CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione dellespese sostenute nel grado;lette le richieste del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per l’annullamento dellasentenza del 5 giugno 2025 della Corte di appello di Torino che ha confermato lacondanna alla pena (principale) di quattro anni e quattro mesi di reclusione (oltrele pene accessorie di cui agli artt. 29 e 609-nonies cod. pen.) irrogata consentenza del 9 aprile 2024 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diTorino, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per ilreato di cui agli artt. 81, secondo comma, 609-bis, comma primo, aggravato aisensi dell’art. 609-ter, comma secondo, cod. pen., a lui ascritto per avercostretto la figlia, all’epoca minore degli anni quattordici (n. 18 settembre 2006),della propria compagna a subire atti sessuali (baci in bocca, toccamenti delleparti intime, rapporti sessuali completi). I fatti sono contestati come commessitra l’anno 2017 e l’anno 20201.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionein relazione alla erronea qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 609-bis, 609-ter cod. pen., piuttosto che 609-quater cod. pen.Osserva, al riguardo, che dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte diappello non emergono modalità costrittive, né forme di violenza fisica o morale,né abuso di autorità, né inganno né induzione. Inoltre, la persona offesa, purinfraquattordicenne, non ha mai manifestato opposizione né si è trovata in unasituazione di oggettiva costrizione psichica. La Corte di appello - prosegue - hasostanzialmente escluso che l'imputato avesse abusato delle condizioni diinferiorità fisica o psichica della persona offesa o che avesse posto in essere unaforma di costrizione fisica nei suoi confronti chiarendo al contempo che non visarebbe alcuna necessità di ipotizzare tali condotte mancando comunque unaforma di consenso. Lamenta, per un primo profilo, come sia illogico econtraddittorio accostare gli atti repentini a quelli ripetuti mal conciliandosi ilconcetto di atto repentino con quello della ripetitività (e dunque prevedibilità)delle condotte. Aggiunge, per un secondo profilo, che la Corte di appello equiparala mancata espressa manifestazione di consenso della vittima al dissenso agli attisessuali in base alla differenza di età tra vittima e imputato ed alle caratteristichedei rapporti sessuali intercorsi tra le parti. In realtà, ribadisce, non vi è mai stataalcuna forma di costrizione, nemmeno sotto forma degli atti "repentini" e,soprattutto, non vi è mai stata alcuna esternazione di dissenso da parte dellapersona offesa, come emerge dalle dichiarazioni rese da quest'ultima davanti allapolizia giudiziaria e davanti al Gip in sede di incidente probatorio. In assenza dicondotte concretamente costrittive o di induzione ingannevole o abusiva, lacondotta sessuale posta in essere con persona infraquattordicenne integraesclusivamente l'autonomo reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. e non quellodi violenza sessuale.Deduce, altresì, la illogicità e la manifesta contraddittorietà dellamotivazione nella parte in cui, da un lato esclude ogni condotta costrittivaesplicita o manifestazioni di dissenso, dall’altro qualifica la condotta comeviolenza sessuale sulla base della sola giovane età della vittima e dellacircostanza che l’imputato non avrebbe potuto desumere il consenso dagli attisessuali compiuti. Sennonché, afferma, il vizio del consenso conseguente allainferiorità dovuta all’età infraquattordicenne della vittima costituisce la ratio dellaincriminazione della condotta tipizzata dall’art. 609-quater cod. pen. e non puòcostituire argomento per ritenere integrato il delitto di cui all’art. 609-bis cod.pen. aggravato dall’età infraquattordicenne della vittima.1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione del principio di correlazionetra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen. e conseguente violazionedel diritto di difesa essendo stato condannato per fatti (“atti repentini”) nonoggetto di contestazione, contemplando la rubrica la materiale imposizione di attisessuali.2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.3. La parte civile, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con notescritte del 21 gennaio 2026 ha concluso chiedendo la conferma della sentenzaimpugnata, con vittoria di spese da distrarre a favore dello Stato.4.Con note scritte del 16 gennaio 2026, il difensore del ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.Nel disattendere gli analoghi rilievi difensivi oggetto dell’odierno primomotivo, la Corte di appello ha escluso che l’imputato avesse “subito” l’iniziativadella figlia infraquattordicenne della compagna facendo riferimento proprio alledichiarazioni rese dalla ragazzina in sede di incidente probatorio nel corso delquale aveva riferito di aver subito le iniziative sessuali dell’imputato che non solonon aveva mai chiesto il suo consenso ma che, anzi, in una occasione l’avevapenetrata mentre ella piangeva.Il ricorrente se ne duole sostenendo che nella dinamica dei fatti non vi è maistata costrizione e che la ragazzina non aveva mai manifestato alcunaopposizione agli atti “repentini e ripetuti”, non mancando di sottolinearel’inconciliabilità logica tra atto repentino e atto ripetuto (l’atto ripetuto, afferma,non può essere repentino).Le deduzioni difensive, che si nutrono di inammissibili richiami al contenutodi prove dichiarative delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento,sono manifestamente infondate.In disparte la circostanza che, come detto, almeno in un caso la ragazzaaveva pianto durante l’atto sessuale, costituisce principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, in tema di violenza sessuale,l'elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto onella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, siconfigura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiutiimprovvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterneprevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nelcaso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorchè viziato, o daldissenso in ogni caso manifestabile. (Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J., Rv.260985 - 01; Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932 - 01; Sez. 3, n.6340 del 01/02/2006, Giuliani, Rv. 233315 - 01; Sez. 3, n. 6945 del27/01/2004, M., Rv. 228493 - 01; Sez. 7, n. 944 del 12/12/2025, dep. 2026, T.,non mass.; Sez. 7, n. 38865 del 14/11/2025, L., non mass.).Si tratta di insegnamento che costituisce declinazione pratica del principiosecondo il quale integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale nonsoltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altruirealizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anchequella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in formatacita, della persona offesa, come nel caso - per esempio - in cui la stessa nonabbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (Sez.3, n. 22127 del 23/06/2016, dep. 2017, S., Rv. 270500 - 01), così chel'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delittodi violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisitoesplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in unerrore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, S., Rv.272074 - 01; Sez. 3, n. 17210 del 10/03/2011, I, Rv. 250141 - 01; Sez. 3, n.49597 del 09/03/2016, S., Rv. 268186 - 01, secondo cui, ai fini della sussistenzadell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agenteabbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato ilconsenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suocarico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione deldissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi ildubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso incui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise epositive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa).Il mancato dissenso non è dunque elemento strutturale della fattispecieperché presuppone il persistente consenso all’atto sessuale della vittima e,dunque, in ultima analisi, una presunzione di consenso che onera quest’ultimadella necessità di esprimersi contro l’atto sessuale dopo che la sua libertà è giàstata violata. Il diritto alla libertà sessuale, come qualunque diritto inviolabiledella persona, non può essere costruito in termini relativi; la sua assolutezza nontollera opzioni ermeneutiche che ne presuppongono la violazione. Il diritto allalibertà sessuale precede l’azione delittuosa e pretende il suo rispetto imponendoomissioni (un non facere), non suggerendo azioni (un facere subordinato almancato dissenso).Non vi è alcuna violazione del principio di legalità e tipicità, né estensionedella fattispecie a condotte in essa non previste: la mancanza del consensoall’atto sessuale da parte dell’infraquattordicenne costituisce elemento tipico delreato di cui all’art. 609-bis cod. pen. non di quello di cui all’art. 609-quater cod.pen.dalla Corte di appello, il consenso non poteva essere presunto in un contesto nelquale l’imputato aveva 57/60 anni e la vittima 9/11 e gli atti sessuali erano statiposti in essere in condizioni nelle quali la richiesta di aiuto sarebbe stataassolutamente inutile.Non ha inoltre fondamento la tesi difensiva della incompatibilità tra naturarepentina dell’atto e la sua ripetizione. In disparte il fatto che nel caso di speciegli atti repentini sono stati posti in essere in tempi diversi tra loro, la ripetutaviolazione della libertà sessuale non legittima la presunzione del consenso all’attosuccessivo; il gesto repentino non legittima la sua ripetizione a fronte del silenziodella vittima: il silenzio è neutro, la violenza dell’atto resta.Nel resto, le deduzioni difensive sono inammissibilmente fattuali perchénemmeno dedotto il travisamento, sicché l’utilizzo in questa sede delledichiarazioni rese dalla vittima per supportare la tesi difensiva con una diversaversione dei fatti non è ammissibile.3.Il secondo motivo è manifestamente infondato.La rubrica imputa al ricorrente la “violenza consistita nell’imporrematerialmente gli atti”, costringendo la minore “a subire atti sessuali da lei nonrichiesti e non voluti”.Alla luce delle considerazioni svolte in sede di esame del primo motivo, èagevole osservare che l’atto repentino si caratterizza proprio per la materialeimposizione alla vittima di un atto sessuale non voluto.Nè in ogni caso sussiste la dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.alla luce del consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, peraversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoielementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesiastratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddettonon va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" delprocesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619).Il ricorrente, attraverso l'"iter" del processo, è venuto a trovarsi nellacondizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell’imputazione (Sez. U, n.36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619 - 01; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv.284846 - 04; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099 - 01,secondo cui il fatto deve essere inteso come episodio della vita umana, rispettoal quale l’imputato non abbia potuto difendersi) non risultando che sia statocontattato per fatti totalmente estranei alla rubrica ed avulsi dal contestoprobatorio al quale ha avuto accesso anche nella scelta del rito abbreviato.4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché delversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissaequitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modoesercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, diaumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopra indicate.Alla detta declaratoria consegue anche la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Torino conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.