CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30334/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello di Perugia, quale giudice di rinvio, decidendo a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha adeguatamente riveduto il computo della pena, applicando le attenuanti riconosciute come prevalenti e riducendo la pena inflitta, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in peius; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 41520-26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3830/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30334/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30334/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello di Perugia, quale giudice di rinvio, decidendo a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha adeguatamente riveduto il computo della pena, applicando le attenuanti riconosciute come prevalenti e riducendo la pena inflitta, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in peius; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.MP.Q.M