CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/01/2021 della corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa Manila di Nardo che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2021, la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del 10 settembre 2019 con la quale il tribunale di Gela aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli art. 110 cod. pen. 5 Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, prospettando un motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si contesta la qualifica attribuita al ricorrente di amministratore di fatto, siccome elaborata con motivazione illogica, non coerente con gli elementi probatori emersi nel giudizio e con gli indirizzi giurisprudenziali, laddove evidenziano come l'esercizio della funzione di amministratore di fatto richieda l'effettuazione, in modo continuativo e significativo, dei relativi poteri tipici, di cui sarebbero sintomatiche talune circostanze esemplificate in ricorso, quali l'affidamento di deleghe, la diretta partecipazione alla vita societaria, l'assenza dell'amministratore di diritto, sconosciuto ai dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia. Sarebbe viziata, altresì, la motivazione nella parte in cui, nonostante un dato favorevole al ricorrente, quale l'esclusione in capo allo stesso di poteri gestionali, alla luce del parere del teste coordinatore dell'accertamento tributario, si è comunque formulato un giudizio di condanna. Con omessa valutazione, quindi, del predetto dato. 4. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha valorizzato plurimi dati sintomatici della effettiva gestione, da parte del ricorrente, della [OSCURATO:SOCIETA], azienda cui inerisce l'omessa dichiarazione annuale di cui al capo di imputazione, quali: l'apertura dei conti correnti e la gestione dei relativi flussi finanziari, la presenza del ricorrente in occasione della verifica fiscale, con consegna agli investigatori dei carnet di assegni della società, la collocazione della sede della Tecma presso lo stesso indirizzo della sede di un'altra società formalmente riconducibile al Caci, che non poteva operare autonomamente per motivi economici. Inoltre, dato altrettanto significativo, non sono emerse specifiche tracce di attività gestionali svolte dall'amministratore di diritto della citata Tecma. Si tratta, in altri termini, di elementi rivelatori, in maniera inequivoca, di una gestione personale ed esclusiva della società .indicata, siccome delineanti la figura di un unico soggetto dotato di strumenti di chiara gestione negoziale ed amministrativa, confortata dalla assenza di ogni riferimento all'amministratore di diritto, e come tale dunque, il linea con l'indirizzo per cui, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez..5 - n. 45134 del 27/06/2019 Rv. 277540 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il