n. 1 dell'atto di appello in ordine alla inutilizzabilità della deposizione del predetto teste per essere stato illegittimamente identificato in dibattimento attraverso la utilizzazione di una relazione di servizio non sottoscritta dal dichiarante.

La Corte di appello ha , in ogni caso .travisata, palesemente, la testimonianza dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], avendo erroneamente ritenuto che lo stesso avesse partecipato all'attività di indagine sulla quale stava deponendo. quando invece lo stesso teste nella propria dichiarazione testimoniale ha escluso tale circostanza rispondendo in modo inequivocabile "non l'ho fatto io", sicché si deve ritenere che egli non abbia partecipato all'attività investigativa neppure in parte; di conseguenza è erroneo quanto afferma la Corte di appello per giustificare l'utilizzabilità della relazione di servizio adoperata dal teste Giovoni per identificare il teste Rossoni, poi sentito ex articolo 507 c.p.p.; teste, quest'ultimo, decisivo avendo proceduto al controllo dell'imputato che ha consentito di ricondurre l'autovettura allo stesso.

Quanto all'illegittimità dell'ordinanza ammissiva ex art. 507 cod. proc. pen. del teste Rossoni,si lamenta che la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta in ordine alla eccezione sollevata dinanzi ad essa,con cui si era rappresentato che il giudice di primo grado aveva recuperato in maniera illegittima una prova che il pubblico ministero non aveva minimamente considerato.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino ai quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato.

In buona sostanza, il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva della deposizione resa dall'operante di P.G.

Rossoni ,per il fatto che si tratta di teste "recuperato" ex art. 507 c.p.p., per non essere stato, jesso[indicato tempestivamente dalla pubblica accusa nella sua lista, e, per altro verso, la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni per essere stato egli individuato grazie a quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur avendo precisato di non avere preso parte alle indagini, sarebbe stato autorizzato a consultare la relazione di servizio che gli aveva consentito di individuare l'operante proprio in Rossoni.

Si lamenta, quindi, che la identificazione dell'imputato quale autore dei reati contestati poggi essenzialmente sulle dichiarazioni inutilizzabili del teste Rossoni (che è colui che rinvenne l'imputato a bordo dell'autovettura oggetto di segnalazione per essere quella condotta da un soggetto che, in varie occasioni, aveva fatto rifornimento presso distributori di benzina senza corresponsione del dovuto).

Si deve, innanzitutto, osservare che, trattandosi di questioni di tipo processuale, non rileva l'eventuale non corretta impostazione o mancata risposta del giudice di merito, dovendo questa Corte procedere a verificare la fondatezza delle stesse, di là del vizio di motivazione denunciato.

Ebbene, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. e ciò, addirittura, anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (ex multis, Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591 - 01).

Sicché,si deve ritenere che l'assunzione del Rossoni quale teste escusso ex art. 507 del codice di rito sia stata disposta del tutto legittimamente, con conseguente piena utilizzabilità delle sue dichiarazioni.

Né potrebbe ritenersi illegittimo l'utilizzo delle dichiarazioni del Rossoni sulla base del dedotto travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel ritenere valida l'identificazione di tale operante, che la difesa assume effettuata grazie all'illegittima indicazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento durante il suo esame.

ED invero, dallo stesso verbale di trascrizione della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] - allegato all'atto di appello - che si assume travisato, non emergono gli aspetti evidenziati dalla difesa a sostegno del dedotto travisamento.

Risulta , innanzitutto , che il teste Giovoni era semplicemente a conoscenza dell'operazione portata a termine dalla Polizia stradale di Lodi /che ebbe a fermare l'imputato a bordo della vettura incriminata il 2.9.2018, essendo stata tale circostanza riportata nella informativa riassuntiva redatta dal suo ufficio, e che egli non ebbe a fare i nomi dei due verbalizzanti che procedettero al controllo dell'imputato; né tanto meno emerge che il Giovoni fu autorizzato a consultare l'informativa redatta dalla Polstrada di Lodi, risultando piuttosto che il giudice era ben attento a chiedere al teste se avesse sottoscritto gli atti che andava a consultare.

Sicchè ,si deve ritenere che la teste [OSCURATO:PERSONA] venne poi esattamente identificata dal P.m. che, all'esito della deposizione del Giovoni formulò la richiesta di ammissione anche di tale testimone ex art. 507 del codice di rito, indicando con precisione le qualifiche e le generalità della stessa oltre che dell'altro teste di cui chiedeva parimenti l'escussione ex art. 507 del codice di rito; laddove il riferimento alla deposizione del Giovoni verbalizzata in relazione alla richiesta del P.m. ,è evidentemente riferita alla mera circostanza del controllo cui parteciparono i due testi,costituente la ragione della necessità di escutere gli stessi.

Quanto, infine, alla consultazione di atti di p.g. non direttamente sottoscritti, ma inerenti ad attività di indagine a cui il dichiarante ha comunque partecipato, si osserva che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, qualora in dibattimento venga concessa, a norma degli artt. 514, comma secondo, e 499, comma quinto, cod. proc. pen. ,a testimoni appartenenti alla polizia giudiziaria autorizzazione a leggere integralmente, in aiuto della memoria, le relazioni di servizio documentanti il rispettivo operato )è da escludere che ciò sia consentito solo se vi sia stata personale compilazione e sottoscrizione dell'atto da parte dei testi detti.

Poiché le operazioni di polizia giudiziaria vengono normalmente svolte con la collaborazione di più soggetti operanti e poiché la formazione della relativa documentazione avviene per lo più in un momento successivo da parte del superiore gerarchico o del responsabile dell'ufficio, per redattori degli atti di documentazione dell'attività compiuta da testi che siano ufficiali od agenti di P.G. devono intendersi non solo i loro materiali compilatori o coloro che, sottoscrivendoli, se ne siano assunta la paternità ,ma anche quanti abbiano comunque cooperato alla formazione degli atti stessi, riferendo al compilatore il proprio operato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9370 del 08/06/1994 Ud. (dep. 31/08/1994 ) Rv. 199911 - 01 Questa Corte ha altresì precisato che non rileva il fatto che la consultazione in aiuto della memoria, per il tempo trascorso e per la difficoltà di conservare il ricordo di servizi svolti con ). quotidiana frequenza, si sia risolta in una pressoché integrale lettura dell'atto, essendo la prova sempre costituita dalla deposizione testimoniale dei soggetti esaminati, e non dagli atti della polizia consultatili.

