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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29175/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del -Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 1 dicembre 2021 ha confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari Tribunale di Marsala del 22 gennaio 2020 (giudizio abbreviato), che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione oltre alle pene accessorie, con le circostanze attenuanti generiche, relativamente al reato di cui all'art. 2, d.

Igs. 74 del 2000, per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (IVA per euro 696,96) apparentemente relative ad un contratto di appalto di servizi, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale (anno di imposta 2016).

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 2, d.

Igs. 74/2000); carenza della motivazione sull'elemento oggettivo del reato.

La sentenza impugnata non ha correttamente valutato il contratto intercorrente tra la ditta Belice pasti, della quale il ricorrente è legale rappresentante, e la Cooperativa M & G multiservizi, con sede a Roma.

Quest'ultima ha svolto la funzione di agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo, autorizzata dall'ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro) dall'ottobre 2016 all'aprile 2017.

Tra i suoi vari clienti vi era anche la ditta Belice pasti.

Nel 2016 tra le due ditte veniva stipulato un contratto di appalto di servizi per le prestazioni presso la Belice pasti di due addetti al bancone per un periodo di mesi tre.

I pagamenti erano tutti tracciabili con l'annotazione delle cinque fatture nelle scritture contabili (Iva di soli 696,96 euroi al 22 %).

Per le sentenze di merito il contratto di appalto sarebbe in realtà una somministrazione di manodopera illecita (simulazione).

La sentenza applica analogicamente il concetto di operazione inesistente, ad una realtà giuridica che potrebbe essere alternativamente qualificata.

L'inesistenza del contratto di appalto sarebbe emersa dall'assenza di alcuni elementi tipici dEecontratto: organizzazione di mezzi; assunzione del rischio legato allo svolgimento delle attività lavorative; esercizio da parte dell'appaltatore di poteri direttivi, di gestione e di controllo disciplinare sui lavoratori.

Invece la mutevolezza della casistica del mondo del lavoro non può essere ridotta a schemi rigidi.

La stessa giurisprudenza del lavoro ha riconosciuto la liceità degli appalti di opere e servizi (Sez.

Lavoro n. 15693/2009, Rv. 609369).

La sentenza impugnata non tiene conto della realtà economica e delle difficoltà che incontra chi fa impresa di fronte ad esigenze di carattere temporaneo.

I due lavoratori forniti dalla Cooperativa M&G multiservizi in concreto godevano di una piena formazione professionale e gli stessi erano pienamente autonomi nella prestazione del loro servizio (i poteri della Belice pasti nei loro confronti erano ampiamente limitati).

Per la realizzazione della fattispecie del reato di cui all'art. 2, d.

Igs. 74 del 2000 dovrebbe esserci una diversità dei soggetti che realizzano l'operazione (inesistenza soggettiva) che nel caso non sussiste.

Inoltre, l'operazione risulta oggettivamente esistente.

La stessa Guardia di Finanza nei suoi accertamenti non pone in discussione la corrispondenza dei soggetti contraenti e la esistenza oggettiva delle operazioni, così come anche ritenuto dai giudici di merito.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, non manifestamente illogica e non contraddittoria rilevando come dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che la società M & G multiservizi, sebbene fosse autorizzata a stipulare contratti di somministrazione di manodopera, aveva invece stipulato con diversi suoi clienti (tra cui l'odierno ricorrente) "contratti di appalto di servizi fittizi dissimulanti somministrazione di manodopera"; le decisioni di merito evidenziano, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, che nel contratto in oggetto non vi "era alcun riferimento agli elementi tipici dell'appalto: organizzazione di mezzi; assunzione di rischio legato allo svolgimento delle prestazioni lavorative; esercizio da parte del presunto appaltatore di poteri direttivi, organizzativi, di controllo e disciplinari sui lavoratori.

Si era in sostanza trattato di una sostituzione di una dipendente con altri due lavoratori da inserire in azienda e da destinare a mansioni analoghe a quelle svolte dagli altri dipendenti dello stesso imprenditore".

In tal modo ricostruita la vicenda in giudizio, con una doppia conforme di merito, senza contestazioni concrete nel ricorso in cassazione (che si limita a contestare genericamente ed in fatto la valutazione del contratto/ prospettando una ricostruzione alternativa solo ipotetica), si deve confermare la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sul punto: "Integra il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale" (Sez. 3 - , Sentenza n. 45114 del 28/10/2022 Ud. (dep. 28/11/2022 ) Rv. 283771 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 11633 del 02/02/2022 Cc. (dep. 30/03/2022 ) Rv. 282985 - 0).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del -Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 1 dicembre 2021 ha confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari Tribunale di Marsala del 22 gennaio 2020 (giudizio abbreviato), che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione oltre alle pene accessorie, con le circostanze attenuanti generiche, relativamente al reato di cui all'art. 2, d. Igs. 74 del 2000, per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (IVA per euro 696,96) apparentemente relative ad un contratto di appalto di servizi, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale (anno di imposta 2016). 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 2, d. Igs. 74/2000); carenza della motivazione sull'elemento oggettivo del reato. La sentenza impugnata non ha correttamente valutato il contratto intercorrente tra la ditta Belice pasti, della quale il ricorrente è legale rappresentante, e la Cooperativa M & G multiservizi, con sede a Roma. Quest'ultima ha svolto la funzione di agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo, autorizzata dall'ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro) dall'ottobre 2016 all'aprile 2017. Tra i suoi vari clienti vi era anche la ditta Belice pasti. Nel 2016 tra le due ditte veniva stipulato un contratto di appalto di servizi per le prestazioni presso la Belice pasti di due addetti al bancone per un periodo di mesi tre. I pagamenti erano tutti tracciabili con l'annotazione delle cinque fatture nelle scritture contabili (Iva di soli 696,96 euroi al 22 %). Per le sentenze di merito il contratto di appalto sarebbe in realtà una somministrazione di manodopera illecita (simulazione). La sentenza applica analogicamente il concetto di operazione inesistente, ad una realtà giuridica che potrebbe essere alternativamente qualificata. L'inesistenza del contratto di appalto sarebbe emersa dall'assenza di alcuni elementi tipici dEecontratto: organizzazione di mezzi; assunzione del rischio legato allo svolgimento delle attività lavorative; esercizio da parte dell'appaltatore di poteri direttivi, di gestione e di controllo disciplinare sui lavoratori. Invece la mutevolezza della casistica del mondo del lavoro non può essere ridotta a schemi rigidi. La stessa giurisprudenza del lavoro ha riconosciuto la liceità degli appalti di opere e servizi (Sez. Lavoro n. 15693/2009, Rv. 609369). La sentenza impugnata non tiene conto della realtà economica e delle difficoltà che incontra chi fa impresa di fronte ad esigenze di carattere temporaneo. I due lavoratori forniti dalla Cooperativa M&G multiservizi in concreto godevano di una piena formazione professionale e gli stessi erano pienamente autonomi nella prestazione del loro servizio (i poteri della Belice pasti nei loro confronti erano ampiamente limitati). Per la realizzazione della fattispecie del reato di cui all'art. 2, d. Igs. 74 del 2000 dovrebbe esserci una diversità dei soggetti che realizzano l'operazione (inesistenza soggettiva) che nel caso non sussiste. Inoltre, l'operazione risulta oggettivamente esistente. La stessa Guardia di Finanza nei suoi accertamenti non pone in discussione la corrispondenza dei soggetti contraenti e la esistenza oggettiva delle operazioni, così come anche ritenuto dai giudici di merito. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, non manifestamente illogica e non contraddittoria rilevando come dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che la società M & G multiservizi, sebbene fosse autorizzata a stipulare contratti di somministrazione di manodopera, aveva invece stipulato con diversi suoi clienti (tra cui l'odierno ricorrente) "contratti di appalto di servizi fittizi dissimulanti somministrazione di manodopera"; le decisioni di merito evidenziano, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, che nel contratto in oggetto non vi "era alcun riferimento agli elementi tipici dell'appalto: organizzazione di mezzi; assunzione di rischio legato allo svolgimento delle prestazioni lavorative; esercizio da parte del presunto appaltatore di poteri direttivi, organizzativi, di controllo e disciplinari sui lavoratori. Si era in sostanza trattato di una sostituzione di una dipendente con altri due lavoratori da inserire in azienda e da destinare a mansioni analoghe a quelle svolte dagli altri dipendenti dello stesso imprenditore". In tal modo ricostruita la vicenda in giudizio, con una doppia conforme di merito, senza contestazioni concrete nel ricorso in cassazione (che si limita a contestare genericamente ed in fatto la valutazione del contratto/ prospettando una ricostruzione alternativa solo ipotetica), si deve confermare la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sul punto: "Integra il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale" (Sez. 3 - , Sentenza n. 45114 del 28/10/2022 Ud. (dep. 28/11/2022 ) Rv. 283771 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 11633 del 02/02/2022 Cc. (dep. 30/03/2022 ) Rv. 282985 - 0). P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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