CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, per la parte che qui interessa, l'istanza avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Omar GIOVANNETTI volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i fatti giudicati con quattro sentenze (1. GUP Tribunale di Tivoli in data 9 aprile 2019; Corte appello Roma in data 19 febbraio 2020; 3. Tribunale Tivoli in data 5 marzo 2015; 4. Corte appello Roma in data 9 luglio 2021), evidenziando che per i fatti giudicati con la sentenza di cui al n. 1 era già stata rigettata dal giudice della cognizione la richiesta di riconoscimento della continuazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] GIOVANNETTI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione, già concessa dal giudice della cognizione per i fatti giudicati con le sentenze di cui ai nn. 2, 3 e 4, con i fatti giudicati dalla sentenza n. 1, trattandosi sempre di reati relativi agli stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato relativamente al diniego della continuazione. 1.1. È utile premettere che l'ordinanza impugnata ha provveduto, a seguito dell'istanza del Procuratore generale della Corte d'appello di Roma, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Omar GIOVANNETTI con la sentenza del Tribunale di Tivoli in data 10 marzo 2012, irrevocabile in data 12 maggio 2012, a seguito della condanna pronunciata con la sentenza di cui al n. 3; in merito a tale pronuncia non vi è ricorso. 1.2. Il ricorso è, invece, relativo al rigetto della istanza ex art. 671 cod. proc. pen. tra i fatti giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4. 2. Sulla questione della continuazione è bene premettere che, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al / / /7' momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984). 3. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha erroneamente interpretato l'istanza avanzata in sede esecutiva, nonostante il chiaro tenore della stessa, ritenendo che fosse rivolta alla unificazione "interna" dei reati giudicati dalla sentenza n. 1, mentre la stessa aveva per oggetto il riconoscimento della continuazione tra detti fatti e quelli giudicati con le altre tre sentenze, tutti già tra loro unificati dal giudice della cognizione con la sentenza dì cui al n. 4. 3.1. Ebbene, il riferimento alla impossibilità di unificare tra loro — per la negativa valutazione già compiuta in sede di cognizione — i reati in tema di armi e quelli in tema di stupefacenti giudicati con la sentenza n. 1, non è sufficiente ad escludere l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. tra ciascuno di detti fatti e quelli già unificati con la sentenza sub. 4. Occorre, cioè, procedere a una attenta disamina dei singoli reati onde verificare, così come richiesto dal condannato, la sussistenza dei dedotti indici di preventiva programmazione, ciò sotto la lente dei richiamati principi di diritto. 4. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa composizione, procederà, nell'assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, a nuova valutazione dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Co