CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGUARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Oristano del 2/3/2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 e giorni 20 di arresto per il delitto di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'affermazione di responsabilità per la contestata contravvenzione, nonché per la negazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt, 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifesta- mente infondati, già correttamente esclusa dal giudice d. merito la pretesa violazione di legge, ed insussistenti i denunciati vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché aderente all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]