CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 09756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 settembre 2021, e depositata in data 8 ottobre 2021, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in sede di riesame, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti i rifiuti, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono innanzitutto i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di: -) abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in qualità di responsabile di ente, ex artt. 256, commi 1, lett. a), e 2, e 256-bis, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 1); -) combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 2). Sempre secondo il Tribunale, sussistono esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata autorizzazione a partecipare all'udienza davanti al Tribunale del riesame. Si deduce che l'udienza ed il provvedimento di riesame sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, perché all'attuale ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari, non è stato consentito di partecipare all'udienza nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen., nonostante espressa richiesta. Si precisa che l'attuale ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva chiesto espressamente nell'istanza di riesame di comparire personalmente all'udienza, e che, però, non è stata mai disposta traduzione o autorizzazione a recarsi presso il Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che deduce la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza di riesame e del successivo provvedimento perché non è stata disposta la traduzione o l'autorizzazione a recarsi in Tribunale dell'indagato agli arresti domiciliari, che ne aveva fatto richiesta, è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Ad avviso del Collegio, occorre dare continuità al principio, affermato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta, all'udienza di riesame determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art.179 cod. proc. pen., dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale sull'istanza di riesame (così Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203771-01, nonché, per le più recenti massimate, Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, Halilaj, Rv. 267494-01, e Sez. 6, n. 21849 del 21/05/2015, Farina, Rv. 263630-01).A fondamento di tale conclusione, tuttavia, è indispensabile precisare, preliminarmente, un aspetto controverso nella più recente giurisprudenza di legittimità, e cioè che l'avviso all'indagato per l'udienza di riesame costituisce «citazione» prescritta a pena di nullità assoluta ed insanabile, a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. In effetti, l'omessa traduzione dell'indagato detenuto, che abbia fatto richiesta di partecipare all'udienza di riesame, o, in alternativa, l'omesso rilascio di autorizzazione al medesimo a recarsi in Tribunale, se sottoposto agli arresti domiciliari, in tanto può integrare una nullità assoluta ed insanabile, in quanto è sussumibile nella previsione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. Ora, l'omessa traduzione e l'omessa autorizzazione per consentire la partecipazione dell'indagato all'udienza di riesame, siccome non sono previste di per sé da alcuna specifica disposizione di legge come integranti una nullità assoluta, possono configurare tale patologia solo ritenendo le stesse un segmento giuridicamente indispensabile per considerare realizzata — invece che «omessa» — l'attività di «citazione» di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. E, quindi, in via ancora preliminare, occorre esaminare la questione se l'omesso avviso all'indagato per l'udienza di riesame integri una «omessa citazione dell'imputato» ex art. 179, comma 1, cit. 3. Si è detto che la questione relativa alla natura della nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato per l'udienza di riesame risulta oggetto di soluzioni divergenti in giurisprudenza. 3.1. Secondo un orientamento, recepito anche da risalenti decisioni delle Sezioni Unite, l'omissione dell'avviso all'indagato per l'udienza di riesame comporta una nullità assoluta ed insanabile (cfr., in particolare, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203771-01, per le misure cautelari personali, e Sez. U, n. 29 del 25/10/2000, Scarlino, Rv. 216960-01, per le misure cautelari personali, nonché, nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Ansi, Rv. 269698, e Sez. 1, n. 2020 del 28/03/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 204536-01, in tema di riesame personale, e Sez. 3, n. 9233 del 19/11/2015, dep. 2016, M., Rv. 266455-01, in tema di appello personale). Questo orientamento, sia pure incidentalmente, è stato recentemente richiamato come "diritto vivente" anche da Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028-01 (cfr., in particolare, in motivazione, § 3.6 e § 4), la quale, però, si è occupata del regime della nullità derivante dall'omessa citazione dell'imputato per l'udienza preliminare.A fondamento di questa soluzione ermeneutica, si osserva che l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame costituisce palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento. Si aggiunge, inoltre, che, l'indirizzo che nega l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. in caso di omesso avviso per l'udienza di riesame, «conduce, in buona sostanza, ad escludere, in radice, la configurabilità di una nullità assoluta nel procedimento di riesame; in tal modo, però, esso enuclea all'interno della disciplina generale dettata dall'art. 127 cod. proc. pen., da un lato, e dagli artt. 178 e 179 cod. 5 proc. pen., dall'altro, una classe di fattispecie — quelle relative al procedimento di riesame — la cui sottrazione alla stessa disciplina generale non trova riscontro nel dato normativo [...]» (così, specificamente, Sez. 5, n. 16224 del 2017, cit.). 3.2. Secondo altro indirizzo, che sembra invece prevalere nella giurisprudenza più recente, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza di riesame integra una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, la quale, se non eccepita, impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità (così, segnatamente: Sez. 2, n. 37615 del 05/07/2019, Scevola, Rv. 277515-01; Sez. 2, n. 3694 del 15/12/2015, dep. 2016, Spinella, Rv. 265785-01; Sez. 2, n. 16781 del '08/04/2015, Ragaglia, Rv. 263762-01). Questo indirizzo rappresenta, innanzitutto, che la nullità derivante dall'omesso avviso della data fissata per l'udienza in camera di consiglio, siccome non definita assoluta dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e siccome non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 cod. proc. pen. Osserva, inoltre, che il regime di tassatività delle nullità, posto dall'art. 177 cod. proc. pen., preclude letture "ampliative" del concetto di «citazione» di cui all'art. 179 cod. proc. pen., e, anzi, l'attrazione nell'alveo della nullità assoluta anche dell'ipotesi dell'omesso avviso di riesame implicherebbe una interpretazione analogica della disposizione appena citata. Espone, quindi, che l'avviso per l'udienza di riesame, la cui omissione determina nullità assoluta ed insanabile secondo Sez. U, n. 7697 del 2017, Amato, cit., non è assimilabile all'avviso per l'udienza preliminare sia perché questo è assimilabile ad una citazione per il giudizio e determina il sorgere di «importanti poteri processuali riservati alle scelte dell'imputato», sia perché il procedimento per il riesame promana da una richiesta dell'indagato. 3.3. Ad avviso del Collegio, risulta condivisibile la prima opzione ermeneutica, in forza della quale l'avviso all'indagato per l'udienza di riesame costituisce «citazione» prescritta a pena di nullità assoluta ed insanabile, a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.3.3.1. Occorre innanzitutto prere che il lessema «citazione» non ha, nemmeno nel sistema del codice di procedura penale, il significato esclusivo di chiamata in giudizio per rispondere, nel merito, di un'accusa concernente un reato. Come già evidenziato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, un «rilevante indice interpretativo» della latitudine semantica del lessema «citazione», proprio con riferimento alla disposizione di cui all'art. 179 cod. proc. pen., è offerto dalla stessa Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 2, G.U. n. 250 del 24/10/1988), ove a pag. 57 può leggersi «è rimasta insanabile la omessa citazione che va intesa come riferita non al solo dibattimento, ma anche a momenti diversi, come ad esempio, l'udienza preliminare»; invero, «[s]i tratta di un indizio interpretativo particolarmente autorevole, perché proveniente dallo stesso legislatore (art. 12 preleggi)» (così Sez. U, n. 7697 del 2017, Amato, cit., in motivazione, § 3.7). Sembra inoltre significativo, a conferma della ampiezza di significati del termine, che la parola «citazione», nella disciplina del codice di rito, è riferita anche ai testi, ai consulenti tecnici ed ai periti in relazione alla loro convocazione per il dibattimento (cfr. art. 468 cod. proc. pen.), e persino alle persone informate sui fatti, ai consulenti tecnici, agli interpreti ed ai custodi delle cose sequestrate con riguardo alla loro comparizione davanti al pubblico ministero (art. 377 cod. proc. pen.). 3.3.2. Deve escludersi, poi, che la disciplina della nullità assoluta ed insanabile sia inapplicabile perché l'«omessa citazione» che rileva nell'art. 179 cod. proc. pen. è riferita all'«imputato», o perché la disciplina per il giudizio di riesame richiama l'art. 127 cod. proc. pen., il quale, al comma 5, prevede la nullità per l'omesso avviso alle parti, senza specificarne la natura. Per quanto riguarda il primo profilo, è sufficiente rilevare che l'art. 61 cod. proc. pen. prevede l'estensione alla persona sottoposta alle indagini di tutti i diritti e le garanzie dell'imputato, e persino di ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito. Per quanto riguarda il secondo profilo, va osservato che la disciplina di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., non contiene alcuna precisazione sulla natura della nullità, ma questo silenzio non significa l'esclusione della configurabilità di nullità assolute ed insanabili. Invero, l'art. 127, comma 5, cit. contiene una norma generale, diretta a sanzionare violazioni di contenuto eterogeneo, come ad esempio anche l'omesso avviso alle persone interessate diverse dalle parti. Appare, quindi, ragionevole ipotizzare che detta disposizione, ai fini della qualificazione della natura della nullità, nulla statuisce perché presuppone l'operatività della disciplina generale in tema di nullità, contenuta nel Titolo VII del Libero II del codice di procedura penale. Né a tale conclusione sembra di ostacolo la non obbligatorietà della partecipazione del difensore all'udienza di riesame: l'art. 179 cod. proc. pen. prevede in via autonoma ed alternativa, impiegando la disgiuntiva «o», come fattispecie determinative di una nullità assoluta ed insanabile, la «omessa citazione dell'imputato» e «l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza». 3.3.3. Esclusa l'esistenza di ostacoli di ordine testuale o sistematico, deve poi evidenziarsi che l'applicazione della disciplina della nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 cod. proc. pen. in caso di omesso avviso all'indagato dell'udienza di riesame è la soluzione più coerente con i principi generali. Da un lato, se il sintagma «omessa citazione dell'imputato» è riferibile anche all'omesso avviso all'indagato dell'udienza preliminare, sarebbe necessario evidenziare serie ragioni sistematiche per sostenerne una interpretazione restrittiva. Dall'altro, come ripetutamente sottolineato in giurisprudenza, l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame costituisce palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento. E, come osservano anche le Sezioni Unite, nell'udienza di riesame «la valenza dell'autodifesa assume un rilievo talvolta anche superiore a quello della difesa tecnica», rendendo «evidente l'aspetto determinante della presenza dell'indagato nel giudizio camerale», in particolare perché: -) l'indagato può prospettare motivi nuovi all'udienza dinanzi al Tribunale; -) il Tribunale può annullare o riformare il provvedimento impugnato in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati, sicché «l'area delle prospettazioni difensive può ampliarsi notevolmente anche in relazione allo sviluppo dell'udienza»; -) il pubblico ministero e l'indagato possono produrre elementi nuovi in udienza (così Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203771-01). 4. Una volta precisato che l'omesso avviso all'indagato dell'udienza di riesame comporta una nullità assoluta ed insanabile, deve poi ribadirsi che la traduzione di tale soggetto, qualora sia detenuto e abbia fatto richiesta di partecipare all'udienza di riesame, o, in alternativa, essere autorizzato a recarsi in Tribunale senza scorta, costituisce un segmento costitutivo necessario della complessiva attività di «citazione» di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. In questo senso, infatti, depone il reiterato insegnamento delle Sezioni Unite. Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203771-01, osserva che «sia per la natura di fattispecie complessa da attribuire alla citazione dell'imputato o dell'indagato nella procedura camerale, sia per il carattere essenziale della sua presenza all'udienza, in particolare nel giudizio di riesame la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, deterrnin[a] la nullità' ' 6 (.( assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale del riesame». Ancor più analitiche sono le argomentazioni esposte da Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836-01). Questa pronuncia ha affermato che la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza. Per quanto di interesse ai fini in esame, la decisione appena indicata, dopo aver espressamente richiamato Sez. U, n. 40 del 1996, Carlutti, cit., rileva: «nell'ipotesi di indagato o imputato detenuto, la cui partecipazione all'udienza camerale è subordinata ad una positiva manifestazione di volontà in tal senso, l'ordine di traduzione e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l'avviso dell'udienza camerale e la sua notificazione, atti indefettibili della procedura diretta alla regolare costituzione del contraddittorio. Senza di essi, infatti, l'avviso non può svolgere in concreto l'unica funzione che gli è propria, quella della vocatio in iudicium, che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere. Di conseguenza, la citazione dell'imputato detenuto realizza un'unica fattispecie complessa, costituita dall'avviso, dalla dichiarazione di volontà dell'interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione, atti tutti da guardarsi, per il rapporto di stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, la vocatio in iudicium per la valida instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, determina la nullità assoluta e insanabile della udienza e della successiva pronunzia, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e art.179 cod. proc. pen.». 5. Il rilievo della nullità assoluta ed insanabile dell'udienza di riesame e del successivo provvedimento, determinato dalla omessa traduzione o autorizzazione a recarsi in Tribunale dell'indagato agli arresti domiciliari, che ne aveva fatto richiesta, impone di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio. Infatti, secondo quanto enunciato da Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203772-01, la nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (cfr., per analoghe affermazioni, Sez. U, n. 33540 del 27/(6/2001.. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219230-01, e Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, Zheng Z Vi, Rv. 279715-01). Il Tribunale di Caltanissetta, pertanto, provve