Ciò senza considerare che nel caso in cui si adduce la inutilizzabilità di una prova , è onere della parte che la eccepisce, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove nel caso di specie, pur emergendo che plurinrigt,sono gli elementi posti a base dell'affermazione della responsabilità del ricorrente e chel, in particolare, essi non si esauriscono affatto nella deposizione della teste Rossoni, il ricorso si limita ad affermarne la decisività, ad asserire genericamente che su di essa si fonderebbe l'affermazione di responsabilità avendo solo la deposizione di tale teste consentito la individuazione dell'imputato; segnatamente,nell'ottica difensiva /solo il rinvenimento dell'imputato a bordo della autovettura, oggetto di segnalazione per avere il suo conducente effettuato diversi rifornimenti di gasolio presso alcuni distributori di carburante senza pagare il corrispettivo, avrebbe consentito di ricondurre gli illeciti al Bilardello, laddove la ricostruzione della sentenza impugnata si basa anche su altri elementi, primo tra tutti quello derivante dall'accertamento della disponibilità dell'autovettura in argomento, nel periodo in cui erano intervenuti i rifornimenti, in capo all'imputatmer averla presa a noleggio.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Lche lo avev dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, 482, 61 n. 2 cod. pen. (ed aveva al contempo dichiarato improcedibile il reato di cui all'art. 641 per remissione della querela) 2.Avverso la suindicata sentenza4 ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; segnatamente il travisamento delle dichiarazioni rese dal teste Giovonijnonché la mancanza di motivazione sull'eccezione difensiva in ordine all'illegittimità dell'ordinanza emessa ex articolo 507 del codice di rito. La sentenza impugnata ha utilizzato come prova dell'identificazione dell'imputato le dichiarazioni rese in dibattimento dall'operante Rossoni, superando l'eccezione proposta dalla difesa col motivo n. 1 dell'atto di appello in ordine alla inutilizzabilità della deposizione del predetto teste per essere stato illegittimamente identificato in dibattimento attraverso la utilizzazione di una relazione di servizio non sottoscritta dal dichiarante. La Corte di appello ha , in ogni caso .travisata, palesemente, la testimonianza dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA], avendo erroneamente ritenuto che lo stesso avesse partecipato all'attività di indagine sulla quale stava deponendo. quando invece lo stesso teste nella propria dichiarazione testimoniale ha escluso tale circostanza rispondendo in modo inequivocabile "non l'ho fatto io", sicché si deve ritenere che egli non abbia partecipato all'attività investigativa neppure in parte; di conseguenza è erroneo quanto afferma la Corte di appello per giustificare l'utilizzabilità della relazione di servizio adoperata dal teste Giovoni per identificare il teste Rossoni, poi sentito ex articolo 507 c.p.p.; teste, quest'ultimo, decisivo avendo proceduto al controllo dell'imputato che ha consentito di ricondurre l'autovettura allo stesso. Quanto all'illegittimità dell'ordinanza ammissiva ex art. 507 cod. proc. pen. del teste Rossoni,si lamenta che la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta in ordine alla eccezione sollevata dinanzi ad essa,con cui si era rappresentato che il giudice di primo grado aveva recuperato in maniera illegittima una prova che il pubblico ministero non aveva minimamente considerato. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino ai quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato. In buona sostanza, il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva della deposizione resa dall'operante di P.G. Rossoni ,per il fatto che si tratta di teste "recuperato" ex art. 507 c.p.p., per non essere stato, jesso[indicato tempestivamente dalla pubblica accusa nella sua lista, e, per altro verso, la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni per essere stato egli individuato grazie a quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur avendo precisato di non avere preso parte alle indagini, sarebbe stato autorizzato a consultare la relazione di servizio che gli aveva consentito di individuare l'operante proprio in Rossoni. Si lamenta, quindi, che la identificazione dell'imputato quale autore dei reati contestati poggi essenzialmente sulle dichiarazioni inutilizzabili del teste Rossoni (che è colui che rinvenne l'imputato a bordo dell'autovettura oggetto di segnalazione per essere quella condotta da un soggetto che, in varie occasioni, aveva fatto rifornimento presso distributori di benzina senza corresponsione del dovuto). Si deve, innanzitutto, osservare che, trattandosi di questioni di tipo processuale, non rileva l'eventuale non corretta impostazione o mancata risposta del giudice di merito, dovendo questa Corte procedere a verificare la fondatezza delle stesse, di là del vizio di motivazione denunciato. Ebbene, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. e ciò, addirittura, anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (ex multis, Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591 - 01). Sicché,si deve ritenere che l'assunzione del Rossoni quale teste escusso ex art. 507 del codice di rito sia stata disposta del tutto legittimamente, con conseguente piena utilizzabilità delle sue dichiarazioni. Né potrebbe ritenersi illegittimo l'utilizzo delle dichiarazioni del Rossoni sulla base del dedotto travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel ritenere valida l'identificazione di tale operante, che la difesa assume effettuata grazie all'illegittima indicazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento durante il suo esame. ED invero, dallo stesso verbale di trascrizione della deposizione del [OSCURATO:PERSONA] - allegato all'atto di appello - che si assume travisato, non emergono gli aspetti evidenziati dalla difesa a sostegno del dedotto travisamento. Risulta , innanzitutto , che il teste Giovoni era semplicemente a conoscenza dell'operazione portata a termine dalla Polizia stradale di Lodi /che ebbe a fermare l'imputato a bordo della vettura incriminata il 2.9.2018, essendo stata tale circostanza riportata nella informativa riassuntiva redatta dal suo ufficio, e che egli non ebbe a fare i nomi dei due verbalizzanti che procedettero al controllo dell'imputato; né tanto meno emerge che il Giovoni fu autorizzato a consultare l'informativa redatta dalla Polstrada di Lodi, risultando piuttosto che il giudice era ben attento a chiedere al teste se avesse sottoscritto gli atti che andava a consultare. Sicchè ,si deve ritenere che la teste [OSCURATO:PERSONA] venne poi esattamente identificata dal P.m. che, all'esito della deposizione del Giovoni formulò la richiesta di ammissione anche di tale testimone ex art. 507 del codice di rito, indicando con precisione le qualifiche e le generalità della stessa oltre che dell'altro teste di cui chiedeva parimenti l'escussione ex art. 507 del codice di rito; laddove il riferimento alla deposizione del Giovoni verbalizzata in relazione alla richiesta del P.m. ,è evidentemente riferita alla mera circostanza del controllo cui parteciparono i due testi,costituente la ragione della necessità di escutere gli stessi. Quanto, infine, alla consultazione di atti di p.g. non direttamente sottoscritti, ma inerenti ad attività di indagine a cui il dichiarante ha comunque partecipato, si osserva che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, qualora in dibattimento venga concessa, a norma degli artt. 514, comma secondo, e 499, comma quinto, cod. proc. pen. ,a testimoni appartenenti alla polizia giudiziaria autorizzazione a leggere integralmente, in aiuto della memoria, le relazioni di servizio documentanti il rispettivo operato )è da escludere che ciò sia consentito solo se vi sia stata personale compilazione e sottoscrizione dell'atto da parte dei testi detti. Poiché le operazioni di polizia giudiziaria vengono normalmente svolte con la collaborazione di più soggetti operanti e poiché la formazione della relativa documentazione avviene per lo più in un momento successivo da parte del superiore gerarchico o del responsabile dell'ufficio, per redattori degli atti di documentazione dell'attività compiuta da testi che siano ufficiali od agenti di P.G. devono intendersi non solo i loro materiali compilatori o coloro che, sottoscrivendoli, se ne siano assunta la paternità ,ma anche quanti abbiano comunque cooperato alla formazione degli atti stessi, riferendo al compilatore il proprio operato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9370 del 08/06/1994 Ud. (dep. 31/08/1994 ) Rv. 199911 - 01 Questa Corte ha altresì precisato che non rileva il fatto che la consultazione in aiuto della memoria, per il tempo trascorso e per la difficoltà di conservare il ricordo di servizi svolti con ). quotidiana frequenza, si sia risolta in una pressoché integrale lettura dell'atto, essendo la prova sempre costituita dalla deposizione testimoniale dei soggetti esaminati, e non dagli atti della polizia consultatili. Ciò senza considerare che nel caso in cui si adduce la inutilizzabilità di una prova , è onere della parte che la eccepisce, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove nel caso di specie, pur emergendo che plurinrigt,sono gli elementi posti a base dell'affermazione della responsabilità del ricorrente e chel, in particolare, essi non si esauriscono affatto nella deposizione della teste Rossoni, il ricorso si limita ad affermarne la decisività, ad asserire genericamente che su di essa si fonderebbe l'affermazione di responsabilità avendo solo la deposizione di tale teste consentito la individuazione dell'imputato; segnatamente,nell'ottica difensiva /solo il rinvenimento dell'imputato a bordo della autovettura, oggetto di segnalazione per avere il suo conducente effettuato diversi rifornimenti di gasolio presso alcuni distributori di carburante senza pagare il corrispettivo, avrebbe consentito di ricondurre gli illeciti al Bilardello, laddove la ricostruzione della sentenza impugnata si basa anche su altri elementi, primo tra tutti quello derivante dall'accertamento della disponibilità dell'autovettura in argomento, nel periodo in cui erano intervenuti i rifornimenti, in capo all'imputatmer averla presa a noleggio. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.
Sentenza Cassazione n. 24743/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris