CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 10/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. nnodd., del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 febbraio 2017 il Tribunale di Novara dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 27 settembre 2010), dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di euro 300.000 ricavata dalla vendita di un terreno (capo a), di bancarotta fraudolenta documentale (capo b), di aggravamento del dissesto per essersi astenuto dal richiedere la dichiarazione di fallimento (capo c) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena principale di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 27 settembre 2018, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato sub c), in quanto estinto per prescrizione, e rideterminava la pena principale in anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Con il primo motivo denunciava inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto. Il secondo motivo denunciava, con riguardo al capo b), inosservanza della legge e mancanza assoluta di motivazione. Il terzo motivo denunciava mancanza di motivazione in ordine alle specifiche censure devolute con l'appello relativamente a tutte le imputazioni, avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni dei testi Ferrara e Moschini e al ruolo avuto dal geom. Bosio nella gestione della società. Con il quarto motivo denunciava inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. La quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n.11295/2020, accoglieva il ricorso del Buffa ritenendo fondate - ed assorbenti - le censure relative alla mancanza di motivazione. In particolare, osservava che l'atto di appello aveva articolato plurime censure in ordine all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita, censure che avevano valorizzato le dichiarazioni della teste Ferrara (secondo la quale Buffa aveva svolto un ruolo meramente tecnico) e le molteplici testimonianze che avevano indicato in Bosio l'amministratore effettivo della fallita e il gestore dei contratti, dei beni e del denaro (la stessa Ferrara, il notaio Galliano, il legale Cerutti, Sciandivasci, Moschini, che aveva riferito di essere stata portata in azienda proprio da Bosio). Con riferimento all'imputazione di bancarotta per distrazione, il gravame aveva sottolineato, richiamando le dichiarazioni della Moschini, che solo dopo i fatti il ricorrente era venuto a conoscenza della vendita, effettuata a tutto ed unico vantaggio di Bosio e della sua società. Quanto all'imputazione di bancarotta documentale, l'appello, per un verso, aveva richiamato le dichiarazioni del teste Ferrara, che aveva riferito della consegna della contabilità a Bosio e a Heredia, e, per altro verso, aveva dedotto l'assenza del dolo in capo a Buffa, che non aveva alcun interesse a danneggiare i creditori. La sentenza impugnata si era sottratta al compiuto esame dei motivi di appello: nessuna delle dichiarazioni richiamate dall'appellante era stata puntualmente presa in considerazione, nessuno dei dati fattuali dedotti con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione era stata oggetto di esame da parte del giudice di appello e neppure i rilievi formulati a proposito della bancarotta documentale erano stati adeguatamente vagliati dalla sentenza impugnata. Pertanto, assorbite le ulteriori censure, veniva disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. 4. La Corte di appello di Torino con sentenza del 10 settembre 2021, giudicando in sede di rinvio, ha ridotto ad anni tre e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a Buffa in relazione ai reati di cui al capo a) - limitatamente alla distrazione di 300.000 euro - ed al capo b), ha fissato in anni tre la durata della pena accessoria speciale applicata al Buffa, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato sub c), confermando per il resto la sentenza impugnata. 5. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto nuovo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo della sentenza di appello con il quale è stata ritenuta provata la responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo a), sotto il profilo dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo.Il ricorrente inoltre lamenta il vizio del travisamento delle prove e l'omesso esame di prove decisive ai fini della decisione. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo della sentenza di appello con il quale è stata ritenuta provata la responsabilità del Buffa per fatti di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo b) della rubrica sotto il profilo dell'elemento oggettivo, della commissione da parte del Buffa e dell'elemento soggettivo. 5.3. Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza ed errata applicazione degli artt.216, comma 1 n.2, e 217, comma 2, R.d. n.267/1942, con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo b) della rubrica ritenuti come fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale anziché bancarotta semplice documentale, nonché il vizio di motivazione sul punto. 5.4. Infine, con l'ultimo motivo, il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale per inosservanza ed erronea applicazione degli artt.62-bis e 133 cod. pen., con riferimento alla determinazione della pena ed il vizio di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto alla determinazione della pena finale nonché per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. 1. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n.48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). 2. Ciò posto, con riferimento al primo motivo, si evidenzia che la Corte territoriale ha spiegato, in maniera congrua e priva di vizi logici, le ragioni per cui ha ritenuto dimostrata la posizione di amministratore di fatto dell'odierno ricorrente richiamando il copioso ed univoco materiale probatorio dal quale è emerso che egli - anche successivamente alla cessione delle quote all'Heredia - aveva continuato a gestire [OSCURATO:SOCIETA]. e ad impartire direttive al personale. Al riguardo va poi ricordato che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore privo di delega per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - in guisa di dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 1, n. 14783 del 9/3/2018, Rv. 272614). Nel caso in esame tali elementi sono stati ravvisati, da parte della Corte di appello, dal ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente. Proprio con riferimento a tale aspetto, la Corte di merito ha fondato la propria opzione decisionale su molteplici "segnali di allarme", emergenti dall'ampio compendio probatorio acquisito al processo e in particolare: il ruolo di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. rivestito dal Buffa e, principalmente, la decisione di autorizzare l'alienazione del terreno, con conferimento alla Moschini della procura speciale per la vendita, nel corso di un'assemblea ordinaria della società [OSCURATO:SOCIETA]. tenutasi il 10 agosto 2009 alla quale, come risulta dai relativi verbali (allegati al ricorso) era presente il 100% del capitale sociale e, dunque, anche l'imputato poiché non è contestato che la società francese [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (titolare di circa il 30% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) fosse riconducibile al Buffa che era quindi ben consapevole della vendita del terreno il cui prezzo non è mai entrato nel patrimonio della società fallita. La Corte territoriale ha poi escluso che la presentazione della querela per truffa da parte del Buffa nei confronti del Bosio (titolate della società che aveva acquistato il terreno) permetta di escludere la sussistenza della responsabilità dell'imputato, considerato che la stessa era stata archiviata e che era stata anche respinta l'opposizione a detta archiviazione da parte dell'odierno ricorrente. Ne consegue che non sussiste il lamentato travisamento della prova poiché la sentenza impugnata ha motivato, in modo congruo e non illogico nel rispetto del disposto di cui all'art.627 cod. proc. pen., in ordine alla responsabilità del Buffa per il reato di cui al capo a) della rubrica confutando specificamente le singole censure mosse dall'imputato.3. Anche il secondo ed il terzo motivo (che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione) risultano infondati; invero la Corte di appello, con motivazione sempre adeguata e priva di vizi logici, ha ritenuto sussistente il reato sub b) sulla base delle emergenze processuali. In particolare ha evidenziato che, come desumibile dalla relazione ex art.33 I. fall., l'omessa tenuta della contabilità non ha reso possibile la ricostruzione della gestione della società fallita con il conseguente pregiudizio per i creditori. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, è stato dato rilievo alla posizione di amministratore di fatto dell'odierno ricorrente quotidianamente presente nei locali della società ed alla circostanza che la mancata tenuta delle scritture risale ad un'epoca anteriore alla cessione delle quote all'Hidalgo, dato che l'ultimo atto trovato dal curatore è stato il bilancio relativo all'anno 2007. A quanto sopra deve aggiungersi che la Corte di appello ha dato rilievo, sul punto, alla deposizione della teste Ferrara (impiegata della società fallita), la quale aveva rappresentato all'imputato le sue preoccupazioni circa il fatto che nessuno si curasse della contabilità ed a cui l'odierno ricorrente aveva replicato che di essa avrebbero dovuto occuparsi i nuovi amministratori. Ciò conferma la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa l'omessa tenuta delle scritture, pur sussistendo il suo obbligo giuridico quale amministratore di fatto. Infondate risultano poi le censure relative alla qualificazione del reato sub b) che secondo la difesa andrebbe intesa come bancarotta semplice; invero la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2018, Rv. 274630). Nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato, in modo adeguato e non contraddittorio, che il dolo generico del Buffa si desume dal fatto che egli - nonostante fosse amministratore di fatto - aveva volontariamente omesso la tenuta delle scritture con la consapevolezza del pregiudizio ai creditori della società legato alla impossibilità di ricostruire le vicende di [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Infine deve respingersi anche il motivo di ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e la misura della pena irrogata. Invero, con riferimento alle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, la sentenza impugnata ha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi per i quali ha ritenuto di giungere ad un bilanciamento tra le circostanze, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. Quanto alla pena, nel caso in cui essa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale (come avvenuto nella fattispecie), non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena stessa (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/1/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/5/2007, Ruggieri, Rv. 237402; Sez. 2, n. 43596 del 7/10/2003, Iunco, Rv. 227685). 5. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento de