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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06044/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la re19zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; S letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto oltre che generici e privi di un effettivo confronto con la decisione gravata, si sono rivelati meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione al giudizio di responsabilità alla luce della situazione in fatto riscontrata (si vedano le considerazioni spese alla pagina 3), sia in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti atipiche ( si considerinoi le indicazioni spese al punto 2 della motivazione, tali da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la re19zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; S letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto oltre che generici e privi di un effettivo confronto con la decisione gravata, si sono rivelati meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione al giudizio di responsabilità alla luce della situazione in fatto riscontrata (si vedano le considerazioni spese alla pagina 3), sia in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti atipiche ( si considerinoi le indicazioni spese al punto 2 della motivazione, tali da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 06044/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris