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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 31625/2023

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pposizione a decreto di espulsione – convalida del correlato provvedimento di trattenimento Ud.13/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30076/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Internoe Questura di Torino -intimati – avverso il decreto del Giudice di pace di Torino n. 6359/2022 depositatoi l 20/5/2022 , a cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 1593/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Ferrarae M inistero dell’Interno, domiciliati in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difendeope legis - controricorrenti - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Ferrara n. 1799/2022 depositata il 6/7/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara che disponeva la sua espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Ferrara, dopo aver rilevato che il migrante era entrato in Italia via mare ed era stato soccorso da un mezzo della marina militare, constatava che il medesimo aveva fatto ingresso sul territorio nazionale seppur privo delle condizioni previste dal Regolamento n. 399/2016, osservava che la sua presenza risultava irregolare e riteneva che sussistessero, al momento dell’espulsione, i requisiti di legge che imponevano l’emanazione del relativo provvedimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso (rubricato al n. 1593/2023) per la cassazione di tale ordinanza, pubblicata in data 6 luglio 2022, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Ferrara e il Ministero dell’Interno.

3. Il predetto decreto di espulsione veniva eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento, non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, dato che le affermazioni del trattenuto non erano suffragate da alcuna prova.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso (rubricato al n. 30076/2022) per la cassazione di tale decreto, adottato in data 20 maggio 2022, articolando un unico motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese.

Considerato che:

5. L’art. 14 d. lgs. 286/1998 stabilisce che “q È evidente, perciò, la correlazione fra i due provvedimenti, dato che il trattenimento in tanto può essere adottato in quanto esista e sia legittima l’espulsione.

Un simile rapporto di correlazione induce a disporre la riunione del ricorso n. 1593/2023, relativo al procedimento di opposizione al decreto di espulsione, a quello iscritto al n. 30076/2022, che concerne, invece, il procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell’art. 14, comma 4, T.U.I., in ragione del rapporto di pregiudizialità esistente fra i due provvedimenti impugnati.

Infatti, l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro decisioni diverse, pronunciate in separati giudizi, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass.22631/2011, Cass. 14607/2007).

6. Il primo motivo del ricorso n. 1593/2023 denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 10 e 13 d. lgs. 286/98 e la conseguente manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione emesso nei confronti del migrante per erroneità dei suoi presupposti di fatto: il giudice di pace -in tesi – ha ignorato che oggetto dell’impugnazione non era la regolarità dell’ingresso o del soggiorno dello straniero nel territorio italiano, ma l’illegittimità del decreto di espulsione opposto, in ragione del fatto che lo stesso era stato adottato sulla base di un’erronea fattispecie normativa.

Infatti, si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero, mentre nel caso di specie, essendo stati fatti un controllo e un fotosegnalamento, a seguito di un’operazione di soccorso marittimo, l’espulsione non poteva essere adottata per questo specifico motivo.

7. Il motivo è fondato.

L'obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, exart. 13, comma 3, T.U.I., comporta che al suo interno sia chiaramente esposta la specifica situazione di fatto assunta a presupposto ed autorizzante l'espulsione, contestazione in fatto che costituisce elemento del tutto immutabile alla stregua del quale l'espellendo è in grado di apprestare le sue difese dinanzi al giudice dell'opposizione (Cass. 1828/2003); per questo motivo l'atto espulsivo deve ritenersi a carattere vincolato e resta escluso che il giudice possa e debba verificarne la legittimità procedendo ad accertare e valutare l'esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento (Cass. 9088/2003).

Pertanto, nel giudizio di cui agli artt. 13, comma 8, T.U.I. e 18 d. lgs. 150/2011, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia d'indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza, di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dalgiudice (Cass. 210/2005).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato registra espressamente (a pag. 2) che “il cittadino straniero, odierno ricorrente, è entrato sul T.N. via mare il 5.10.2016 ed è stato soccorso da un mezzo della [OSCURATO:PERSONA] italiana (circostanza incontestata)”.

Ora, ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in tanto si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero; quando, invece, il controllo sia stato effettuato e, ancorché erroneamente, non abbia evidenziato ostacoli all'ingresso dello straniero in Italia, non si versa più - salvo il caso in cui lo straniero si sottoponga ai controlli di frontiera, ma ciò faccia esibendo documenti falsificati - nell'ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato testo unico, potendo porsi il diverso problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 13, comma 2 (Cass. 22625/2017, Cass.20668/2005).

La pacifica effettuazione del controllo di frontiera e la conseguente inesistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto del provvedimento opposto non poteva che condurre il giudice a non confermare l’espulsione.

Giova, infine, sottolineare che il giudice adito in sede di opposizione all’espulsione, ove accerti l'insussistenza dell'ipotesi contestata all’interno del relativo decreto, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell'accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (Cass.24271/2008).

Rimaneva così precluso al giudice dell’opposizione constatare la condizione di irregolare presenza del migrante sul territorio nazionale, dato che il provvedimento di espulsione non era stato giustificato in ragione del ricorrere della diversa situazione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), T.U.I..

L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, cassata.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la dichiarazione d'illegittimità del decreto di espulsione.

8. Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida del trattenimento reso dal Giudice di pace di Torino ai sensi dell’art. 14 T.U.I..

Infatti, il trattenimento è condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento, essendo una misura sempre strumentale all’esecuzione di tale provvedimento che non potrebbe adottata allorché il medesimo sia da considerare nullo.

Il venir meno di una delle condizioni imprescindibili per procedere alla convalida del trattenimento (costituita dal fatto che Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi degli artt. 18, comma 4, d. lgs. 150/2011 e 14, comma 5, d. lgs. 286/1998) in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese.

Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito).

L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez.

U., 24413/2021).

Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.

P.Q.M.

La Corte riunisce il ricorso rubricato al n. 1593/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 30076/2022 R.G.; accoglie i ricorsi; cassa l'ordinanza del Giudice di pace di Ferrara in data 6 luglio 2022 e, decide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pposizione a decreto di espulsione – convalida del correlato provvedimento di trattenimento Ud.13/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30076/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Internoe Questura di Torino -intimati – avverso il decreto del Giudice di pace di Torino n. 6359/2022 depositatoi l 20/5/2022 , a cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 1593/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Ferrarae M inistero dell’Interno, domiciliati in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difendeope legis - controricorrenti - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Ferrara n. 1799/2022 depositata il 6/7/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara che disponeva la sua espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Ferrara, dopo aver rilevato che il migrante era entrato in Italia via mare ed era stato soccorso da un mezzo della marina militare, constatava che il medesimo aveva fatto ingresso sul territorio nazionale seppur privo delle condizioni previste dal Regolamento n. 399/2016, osservava che la sua presenza risultava irregolare e riteneva che sussistessero, al momento dell’espulsione, i requisiti di legge che imponevano l’emanazione del relativo provvedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso (rubricato al n. 1593/2023) per la cassazione di tale ordinanza, pubblicata in data 6 luglio 2022, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Ferrara e il Ministero dell’Interno. 3. Il predetto decreto di espulsione veniva eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento, non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, dato che le affermazioni del trattenuto non erano suffragate da alcuna prova. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso (rubricato al n. 30076/2022) per la cassazione di tale decreto, adottato in data 20 maggio 2022, articolando un unico motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese. Considerato che: 5. L’art. 14 d. lgs. 286/1998 stabilisce che “q È evidente, perciò, la correlazione fra i due provvedimenti, dato che il trattenimento in tanto può essere adottato in quanto esista e sia legittima l’espulsione. Un simile rapporto di correlazione induce a disporre la riunione del ricorso n. 1593/2023, relativo al procedimento di opposizione al decreto di espulsione, a quello iscritto al n. 30076/2022, che concerne, invece, il procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell’art. 14, comma 4, T.U.I., in ragione del rapporto di pregiudizialità esistente fra i due provvedimenti impugnati. Infatti, l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro decisioni diverse, pronunciate in separati giudizi, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass.22631/2011, Cass. 14607/2007). 6. Il primo motivo del ricorso n. 1593/2023 denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 10 e 13 d. lgs. 286/98 e la conseguente manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione emesso nei confronti del migrante per erroneità dei suoi presupposti di fatto: il giudice di pace -in tesi – ha ignorato che oggetto dell’impugnazione non era la regolarità dell’ingresso o del soggiorno dello straniero nel territorio italiano, ma l’illegittimità del decreto di espulsione opposto, in ragione del fatto che lo stesso era stato adottato sulla base di un’erronea fattispecie normativa. Infatti, si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero, mentre nel caso di specie, essendo stati fatti un controllo e un fotosegnalamento, a seguito di un’operazione di soccorso marittimo, l’espulsione non poteva essere adottata per questo specifico motivo. 7. Il motivo è fondato. L'obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, exart. 13, comma 3, T.U.I., comporta che al suo interno sia chiaramente esposta la specifica situazione di fatto assunta a presupposto ed autorizzante l'espulsione, contestazione in fatto che costituisce elemento del tutto immutabile alla stregua del quale l'espellendo è in grado di apprestare le sue difese dinanzi al giudice dell'opposizione (Cass. 1828/2003); per questo motivo l'atto espulsivo deve ritenersi a carattere vincolato e resta escluso che il giudice possa e debba verificarne la legittimità procedendo ad accertare e valutare l'esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento (Cass. 9088/2003). Pertanto, nel giudizio di cui agli artt. 13, comma 8, T.U.I. e 18 d. lgs. 150/2011, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia d'indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza, di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dalgiudice (Cass. 210/2005). Nel caso di specie il provvedimento impugnato registra espressamente (a pag. 2) che “il cittadino straniero, odierno ricorrente, è entrato sul T.N. via mare il 5.10.2016 ed è stato soccorso da un mezzo della [OSCURATO:PERSONA] italiana (circostanza incontestata)”. Ora, ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in tanto si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero; quando, invece, il controllo sia stato effettuato e, ancorché erroneamente, non abbia evidenziato ostacoli all'ingresso dello straniero in Italia, non si versa più - salvo il caso in cui lo straniero si sottoponga ai controlli di frontiera, ma ciò faccia esibendo documenti falsificati - nell'ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato testo unico, potendo porsi il diverso problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 13, comma 2 (Cass. 22625/2017, Cass.20668/2005). La pacifica effettuazione del controllo di frontiera e la conseguente inesistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto del provvedimento opposto non poteva che condurre il giudice a non confermare l’espulsione. Giova, infine, sottolineare che il giudice adito in sede di opposizione all’espulsione, ove accerti l'insussistenza dell'ipotesi contestata all’interno del relativo decreto, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell'accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (Cass.24271/2008). Rimaneva così precluso al giudice dell’opposizione constatare la condizione di irregolare presenza del migrante sul territorio nazionale, dato che il provvedimento di espulsione non era stato giustificato in ragione del ricorrere della diversa situazione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), T.U.I.. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la dichiarazione d'illegittimità del decreto di espulsione. 8. Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida del trattenimento reso dal Giudice di pace di Torino ai sensi dell’art. 14 T.U.I.. Infatti, il trattenimento è condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento, essendo una misura sempre strumentale all’esecuzione di tale provvedimento che non potrebbe adottata allorché il medesimo sia da considerare nullo. Il venir meno di una delle condizioni imprescindibili per procedere alla convalida del trattenimento (costituita dal fatto che Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi degli artt. 18, comma 4, d. lgs. 150/2011 e 14, comma 5, d. lgs. 286/1998) in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.M. La Corte riunisce il ricorso rubricato al n. 1593/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 30076/2022 R.G.; accoglie i ricorsi; cassa l'ordinanza del Giudice di pace di Ferrara in data 6 luglio 2022 e, decide
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