CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 28965/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo che la carenza della condizione di procedibilità, per assenza di manifestazione della volontà punitiva nella denuncia di furto della vettura esposta alla pubblica fede, non si confronta con la autorevole giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta modifica della procedibilità con l'introduzione della necessità querela non rileva in sede di legittimità se il ricorso - come nel caso in esame - non è idoneo ad incardinare il rapporto processuale (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, R.v. 273551 - 01); considerato che il motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod, pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crirninogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda, in particolare, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] P