Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21737/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17332/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede diCATANIA n. 742/2023 depositata i l 23/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], al ricorrente è stato notificato l’avviso “Registro recupero crediti 002342/2019” in forza del quale [OSCURATO:SOCIETA]. lo ha invitato al pagamento della somma complessiva di euro 1.518,00 scaturente dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n.18519 del 21.09.2016 per l’applicazione dell’art.13, comma 1 quaterdel D.P.R. n.115/2002.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso, con unita istanza di reclamo- mediazione, ed [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita, tardivamente, in giudizio.

3. La C.T.P. di Catania, con sentenza n. 7494/2021 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto il ricorso, affermando che l’imposta era stata applicata in seguito alla condanna della Corte di Cassazione al pagamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla legge n. 228/2012), del doppio del contributo unificato, secondo quanto previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, previa trasmissione del provvedimento alla Corte d’Appello di Catania per procedere al recupero dell’importo.

Ha ritenuto altresì che la notifica dell’invito fosse valida, le ragioni della pretesa chiare, e non necessaria la notifica di un atto preliminare.

Le spese legali sono state addebitate alla parte soccombente.

4. Il contribuente ha indi interposto appello, e la Corte Tributaria Regionale sez.

Distaccata di Catania, con sentenza n. 742/2023 del 13 - 1 - 2023 depositata il 23 - 1 - 2023, ha rigettato sia la eccezione preliminare e pregiudiziale, sia tutti i motivi di appello, condannando alle spese l’appellante.

In particolare , ha ritenuto valida la procura depositata, ha ritenuto che la erronea indicazione della sentenza di appello (gravata dal contributo unificato in luogo della sentenza di cassazione) costituisse un mero refuso percepibile dalla parte, affermato che l’invito a corrispondere il contributo unificato non dovesse essere preceduto da alcun avviso,e che l’invito al pagamento fosse adeguatamente motivato, in quanto atto vincolato a rigidi parametri normativi, con conseguente corretta disposizione in merito alle spese.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui ha resistito con controricorso– articolato in ‘contromotivi’ - [OSCURATO:SOCIETA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare devono essere analizzate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate da parte dellacontroricorrente.

1.1. In particolare, con il primo contromotivo si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione della preclusione per cd. ‘doppia conforme’.

L’eccezione è infondata: la parte controricorrente conclude che la doppia decisione di merito conforme costituisce un motivo di inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se formalmente viene denunciata una violazione di legge, ma non considera che si tratta di motivi compositi, che denunciano profili diversi, mentre la preclusione della c.d. doppia conforme può riferirsi solo al motivo di cui all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c..

1.2. Con il secondo contromotivo si contesta l’inammissibilità del ricorso per cassazione per conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ex art. art. 360 bis n. 1 c.p.c..

Il motivo è inammissibile in quanto generico e non contenente la indicazione dellagiurisprudenza – da cui si pretende far discendere la inammissibilità –con riferimento alle singole doglianze.

2. Ambedue le eccezioni preliminari vanno dunque rigettate.

3. Con il primo motivo di ricorso , in via preliminare e pregiudiziale, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 83 comma IIIc.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e 4 cpc , per aver la C.T.R. ritenuto sottoscritta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la procura alle liti rilasciata in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonostante che sul file pdf/p7m depositato nel giudizio di I°grado l’unica firma digitale verificabile per apposta fossesolo ed esclusivamente quella dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

In via subordinata ha eccepi to la violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 co.1 n.5 cpc per omessa pronuncia.

3.1. A tale censura ha replicato la controricorrente con il terzo motivo di controricorso, rilevando che il file della procura di primo grado, denominato ‘9921300504966944_procura [OSCURATO:PERSONA]-signed.pdf.p7m’, estratto dal fascicolo del processo tributario telematico (RG 2025/2020), risulta sottoscritto in formato CADES ('.p7m') dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, lo stesso file è anche un pdf sottoscritto digitalmente in formato PADES dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], circostanza resa visibile dall'apposizione della coccardina rossa sul pdf.

3.2. Come dedotto dalla parte controricorrente, il file risulta sottoscritto in formato CADES ('.p7m') dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma lo stesso file è anche un pdf sottoscritto digitalmente in formato PADES dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; in materia, rileva comunque anche l’equiparazione dei formati come recepita da Cass.

SU n. 10266/18.

3.3. La prima censura va dunque rigettata.

4. In via subordinata e condizionata, parte ricorrente eccepisce ulteriori cinquemotivi di ricorso.

5. In particolare, con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cpc, per aver la CTR deciso la causa in ultra ed extra petizione.

5.1. Contesta il ricorrente che la Corte di meritoabbia modificato le difese di [OSCURATO:SOCIETA]. edabbia fondato la sua decisione su argomentazioni e su una ricostruzione dei fatti diverse da quelle sostenute dalla parte resistente.

In particolare, [OSCURATO:SOCIETA], nelle sue difese, aveva indicato che la richiesta di pagamento si riferiva ad un omesso versamento del contributo unificato in relazione ad un procedimento civile presso la Corte d'Appello di Catania, mentre la CTP di Catania avrebbe affermato che l'imposta era richiesta con riferimento ad un giudizio iscritto in Corte di Cassazione, conclusosi con una specifica sentenza della Suprema Corte, e che si trattava di un'integrazione del contributo disposto in tale sede.

5.2. Parte controricorrente, con il quarto contromotivo di controricorso, eccepisce l’inammissibilità del motivo, evidenziando che il ricorrente denuncia contemporaneamente, per la presunta mancata disamina delle eccezioni spiegate in primo grado e riproposte in appello, sia una violazione di legge che un vizio di motivazione.

5.3. Il motivo è infondato.

5.4. La CTG-2 (la cui pronuncia ha comunque effetto totalmente sostitutivo di quella di primo grado, la quale non può pertanto essere oggetto diretto del presente vaglio di legittimità) si è pronunciata sulla fondatezza della doglianza, contestata dal contribuente, rilevando che la stessa era da ascriversi a pretesa erroneamente indicata per mero refuso.

Anche a prescindere dalle difese della controricorrente, le affermazioni in questione involgono una mera risposta alle doglianze dell’attore, sicché non possono ritenersi affette da extra-petizione.

5.5. Il secondo motivo va dunque rigettato.

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la v iolazione dell’art.112, dell’art. 3, comma 3, L. n.241/1990 e dell'art. 7 L. n.212/2000 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e 4 c . p . c . .

In particolare, si contesta l’omessa pronuncia da parte della Corte Tributaria Provinciale sul difetto di notifica degli atti presupposti e sull'eccezione di nullità dell'atto impugnato per la mancata allegazione dei relativi atti prodromici.

La motivazione della CTR sul punto sarebbe solo apparente e illegittima.

6.1. Anche con riferimento a tale motivo la parte controricorrente, con il quarto ‘ contromotivo ’ , ha eccepito l’inammissibilità del motivo, per composizione mista.

6.2. Il motivo è infondatosul fatto processuale.

6.3. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice del gravame si è pronunciato sul punto, con motivazione che, ancorché sintetica, esprime compiutamente il ragionamento seguito, ritenendo, rettamente, che l’avviso di pagamento di un contributo unificato omesso non debba essere preceduto da alcun avviso.

6.4. La censura va conseguentemente rigettata.

7. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. art.3 l. n.241/90 e artt.6 e 7 l. n.212/2000) e art.6 d.lgs. n.32/2001 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 e 4 cpc.

7.1. L'avviso di pagamento sarebbe nullo per assoluta mancanza di motivazione, non potendosi evincere né la natura della pretesa creditoria, né l'iter procedimentale seguito per l'emissione dell'atto, né l'iter per l'irrogazione delle sanzioni, violandosi così le disposizioni di legge.

7.2. Equitalia, con il quinto motivo di controricorso, sostiene che la Corte Tributaria di II grado della Sicilia abbia correttamente applicato gli artt. 227-bis e ss. del d .

P .

R . n. 115/2002, ritenendo legittimo il procedimento che ha condotto all'invito al pagamento edillustra come, ai sensi dell’art. 9 comma 1 bis del T.U. 115/2002, nei processi per controversie di lavoro in Corte di Cassazione, il C.U. sia dovuto nella misura di cui all’art. 13, comma 1, raddoppiato.

Inoltre, con il sesto motivo di controricorso, ha sostenuto la legittimità e sufficienza della motivazione espressa nel provvedimento impositivo.

7.2. Nel caso di specie la indicazione della sentenza di riferimento (ancorché contenente un errore materiale, in quanto indicante la Corte di Appello anziché la Corte di Cassazione) edil richiamo al contributo unificato era certamente idonea a far comprendere l’an ed il quantum della pretesa, cioè i presupposti della pretesa impositiva, considerato in particolar modo che la parte aveva partecipato alle varie fasi del processotassato.

7.3. Il motivo va quindi rigettato.

8. Con l’ultimo motivo di ricorso, il quinto, si deduce la violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.con riferimento agli artt. 91 e 92 c. p . c . in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., in merito alla mancata compensazione delle spesedi lite.

8.1. Il ricorrente contesta che l’eccezione di tardività sollevata da [OSCURATO:SOCIETA], pur non esaminata esplicitamente, è stata implicitamente respinta, configurando una sua parziale soccombenza che avrebbe giustificato almeno una compensazione delle spese, e sottolinea che la Commissionenon ha considerato l’istanza di reclamo- mediazione da lui presentata e non attivata da Equitalia, che costituirebbe altro elemento a favore della compensazione, così come la fondatezza degli altri motivi del ricorso.

8.2. La censura non può essere accolta.

8.3. Innanzitutto deve rilevarsi che vi è stata soccombenza la quale, di per sé, giustifica la condanna alle spese.

8.4. In ogni caso deve rilevarsi che è orientamento di questa Corte che in tema dicondanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento dellespese stesse.

Con riferimento al regolamento dellespese, il sindacato della Corte di C assazione è pertantolimitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale lespese non possono essere poste a cari co della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da talesindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere ilimiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti(Cass. 04/08/2017, N. 19613 (Rv. 645187 - 01)) .

8.5. Anche il quinto motivo di ricorso va dunque rigettato.

9. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

11. In conseguenza dell’esito del giudizio,ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei requisitiper il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17332/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede diCATANIA n. 742/2023 depositata i l 23/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], al ricorrente è stato notificato l’avviso “Registro recupero crediti 002342/2019” in forza del quale [OSCURATO:SOCIETA]. lo ha invitato al pagamento della somma complessiva di euro 1.518,00 scaturente dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n.18519 del 21.09.2016 per l’applicazione dell’art.13, comma 1 quaterdel D.P.R. n.115/2002. 2. Il ricorrente ha proposto ricorso, con unita istanza di reclamo- mediazione, ed [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita, tardivamente, in giudizio. 3. La C.T.P. di Catania, con sentenza n. 7494/2021 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto il ricorso, affermando che l’imposta era stata applicata in seguito alla condanna della Corte di Cassazione al pagamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla legge n. 228/2012), del doppio del contributo unificato, secondo quanto previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, previa trasmissione del provvedimento alla Corte d’Appello di Catania per procedere al recupero dell’importo. Ha ritenuto altresì che la notifica dell’invito fosse valida, le ragioni della pretesa chiare, e non necessaria la notifica di un atto preliminare. Le spese legali sono state addebitate alla parte soccombente. 4. Il contribuente ha indi interposto appello, e la Corte Tributaria Regionale sez. Distaccata di Catania, con sentenza n. 742/2023 del 13 - 1 - 2023 depositata il 23 - 1 - 2023, ha rigettato sia la eccezione preliminare e pregiudiziale, sia tutti i motivi di appello, condannando alle spese l’appellante. In particolare , ha ritenuto valida la procura depositata, ha ritenuto che la erronea indicazione della sentenza di appello (gravata dal contributo unificato in luogo della sentenza di cassazione) costituisse un mero refuso percepibile dalla parte, affermato che l’invito a corrispondere il contributo unificato non dovesse essere preceduto da alcun avviso,e che l’invito al pagamento fosse adeguatamente motivato, in quanto atto vincolato a rigidi parametri normativi, con conseguente corretta disposizione in merito alle spese. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui ha resistito con controricorso– articolato in ‘contromotivi’ - [OSCURATO:SOCIETA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare devono essere analizzate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate da parte dellacontroricorrente. 1.1. In particolare, con il primo contromotivo si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione della preclusione per cd. ‘doppia conforme’. L’eccezione è infondata: la parte controricorrente conclude che la doppia decisione di merito conforme costituisce un motivo di inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se formalmente viene denunciata una violazione di legge, ma non considera che si tratta di motivi compositi, che denunciano profili diversi, mentre la preclusione della c.d. doppia conforme può riferirsi solo al motivo di cui all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.. 1.2. Con il secondo contromotivo si contesta l’inammissibilità del ricorso per cassazione per conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ex art. art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il motivo è inammissibile in quanto generico e non contenente la indicazione dellagiurisprudenza – da cui si pretende far discendere la inammissibilità –con riferimento alle singole doglianze. 2. Ambedue le eccezioni preliminari vanno dunque rigettate. 3. Con il primo motivo di ricorso , in via preliminare e pregiudiziale, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 83 comma IIIc.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e 4 cpc , per aver la C.T.R. ritenuto sottoscritta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la procura alle liti rilasciata in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonostante che sul file pdf/p7m depositato nel giudizio di I°grado l’unica firma digitale verificabile per apposta fossesolo ed esclusivamente quella dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. In via subordinata ha eccepi to la violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 co.1 n.5 cpc per omessa pronuncia. 3.1. A tale censura ha replicato la controricorrente con il terzo motivo di controricorso, rilevando che il file della procura di primo grado, denominato ‘9921300504966944_procura [OSCURATO:PERSONA]-signed.pdf.p7m’, estratto dal fascicolo del processo tributario telematico (RG 2025/2020), risulta sottoscritto in formato CADES ('.p7m') dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, lo stesso file è anche un pdf sottoscritto digitalmente in formato PADES dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], circostanza resa visibile dall'apposizione della coccardina rossa sul pdf. 3.2. Come dedotto dalla parte controricorrente, il file risulta sottoscritto in formato CADES ('.p7m') dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma lo stesso file è anche un pdf sottoscritto digitalmente in formato PADES dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; in materia, rileva comunque anche l’equiparazione dei formati come recepita da Cass. SU n. 10266/18. 3.3. La prima censura va dunque rigettata. 4. In via subordinata e condizionata, parte ricorrente eccepisce ulteriori cinquemotivi di ricorso. 5. In particolare, con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cpc, per aver la CTR deciso la causa in ultra ed extra petizione. 5.1. Contesta il ricorrente che la Corte di meritoabbia modificato le difese di [OSCURATO:SOCIETA]. edabbia fondato la sua decisione su argomentazioni e su una ricostruzione dei fatti diverse da quelle sostenute dalla parte resistente. In particolare, [OSCURATO:SOCIETA], nelle sue difese, aveva indicato che la richiesta di pagamento si riferiva ad un omesso versamento del contributo unificato in relazione ad un procedimento civile presso la Corte d'Appello di Catania, mentre la CTP di Catania avrebbe affermato che l'imposta era richiesta con riferimento ad un giudizio iscritto in Corte di Cassazione, conclusosi con una specifica sentenza della Suprema Corte, e che si trattava di un'integrazione del contributo disposto in tale sede. 5.2. Parte controricorrente, con il quarto contromotivo di controricorso, eccepisce l’inammissibilità del motivo, evidenziando che il ricorrente denuncia contemporaneamente, per la presunta mancata disamina delle eccezioni spiegate in primo grado e riproposte in appello, sia una violazione di legge che un vizio di motivazione. 5.3. Il motivo è infondato. 5.4. La CTG-2 (la cui pronuncia ha comunque effetto totalmente sostitutivo di quella di primo grado, la quale non può pertanto essere oggetto diretto del presente vaglio di legittimità) si è pronunciata sulla fondatezza della doglianza, contestata dal contribuente, rilevando che la stessa era da ascriversi a pretesa erroneamente indicata per mero refuso. Anche a prescindere dalle difese della controricorrente, le affermazioni in questione involgono una mera risposta alle doglianze dell’attore, sicché non possono ritenersi affette da extra-petizione. 5.5. Il secondo motivo va dunque rigettato. 6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la v iolazione dell’art.112, dell’art. 3, comma 3, L. n.241/1990 e dell'art. 7 L. n.212/2000 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e 4 c . p . c . . In particolare, si contesta l’omessa pronuncia da parte della Corte Tributaria Provinciale sul difetto di notifica degli atti presupposti e sull'eccezione di nullità dell'atto impugnato per la mancata allegazione dei relativi atti prodromici. La motivazione della CTR sul punto sarebbe solo apparente e illegittima. 6.1. Anche con riferimento a tale motivo la parte controricorrente, con il quarto ‘ contromotivo ’ , ha eccepito l’inammissibilità del motivo, per composizione mista. 6.2. Il motivo è infondatosul fatto processuale. 6.3. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice del gravame si è pronunciato sul punto, con motivazione che, ancorché sintetica, esprime compiutamente il ragionamento seguito, ritenendo, rettamente, che l’avviso di pagamento di un contributo unificato omesso non debba essere preceduto da alcun avviso. 6.4. La censura va conseguentemente rigettata. 7. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. art.3 l. n.241/90 e artt.6 e 7 l. n.212/2000) e art.6 d.lgs. n.32/2001 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 e 4 cpc. 7.1. L'avviso di pagamento sarebbe nullo per assoluta mancanza di motivazione, non potendosi evincere né la natura della pretesa creditoria, né l'iter procedimentale seguito per l'emissione dell'atto, né l'iter per l'irrogazione delle sanzioni, violandosi così le disposizioni di legge. 7.2. Equitalia, con il quinto motivo di controricorso, sostiene che la Corte Tributaria di II grado della Sicilia abbia correttamente applicato gli artt. 227-bis e ss. del d . P . R . n. 115/2002, ritenendo legittimo il procedimento che ha condotto all'invito al pagamento edillustra come, ai sensi dell’art. 9 comma 1 bis del T.U. 115/2002, nei processi per controversie di lavoro in Corte di Cassazione, il C.U. sia dovuto nella misura di cui all’art. 13, comma 1, raddoppiato. Inoltre, con il sesto motivo di controricorso, ha sostenuto la legittimità e sufficienza della motivazione espressa nel provvedimento impositivo. 7.2. Nel caso di specie la indicazione della sentenza di riferimento (ancorché contenente un errore materiale, in quanto indicante la Corte di Appello anziché la Corte di Cassazione) edil richiamo al contributo unificato era certamente idonea a far comprendere l’an ed il quantum della pretesa, cioè i presupposti della pretesa impositiva, considerato in particolar modo che la parte aveva partecipato alle varie fasi del processotassato. 7.3. Il motivo va quindi rigettato. 8. Con l’ultimo motivo di ricorso, il quinto, si deduce la violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.con riferimento agli artt. 91 e 92 c. p . c . in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., in merito alla mancata compensazione delle spesedi lite. 8.1. Il ricorrente contesta che l’eccezione di tardività sollevata da [OSCURATO:SOCIETA], pur non esaminata esplicitamente, è stata implicitamente respinta, configurando una sua parziale soccombenza che avrebbe giustificato almeno una compensazione delle spese, e sottolinea che la Commissionenon ha considerato l’istanza di reclamo- mediazione da lui presentata e non attivata da Equitalia, che costituirebbe altro elemento a favore della compensazione, così come la fondatezza degli altri motivi del ricorso. 8.2. La censura non può essere accolta. 8.3. Innanzitutto deve rilevarsi che vi è stata soccombenza la quale, di per sé, giustifica la condanna alle spese. 8.4. In ogni caso deve rilevarsi che è orientamento di questa Corte che in tema dicondanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento dellespese stesse. Con riferimento al regolamento dellespese, il sindacato della Corte di C assazione è pertantolimitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale lespese non possono essere poste a cari co della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da talesindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere ilimiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti(Cass. 04/08/2017, N. 19613 (Rv. 645187 - 01)) . 8.5. Anche il quinto motivo di ricorso va dunque rigettato. 9. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 11. In conseguenza dell’esito del giudizio,ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei requisitiper il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 21737/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris