Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 31927/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, conprovvedimento in data 25 febbraio 2026 ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna di XXXXXXXXXXXXXXXemesse dal Tribunale di Milano il 15 febbraio 2023 e la sentenza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 aprile 2022 e harideterminato la pena complessiva in anni due, mesi due e giorni quindici direclusione.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia esponendo due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 671 cod. proc. pen e81 cod. pen. e vizio di motivazione in punto a revoca della sospensionecondizionale della pena.Lamenta il ricorrente che gli aumenti determinati per i reati satellite sianodel tutto immotivatamente sproporzionati ed inoltre ciò, essendo la pena unitariasuperiore a due anni di reclusione, ha comportato la revoca del beneficiosospensivo in precedenza concesso.Rileva come il cumulo giuridico e il cumulo materiale delle pene abbiano unadifferenza minima, elidendo così la ratio di favor del cumulo giuridico.In particolare, rileva che per il medesimo reato di lesioni di lieve entità, tregiorni di prognosi ciascuna, la pena in aumento è stata determinata in un caso incinque mesi di reclusione e nell’altro in un mese di reclusione2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per inosservanza delbis in idem sostanziale.Il dato circostanziale aggravatorio della presenza dei minori è stato valutato,sia nella pena inflitta dal giudice della cognizione, sia nel calcolo della pena incontinuazione dal giudice dell’esecuzione, con una inaccettabile duplicazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato.1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva,oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite. (Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01; Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 : la Corte ha precisato che il grado diimpegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).Nel caso in esame la peculiarità è che il Giudice dell’esecuzione, a fronte didue fatti identici per gravità - si tratta in entrambi i casi di lesioni a fronte dellequali è stata indicata una prognosi di tre giorni -, per modalità commissive e percontesto spazio temporale - le lesioni sono state cagionate ai suoceri quasicontestualmente - ha inflitto in aumento in un caso la pena di cinque mesi direclusione e nell’altro di un mese, senza motivare in alcuna maniera le ragioni ditale differente diversità di trattamento.Appare evidente, dunque, che, proprio in ragione di tale determinazione, ilGiudice avrebbe dovuto dare conto e ragione di tale decisione per consentire divalutare la correttezza del ragionamento logico giuridico che lo ha portato ad unaconclusione che, proprio in ragione della mancanza di argomentazioni asostegno, sembra incongrua.E’ evidente che laddove venga superato il limite dei due anni di reclusione larevoca del beneficio sospensivo consegue ex lege; tale doglianza è stataavanzata a sostegno della doglianza principale che, come già detto, va accolta,relativa alla carenza di motivazione circa l’entità degli aumenti che hannoportato, nella loro complessiva determinazione alla conseguenza ex lege dellarevoca del beneficio sospensivo.1.2 Il secondo motivo è infondato.Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia valutato, nella determinazionedella pena in continuazione per i reati satellite, la circostanza della presenza delminore, già considerata quale elemento aggravatore dal giudice della cognizione,con riferimento al reato principale di maltrattamenti in famiglia.Ma ciò è del tutto corretto, poiché, come statuito da questa Corte in tema didivieto di "bis in idem", il giudicato non può formarsi su una circostanzaaggravante, sicché da una precedente sentenza che abbia riconosciuto lacircostanza non scaturisce il divieto di giudicare, come autonomo reato,l'accadimento storico sotteso a quella stessa circostanza. (Sez. 5, n. 7265 del11/12/2025, dep. 2026, I., Rv. 289460 - 01); al contrario, infatti, si è affermatoche la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente conriferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenzialirelative alla condotta, all'evento e al relativo nesso causale. (Sez. 1, n. 42630del 27/04/2022, Pg, Rv. 283687 - 01).Quindi, la valutazione della medesima circostanza, medesima in astratto, manel concreto differente, poiché le condizioni che hanno aggravato i reati dimaltrattamenti da un lato e di lesioni dall’altro, sono giocoforza differenti inconcreto, non ha comportato alcuna duplicazione sanzionatoria, nessun elementodi disvalore afferente al medesimo fatto, infatti, è stato valutato due volte.2.

In ragione di quanto affermato il provvedimento impugnato deve essereannullato limitatamente all’aumento di pena determinato in continuazione per lelesioni personali, con rigetto nel resto del ricorso.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali".

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena percontinuazione relativo ai reati di lesioni personali con rinvio per nuovo giudiziosul punto al Tribunale di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, conprovvedimento in data 25 febbraio 2026 ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna di XXXXXXXXXXXXXXXemesse dal Tribunale di Milano il 15 febbraio 2023 e la sentenza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 aprile 2022 e harideterminato la pena complessiva in anni due, mesi due e giorni quindici direclusione.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia esponendo due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 671 cod. proc. pen e81 cod. pen. e vizio di motivazione in punto a revoca della sospensionecondizionale della pena.Lamenta il ricorrente che gli aumenti determinati per i reati satellite sianodel tutto immotivatamente sproporzionati ed inoltre ciò, essendo la pena unitariasuperiore a due anni di reclusione, ha comportato la revoca del beneficiosospensivo in precedenza concesso.Rileva come il cumulo giuridico e il cumulo materiale delle pene abbiano unadifferenza minima, elidendo così la ratio di favor del cumulo giuridico.In particolare, rileva che per il medesimo reato di lesioni di lieve entità, tregiorni di prognosi ciascuna, la pena in aumento è stata determinata in un caso incinque mesi di reclusione e nell’altro in un mese di reclusione2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per inosservanza delbis in idem sostanziale.Il dato circostanziale aggravatorio della presenza dei minori è stato valutato,sia nella pena inflitta dal giudice della cognizione, sia nel calcolo della pena incontinuazione dal giudice dell’esecuzione, con una inaccettabile duplicazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato.1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva,oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reatisatellite. (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01; Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 : la Corte ha precisato che il grado diimpegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).Nel caso in esame la peculiarità è che il Giudice dell’esecuzione, a fronte didue fatti identici per gravità - si tratta in entrambi i casi di lesioni a fronte dellequali è stata indicata una prognosi di tre giorni -, per modalità commissive e percontesto spazio temporale - le lesioni sono state cagionate ai suoceri quasicontestualmente - ha inflitto in aumento in un caso la pena di cinque mesi direclusione e nell’altro di un mese, senza motivare in alcuna maniera le ragioni ditale differente diversità di trattamento.Appare evidente, dunque, che, proprio in ragione di tale determinazione, ilGiudice avrebbe dovuto dare conto e ragione di tale decisione per consentire divalutare la correttezza del ragionamento logico giuridico che lo ha portato ad unaconclusione che, proprio in ragione della mancanza di argomentazioni asostegno, sembra incongrua.E’ evidente che laddove venga superato il limite dei due anni di reclusione larevoca del beneficio sospensivo consegue ex lege; tale doglianza è stataavanzata a sostegno della doglianza principale che, come già detto, va accolta,relativa alla carenza di motivazione circa l’entità degli aumenti che hannoportato, nella loro complessiva determinazione alla conseguenza ex lege dellarevoca del beneficio sospensivo.1.2 Il secondo motivo è infondato.Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia valutato, nella determinazionedella pena in continuazione per i reati satellite, la circostanza della presenza delminore, già considerata quale elemento aggravatore dal giudice della cognizione,con riferimento al reato principale di maltrattamenti in famiglia.Ma ciò è del tutto corretto, poiché, come statuito da questa Corte in tema didivieto di "bis in idem", il giudicato non può formarsi su una circostanzaaggravante, sicché da una precedente sentenza che abbia riconosciuto lacircostanza non scaturisce il divieto di giudicare, come autonomo reato,l'accadimento storico sotteso a quella stessa circostanza. (Sez. 5, n. 7265 del11/12/2025, dep. 2026, I., Rv. 289460 - 01); al contrario, infatti, si è affermatoche la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente conriferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenzialirelative alla condotta, all'evento e al relativo nesso causale. (Sez. 1, n. 42630del 27/04/2022, Pg, Rv. 283687 - 01).Quindi, la valutazione della medesima circostanza, medesima in astratto, manel concreto differente, poiché le condizioni che hanno aggravato i reati dimaltrattamenti da un lato e di lesioni dall’altro, sono giocoforza differenti inconcreto, non ha comportato alcuna duplicazione sanzionatoria, nessun elementodi disvalore afferente al medesimo fatto, infatti, è stato valutato due volte.2. In ragione di quanto affermato il provvedimento impugnato deve essereannullato limitatamente all’aumento di pena determinato in continuazione per lelesioni personali, con rigetto nel resto del ricorso.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena percontinuazione relativo ai reati di lesioni personali con rinvio per nuovo giudiziosul punto al Tribunale di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31927/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris