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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 27132/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, del Giudice di Pace di Foggia che ha riconosciuto responsabile l'imputata per il reato di minaccia; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la decorrenza del termine prescrizionale in data antecedente alla pronuncia, è manifestamente infondato poiché, come risulta dagli atti processuali, le sospensioni ex art. 159 cod. peri. da computare sono pari a 552 giorni e, pertanto, la prescrizione è maturata in data successiva alla sentenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, del Giudice di Pace di Foggia che ha riconosciuto responsabile l'imputata per il reato di minaccia; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la decorrenza del termine prescrizionale in data antecedente alla pronuncia, è manifestamente infondato poiché, come risulta dagli atti processuali, le sospensioni ex art. 159 cod. peri. da computare sono pari a 552 giorni e, pertanto, la prescrizione è maturata in data successiva alla sentenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 I
Sentenza Cassazione n. 27132/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris