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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29111/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi e di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del riesame cautelare, nell'ambito di procedimento in cui il GIP presso il Tribunale di Perugia aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui agli art.74, commi 1, 2 e 4, e 80 dPR 309/90 a carico di una serie di indagati di origine albanese e rumena e in particolare di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di una serie di ipotesi di concorso di persone nella detenzione, trasporto, acquisto e cessione di sostanza stupefacente, anche di ingente quantità di cui agli artt.73 e 80, comma 2 dPR 309/90, ha accolto la richiesta di riesame avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] annullando l'ordinanza genetica nella parte in cui aveva ravvisato la gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione al delitto associativo.

In parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l'ordinanza genetica limitatamente alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminosa, mentre veniva confermata la gravità indiziaria in relazione alle ipotesi di acquisto di sostanza stupefacente di cui al capo D), con sostituzione della misura cautelare detentiva con quella degli arresti domiciliari assistita dal dispositivo elettronico.

In parziale accoglimento della richiesta di riesame, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur rimanendo confermato il quadro indiziario ravvisato nei di lei confronti dal Gip di Perugia sia in relazione alla partecipazione al reato associativo, sia in relazione al concorso nei reati di cui ai capi e), f), g) e I).

3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della pubblica di Perugia e le difese degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il PM di Perugia ha proposto ricorso limitatamente alla statuizione con la quale era stata annullata l'ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] assumendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva in relazione agli elementi acquisiti al procedimento rappresentati dal contenuto di intercettazioni ambientali, nonché contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza di elementi di riscontro alle risultanze captative.

Richiamato il contenuto della motivazione dell'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale del riesame, pur dando atto dei rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con gi indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali era stato riconosciuto il vincolo associativo e la partecipazione a singoli 2reati concernenti il traffico di stupefacente, aveva escluso che la [OSCURATO:PERSONA] condividesse le finalità criminose, in quanto le intercettazioni telefoniche risultavano riferirsi a questioni relative alla gestione di attività di ristorazione, il Procuratore della Pepubblica denunciava la totale pretermissione di ulteriori spunti captativi dai quali risultava palese la interessenza della [OSCURATO:PERSONA] nelle illecite transazioni realizzate dai correi.

In particolare/ il Tribunale del Riesame aveva omesso di considerare due intercettazioni ambientali, peraltro valorizzate dal primo giudice, nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] veniva indicata dal [OSCURATO:PERSONA] quale il soggetto cui [OSCURATO:PERSONA], in quella occasione rifornito di stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] (progr.698 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) 1 avrebbe potuto eseguire il pagamento della merce; nonché la n.1498 del 29/09/2024 in cui il [OSCURATO:PERSONA], reduce da una serie di consegne di stupefacente, anch'esse documentate da progressivi telefonici, tra Perugia, Pietraia-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva raggiunto la [OSCURATO:PERSONA], alla quale consegnava una somma di denaro e le si rivolgeva con la frase "quando incassi sei contenta eh!". [OSCURATO:PERSONA] che in entrambe le suddette occasioni le vicende che avevano preceduto i riferimenti alla [OSCURATO:PERSONA] erano riconducibili a ipotesi di cessioni di sostanza stupefacente all'interno della provincia di Perugia e che in entrambe le occasioni la [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto incaricato ricevere il pagamento del corrispettivo delle cessioni, il PM assume la carenza motivazionale sul punto, anche sotto il paradigma del travisamento per omissione della prova di responsabilità.

Con un ulteriore argomento, posto a fondamento del terzo motivo di ricorso il PM si duole altresì di motivazione illogica e contraddittoria in quanto il Tribunale aveva del tutto svalutato la prova logica rappresentata dalla gravità indiziaria in relazione all'esistenza di un'associazione dedita al commercio di rilevanti partite di sostanza stupefacente in cui il marito della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) aveva assunto un ruolo dominante, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condividevano con la [OSCURATO:PERSONA] l'attività di ristorazione che costituiva altresì la copertura dell'illecita attività di traffico di sostanze stupefacenti, nonché base logistica e strumento di riciclaggio, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si era altresì occupata della ricerca di un legale a seguito dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e aveva manifestato disponibilità, anche finanziaria, per il trasferimento della moglie del [OSCURATO:PERSONA] in Albania, onde incontrare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza dell'art.292 cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art.73 dPR 309/90 contestato al capo D) della imputazione provvisoria e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale di Perugia sul punto.

Quanto al primo profilo assume che il Gip si era limitato a ricopiare gli elementi indiziari contenuti nella richiesta della misura cautelare senza farli seguire da alcuna 3autonoma valutazione critica delle ragioni per le quali aveva inteso aderire alla prospettazione accusatoria, se non con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto associativo, senza procedere ad alcun vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi.

Quanto al secondo punto, illogica era la motivazione del giudice del riesame il quale, chiamato a rendere conto della lacuna evidenziata al punto precedente, aveva ritenuto che la autonoma valutazione da parte del Gip degli elementi indiziari indicati dal PM vi era stata, facendo riferimento ad ulteriori passaggi dell'ordinanza cautelare con i quali era stata esclusa la gravità indiziarla nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad altre imputazioni (capi R e S) e rigettata la richiesta di sequestro preventivo in relazione al capo R), in sostanza operando una motivazione per esclusione, richiamando fatti diversi e diverse ipotesi di accusa, senza confrontarsi con i fatti in relazione ai quali il vizio di omessa autonoma valutazione del patrimonio indiziario era stato prospettato.

3.2.1. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 273, 292 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ciascuno degli episodi ad esso contestati nel capo d), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.

In relazione a ciascun episodio la difesa del ricorrente assume la mancanza, la equivocità e il travisamento del dato intercettivo (talvolta rappresentato da rumori di sottofondo e da una distorta interpretazione degli stessi), in assenza totale di riscontri oggettivi, in particolare di sequestri, di appostamenti o ulteriori elementi da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse presente agli incontri in cui vi era il passaggio di stupefacente, che la consegna si fosse perfezionata e che si trattasse di sostanza stupefacente.

3.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di ricorso.

3.3.1. Con il primo assume violazione degli artt 273 ss. cod. proc. pen. e dell'art.73 commi 1 e 6 dPR 309/90 e 110 cod. pen. in relazione agli artt. 192, 125, 127, 309, 291 e 292 cod. proc. pen., nonché agli artt. 13, 111 Cost. e 6 CEDU, nonché difetto di motivazione sul punto e travisamento della prova in relazione alla erronea ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza concernenti i reati fine contestati ai capi E), F), G) e L).

Omessa pronuncia su specifici e assorbenti motivi di gravame, con conseguente nullità del provvedimento impugnato.

In relazione a ciascuna di tali contestazioni, in cui a [OSCURATO:PERSONA] viene contestato di avere accompagnato il marito, [OSCURATO:PERSONA] in macchina, unitamente ad altri asseriti sodali in viaggi finalizzati alla realizzazione di illecite transazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, riconoscendo alla stessa 4un concorso nella illecita attività dei sodali quantomeno di supporto ed ausilio del marito di volta in volta desunto da alcuni commenti intercettati, ovvero dalla lettura ìo dall'invio di messaggi nell'interesse del marito, ovvero da una rassicurante presenza di coppia, ovvero da manifestazioni di preoccupazione nell'incrociare veicoli delle forze dell'ordine, la ricorrente da un lato assume che il Tribunale del riesame aveva omesso di esaminare le deduzioni articolate dalla difesa in apposita memoria difensiva e dall'altra rappresenta la palese insufficienza e contraddittorietà di tali elementi a riscontro di una partecipazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] alle illecite transazioni, risolvendosi la sua condotta nella mera inerte presenza all'interno del veicolo.

3.3.2. Con un ulteriore motivo di ricorso, con la stessa intitolazione del motivo precedente ma con espresso riferimento, quanto alla violazione di legge, anche all'art.74, commi 1, 3, 4 e 80 dPR 309/90 in relazione al quale, pure, era stata ravvisata la gravità indiziaria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima lamenta la carenza motivazionale per essere stata esclusa la ipotesi di connivenza non punibile nella condotta tenuta dall'indagata, accompagnata dalla mancata considerazione degli argomenti introdotti sul punto dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] nei motivi di gravame.

Assume, con tale articolazione, che se pure la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata consapevole delle illecite transazioni in cui risultava coinvolto il compagno, essa non solo non aveva prestato alcuna adesione alle stesse, ma aveva tenuto un comportamento passivo, senza fornire alcun contributo materiale alla realizzazione delle singole fattispecie di reato e non aveva mai assunto alcun ruolo all'interno dell'organizzazione alla quale era del tutto estranea, potendosi semmai ravvisare una ipotesi di connivenza passiva non punibile, non emergendo alcun profilo di agevolazione nel reato plurisoggettivo.

3.3.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di una partecipazione della ricorrente al delitto associativo, che veniva ravvisata con una motivazione apparente e illogica in quanto nessun contributo al buon fine delle spedizioni era stato assicurato dalla prevenuta sulla base degli stessi elementi di fatto posti a fondamento della prospettazione accusatoria, non avendo la stessa rivestito alcun ruolo funzionale all'interno della presunta associazione, poiché si era limitata ad accompagnare in macchina il [OSCURATO:PERSONA].

Sotto diverso profilo la ricorrente contesta la ricorrenza di una organizzazione dedita al traffico di sostanza stupefacente, di cui mancherebbe un accordo fondativo caratterizzato dalla stabilità e dalla perduranza del vincolo nella prospettiva di realizzare il programma criminoso, questione che era stata sollevata con i motivi di riesame ma che non era stata esaminata dal giudice del riesame; questione che peraltro assume rilievo centrale atteso che, in termini del tutto contraddittori, il giudice del riesame aveva 5escluso la partecipazione all'associazione dello stabile acquirente di stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] e della titolare dell'attività di ristorazione "[OSCURATO:PERSONA]" in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che pure rivestiva un ruolo certamente più esposto rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto in rapporti di diretta collaborazione con i principali partecipi dell'asserita associazione.

3.3.4. Con un'ultima articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'applicazione dell'art.274, lett.c) cod. proc. pen. a fronte della insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari poste a fondamento del mantenimento della misura coercitiva applicata.

Assume la ricorrente che dalla stessa motivazione del provvedimento con cui era stata sostituita ta misura custodiale con quella domiciliare emergeva l'assenza di esigenze cautelari nei confronti di soggetto incensurato il cui inserimento nelle dinamiche criminali, se sussistente, risultava del tutto ancillare e meramente esecutivo rispetto alle determinazioni degli altri partecipi di talchè il giudice del riesame non era stato in grado di indicare quali fossero le residue esigenze cautelari da soddisfare, né erano stati trattati i profili di attualità e di concretezza del pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie e neppure erano stati affrontati i temi della gradualità e proporzionalità delle misure cautelari da adottare in relazione alle specifiche esigenze cautelari che, nella specie, ben avrebbero potuto essere soddisfatte mediante misura coercitiva non detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano privi di un ragionato confronto con la decisione impugnata e non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

Va ricordato, in proposito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, ovvero che propongano una diversa ricostruzione dei fatti reato, da ritenersi maggiormente convincente e plausibile.

In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della 6motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460).

2. Tali principi, inoltre, devono coniugarsi con l'ulteriore tema della interpretazione delle fonti di prova che traggono origine dagli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali in quanto, ai fini del riconoscimento, ovvero della esclusione, dei gravi indizi di colpevolezza, dal giudice della cautela è stato valorizzato un ampio compendio di intercettazioni ambientali in grado di fornire adeguata contezza, nei limiti imposti dalla presente fase cautelare, degli incontri finalizzati al rifornimento e allo scambio di sostanza stupefacente e a delineare i contributi forniti da ciascun indagato nella realizzazione delle singole ipotesi di reato contestate.

Il vizio di illogicità della motivazione deve pertanto misurarsi con gli ulteriori principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del materiale intercettivo.

A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C., cui il giudice della cautela si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili dì diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18/06/2014).

In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv 263715) se non per ragioni di manifesta ft-ragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138). 7Il giudice della cautela non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di manifesta illogicità ovvero di travisamento nella interpretazione del materiale captativo.

3. In particolare/ la difesa di [OSCURATO:PERSONA] assume il vizio della motivazione e la violazione di legge per aver il Tribunale del riesame erroneamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle intercettazioni pur in assenza di riscontri obbiettivi relativi alla effettiva cessione e detenzione di sostanza stupefacente.

I già menzionati motivi -che possono essere esaminati congiuntamente in quanto sostanzialmente portatori di sovrapponibili doglianze che tendono, attraverso la deduzione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, a censurare quanto nel merito accertato dal Tribunale - sono inammissibili perché non consentiti nel giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha invero versato i citati motivi totalmente in fatto, prospettando una diversa valutazione dei dialoghi intercettati secondo schemi di censura, per come formulati, sottratti all'orizzonte di verifica del giudice di legittimità.

Il Tribunale del riesame si è, peraltro, soffermato specificamente sulla prospettazione della difesa descrivendo analiticamente il contenuto delle conversazioni intercettate dalla quali ha tratto il logico e corretto convincimento della partecipazione del ricorrente ad un traffico illecito di sostanze stupefacenti (cfr. pagg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata laddove si evidenziano sia le modalità di occultamento che le molteplici occasioni di trasporto e cessione della sostanza stupefacente).

3.1. Quanto alla censura con la quale si assume la carenza di una autonoma valutazione delle fonti di prova, rilevante ai sensi dell'art.292 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame ha fornito adeguato conto del fatto che il giudice della cautela si sia attenuto a tale disposizione, sebbene nell'ambito di una motivazione per relationem nella quale, in relazione ad alcune delle richieste formulate dall'ufficio del P.M., l'ufficio giudiziario ha espresso il suo critico e motivato apprezzamento disattendendo le prospettazioni accusatorie mentre in relazione ad altre, valorizzando il contenuto delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, ha aderito alle richieste.

La giurisprudenza che si è affermata successivamente alla novella di cui alla L. 47/2015 ha evidenziato come la suddetta disciplina non abbia comportato un più stringente obbligo motivazionale, non avendo carattere innovativo ma essendo espressione del principio generale secondo cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione ($íz.6, n.45935 del 22.10.2015, [OSCURATO:PERSONA], 265068), e semmai costituisce la sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà e di imparzialità della funzione giudicante (ez.1, n.5787 del 1/10/2015, [OSCURATO:PERSONA] 265983; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658 - 01), né mira a 8introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo sufficiente che venga esplicitata nella ordinanza l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (sez.1, n. 8323 del 15/12//2015 Cosentino, Rv 265951), essendo necessario che per ciascuna contestazione e posizione il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari del caso concreto (Sez.3, n.840 del 17.12.2015 [OSCURATO:PERSONA] 265645).

In tutte le sopra richiamate pronunce del S.C. è stato ritenuto tale obbligo motivazionale compatibile con il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero (Sez.1, n. 30327 del 09/05/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288341 - 01). 4.11 ricorso nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

I primi tre motivi di censura sono tutti inammissibili in quanto volti a richiedere alla Corte di cassazione una non consentita rilettura nel merito delle intercettazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte di una motivazione del Tribunale del riesame articolata, coerente ed esente da violazioni di legge (cfr. pagg. da 2 a 5 del provvedimento impugnato), laddove il Tribunale ha ampiamente esposto come dalle intercettazioni emerga che la [OSCURATO:PERSONA] si adoperasse attivamente nel traffico di sostanze stupefacentè gestendo anche la messaggistica e la logistica del trasporto dello stupefacente con un autonomo apporto individuale, ulteriore rispetto alla condotta criminosa del coniuge, agevolandone i trasferimenti, mantenendo i contatti con gli altri indagati e determinando, con la sua rassicurante presenza in tutte le operazioni illecite che prevedevano la movimentazione del narcotico con autovettura munita di doppio fondo, un'apparenza di normalità, atta a ridurre il pericolo di controlli stradali e, al contempo, idonea a rafforzare il proposito criminoso anche nella prospettiva ultra individuale, propria dell'organizzazione criminosa di appartenenza.

Al contempo la costante presenza della [OSCURATO:PERSONA] in tutte le intraprese criminali del marito Kameraj nell'ambito del consolidato rapporto di approvvigionamento con gli altri componenti del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in uno con le iniziative e i contributi evidenziati dal giudice del riesame in relazione a ciascuna movimentazione dello stupefacente, costituiscono elementi indiziari idonei a confortare, nei limiti della gravità indiziaria richiesta per la presente fase cautelare, l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, in ragione della stabilità del ruolo assunto a fianco del coniuge nelle operazioni di trasporto e movimentazione dello stupefacente, di cui apprezzava le qualità, nella consapevolezza delle finalità illecite di volta in volta perseguite (esistenza di un doppio fondo nell'autovettura, necessità di rifornimenti, interazione con gli altri sodali).

94.1. Il quarto motivo - con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione per aver il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato senza però considerare lo stato di incensurata della [OSCURATO:PERSONA] e il ridotto pericolo di recidivazione a fronte dell'arresto degli altri complici, risulta parimenti inammissibile.

Invero, la difesa si limita a prospettare censure in fatto e prive di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale ha, peraltro, logicamente e correttamente valorizzato, in ordine alle esigenze cautelari, la veste di "esecutrice" della [OSCURATO:PERSONA], peraltro opportunamente parametrando la misura con gli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, proprio in ragione della sua minore inclinazione criminale rispetto agli altri coindagati, nella perdurante esigenza di sottrarla dai collegamenti, tuttora esistenti, con il settore del narcotraffico (cfr. pag. 3 del provvedimento in verifica).

5. Il ricorso del Procuratore della Repubblica th Perugia risulta parimenti inammissibile in quanto richiede una non consentita rivalutazione delle risultanze del materiale intercettivo in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] l in assenza di un reale travisamento della fonte captativa.

Nell'affermare il travisamento del dato intercettivo il ricorso si muove sul versante del fatto, in quanto si limit4rospettare una diversa valutazione dei dialoghi intercettati, di cui si affermar l'attitudine a dimostrare, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, la condotta associativa della [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame ha, invero, argomentato adeguatamente le ragioni per cui le conversazioni intercettate, effettuate nel contesto del traffico illecito di stupefacenti riferibile agli altri coindagati, ma pure nell'ambito di una regolare attività di ristorazione svolta dalla indagata, non appaiono univocamente rappresentative della condotta criminosa ascritta a quest'ultima.

Difatti, l'ordinanza impugnata argomenta, in modo non manifestamente illogico in ordine alle censure concernenti il trasferimento di somme di denaro nella sfera patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA], riconducendo tali flussi economici alla verosimile gestione della sua attività commerciale (cfr. pagg. da 5 a 6 del provvedimento impugnato).

Non risulta, peraltro, dal tenore delle intercettazioni, specificamente indicate dal Procuratore ricorrente come decisive ai fini del riconoscimento di una conclamata gravità indiziaria, che queste siano state erroneamente interpretélLe che, per il loro inequivocabile contenuto rappresentativo, abbiano inficiato il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, il quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 Gregoli, Rv.282337).

106. In conclusione tutti í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e le parti private [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno altresì condannate al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma, a titolo di indennità, in favore della Cassa delle ammende, che appare equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M P.Q.Mnario diziario D nfran atenazzo 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi e di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del riesame cautelare, nell'ambito di procedimento in cui il GIP presso il Tribunale di Perugia aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui agli art.74, commi 1, 2 e 4, e 80 dPR 309/90 a carico di una serie di indagati di origine albanese e rumena e in particolare di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di una serie di ipotesi di concorso di persone nella detenzione, trasporto, acquisto e cessione di sostanza stupefacente, anche di ingente quantità di cui agli artt.73 e 80, comma 2 dPR 309/90, ha accolto la richiesta di riesame avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] annullando l'ordinanza genetica nella parte in cui aveva ravvisato la gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione al delitto associativo. In parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l'ordinanza genetica limitatamente alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminosa, mentre veniva confermata la gravità indiziaria in relazione alle ipotesi di acquisto di sostanza stupefacente di cui al capo D), con sostituzione della misura cautelare detentiva con quella degli arresti domiciliari assistita dal dispositivo elettronico. In parziale accoglimento della richiesta di riesame, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur rimanendo confermato il quadro indiziario ravvisato nei di lei confronti dal Gip di Perugia sia in relazione alla partecipazione al reato associativo, sia in relazione al concorso nei reati di cui ai capi e), f), g) e I). 3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della pubblica di Perugia e le difese degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il PM di Perugia ha proposto ricorso limitatamente alla statuizione con la quale era stata annullata l'ordinanza applicativa della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] assumendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva in relazione agli elementi acquisiti al procedimento rappresentati dal contenuto di intercettazioni ambientali, nonché contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza di elementi di riscontro alle risultanze captative. Richiamato il contenuto della motivazione dell'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale del riesame, pur dando atto dei rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con gi indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali era stato riconosciuto il vincolo associativo e la partecipazione a singoli 2reati concernenti il traffico di stupefacente, aveva escluso che la [OSCURATO:PERSONA] condividesse le finalità criminose, in quanto le intercettazioni telefoniche risultavano riferirsi a questioni relative alla gestione di attività di ristorazione, il Procuratore della Pepubblica denunciava la totale pretermissione di ulteriori spunti captativi dai quali risultava palese la interessenza della [OSCURATO:PERSONA] nelle illecite transazioni realizzate dai correi. In particolare/ il Tribunale del Riesame aveva omesso di considerare due intercettazioni ambientali, peraltro valorizzate dal primo giudice, nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] veniva indicata dal [OSCURATO:PERSONA] quale il soggetto cui [OSCURATO:PERSONA], in quella occasione rifornito di stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] (progr.698 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) 1 avrebbe potuto eseguire il pagamento della merce; nonché la n.1498 del 29/09/2024 in cui il [OSCURATO:PERSONA], reduce da una serie di consegne di stupefacente, anch'esse documentate da progressivi telefonici, tra Perugia, Pietraia-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva raggiunto la [OSCURATO:PERSONA], alla quale consegnava una somma di denaro e le si rivolgeva con la frase "quando incassi sei contenta eh!". [OSCURATO:PERSONA] che in entrambe le suddette occasioni le vicende che avevano preceduto i riferimenti alla [OSCURATO:PERSONA] erano riconducibili a ipotesi di cessioni di sostanza stupefacente all'interno della provincia di Perugia e che in entrambe le occasioni la [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto incaricato ricevere il pagamento del corrispettivo delle cessioni, il PM assume la carenza motivazionale sul punto, anche sotto il paradigma del travisamento per omissione della prova di responsabilità. Con un ulteriore argomento, posto a fondamento del terzo motivo di ricorso il PM si duole altresì di motivazione illogica e contraddittoria in quanto il Tribunale aveva del tutto svalutato la prova logica rappresentata dalla gravità indiziaria in relazione all'esistenza di un'associazione dedita al commercio di rilevanti partite di sostanza stupefacente in cui il marito della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) aveva assunto un ruolo dominante, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condividevano con la [OSCURATO:PERSONA] l'attività di ristorazione che costituiva altresì la copertura dell'illecita attività di traffico di sostanze stupefacenti, nonché base logistica e strumento di riciclaggio, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si era altresì occupata della ricerca di un legale a seguito dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e aveva manifestato disponibilità, anche finanziaria, per il trasferimento della moglie del [OSCURATO:PERSONA] in Albania, onde incontrare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza dell'art.292 cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art.73 dPR 309/90 contestato al capo D) della imputazione provvisoria e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale di Perugia sul punto. Quanto al primo profilo assume che il Gip si era limitato a ricopiare gli elementi indiziari contenuti nella richiesta della misura cautelare senza farli seguire da alcuna 3autonoma valutazione critica delle ragioni per le quali aveva inteso aderire alla prospettazione accusatoria, se non con riferimento alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto associativo, senza procedere ad alcun vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi. Quanto al secondo punto, illogica era la motivazione del giudice del riesame il quale, chiamato a rendere conto della lacuna evidenziata al punto precedente, aveva ritenuto che la autonoma valutazione da parte del Gip degli elementi indiziari indicati dal PM vi era stata, facendo riferimento ad ulteriori passaggi dell'ordinanza cautelare con i quali era stata esclusa la gravità indiziarla nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad altre imputazioni (capi R e S) e rigettata la richiesta di sequestro preventivo in relazione al capo R), in sostanza operando una motivazione per esclusione, richiamando fatti diversi e diverse ipotesi di accusa, senza confrontarsi con i fatti in relazione ai quali il vizio di omessa autonoma valutazione del patrimonio indiziario era stato prospettato. 3.2.1. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 273, 292 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ciascuno degli episodi ad esso contestati nel capo d), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. In relazione a ciascun episodio la difesa del ricorrente assume la mancanza, la equivocità e il travisamento del dato intercettivo (talvolta rappresentato da rumori di sottofondo e da una distorta interpretazione degli stessi), in assenza totale di riscontri oggettivi, in particolare di sequestri, di appostamenti o ulteriori elementi da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse presente agli incontri in cui vi era il passaggio di stupefacente, che la consegna si fosse perfezionata e che si trattasse di sostanza stupefacente. 3.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di ricorso. 3.3.1. Con il primo assume violazione degli artt 273 ss. cod. proc. pen. e dell'art.73 commi 1 e 6 dPR 309/90 e 110 cod. pen. in relazione agli artt. 192, 125, 127, 309, 291 e 292 cod. proc. pen., nonché agli artt. 13, 111 Cost. e 6 CEDU, nonché difetto di motivazione sul punto e travisamento della prova in relazione alla erronea ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza concernenti i reati fine contestati ai capi E), F), G) e L). Omessa pronuncia su specifici e assorbenti motivi di gravame, con conseguente nullità del provvedimento impugnato. In relazione a ciascuna di tali contestazioni, in cui a [OSCURATO:PERSONA] viene contestato di avere accompagnato il marito, [OSCURATO:PERSONA] in macchina, unitamente ad altri asseriti sodali in viaggi finalizzati alla realizzazione di illecite transazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, riconoscendo alla stessa 4un concorso nella illecita attività dei sodali quantomeno di supporto ed ausilio del marito di volta in volta desunto da alcuni commenti intercettati, ovvero dalla lettura ìo dall'invio di messaggi nell'interesse del marito, ovvero da una rassicurante presenza di coppia, ovvero da manifestazioni di preoccupazione nell'incrociare veicoli delle forze dell'ordine, la ricorrente da un lato assume che il Tribunale del riesame aveva omesso di esaminare le deduzioni articolate dalla difesa in apposita memoria difensiva e dall'altra rappresenta la palese insufficienza e contraddittorietà di tali elementi a riscontro di una partecipazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] alle illecite transazioni, risolvendosi la sua condotta nella mera inerte presenza all'interno del veicolo. 3.3.2. Con un ulteriore motivo di ricorso, con la stessa intitolazione del motivo precedente ma con espresso riferimento, quanto alla violazione di legge, anche all'art.74, commi 1, 3, 4 e 80 dPR 309/90 in relazione al quale, pure, era stata ravvisata la gravità indiziaria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima lamenta la carenza motivazionale per essere stata esclusa la ipotesi di connivenza non punibile nella condotta tenuta dall'indagata, accompagnata dalla mancata considerazione degli argomenti introdotti sul punto dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] nei motivi di gravame. Assume, con tale articolazione, che se pure la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata consapevole delle illecite transazioni in cui risultava coinvolto il compagno, essa non solo non aveva prestato alcuna adesione alle stesse, ma aveva tenuto un comportamento passivo, senza fornire alcun contributo materiale alla realizzazione delle singole fattispecie di reato e non aveva mai assunto alcun ruolo all'interno dell'organizzazione alla quale era del tutto estranea, potendosi semmai ravvisare una ipotesi di connivenza passiva non punibile, non emergendo alcun profilo di agevolazione nel reato plurisoggettivo. 3.3.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di una partecipazione della ricorrente al delitto associativo, che veniva ravvisata con una motivazione apparente e illogica in quanto nessun contributo al buon fine delle spedizioni era stato assicurato dalla prevenuta sulla base degli stessi elementi di fatto posti a fondamento della prospettazione accusatoria, non avendo la stessa rivestito alcun ruolo funzionale all'interno della presunta associazione, poiché si era limitata ad accompagnare in macchina il [OSCURATO:PERSONA]. Sotto diverso profilo la ricorrente contesta la ricorrenza di una organizzazione dedita al traffico di sostanza stupefacente, di cui mancherebbe un accordo fondativo caratterizzato dalla stabilità e dalla perduranza del vincolo nella prospettiva di realizzare il programma criminoso, questione che era stata sollevata con i motivi di riesame ma che non era stata esaminata dal giudice del riesame; questione che peraltro assume rilievo centrale atteso che, in termini del tutto contraddittori, il giudice del riesame aveva 5escluso la partecipazione all'associazione dello stabile acquirente di stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] e della titolare dell'attività di ristorazione "[OSCURATO:PERSONA]" in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che pure rivestiva un ruolo certamente più esposto rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto in rapporti di diretta collaborazione con i principali partecipi dell'asserita associazione. 3.3.4. Con un'ultima articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'applicazione dell'art.274, lett.c) cod. proc. pen. a fronte della insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari poste a fondamento del mantenimento della misura coercitiva applicata. Assume la ricorrente che dalla stessa motivazione del provvedimento con cui era stata sostituita ta misura custodiale con quella domiciliare emergeva l'assenza di esigenze cautelari nei confronti di soggetto incensurato il cui inserimento nelle dinamiche criminali, se sussistente, risultava del tutto ancillare e meramente esecutivo rispetto alle determinazioni degli altri partecipi di talchè il giudice del riesame non era stato in grado di indicare quali fossero le residue esigenze cautelari da soddisfare, né erano stati trattati i profili di attualità e di concretezza del pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie e neppure erano stati affrontati i temi della gradualità e proporzionalità delle misure cautelari da adottare in relazione alle specifiche esigenze cautelari che, nella specie, ben avrebbero potuto essere soddisfatte mediante misura coercitiva non detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano privi di un ragionato confronto con la decisione impugnata e non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). Va ricordato, in proposito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, ovvero che propongano una diversa ricostruzione dei fatti reato, da ritenersi maggiormente convincente e plausibile. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della 6motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). 2. Tali principi, inoltre, devono coniugarsi con l'ulteriore tema della interpretazione delle fonti di prova che traggono origine dagli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali in quanto, ai fini del riconoscimento, ovvero della esclusione, dei gravi indizi di colpevolezza, dal giudice della cautela è stato valorizzato un ampio compendio di intercettazioni ambientali in grado di fornire adeguata contezza, nei limiti imposti dalla presente fase cautelare, degli incontri finalizzati al rifornimento e allo scambio di sostanza stupefacente e a delineare i contributi forniti da ciascun indagato nella realizzazione delle singole ipotesi di reato contestate. Il vizio di illogicità della motivazione deve pertanto misurarsi con gli ulteriori principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del materiale intercettivo. A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C., cui il giudice della cautela si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili dì diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18/06/2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv 263715) se non per ragioni di manifesta ft-ragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138). 7Il giudice della cautela non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di manifesta illogicità ovvero di travisamento nella interpretazione del materiale captativo. 3. In particolare/ la difesa di [OSCURATO:PERSONA] assume il vizio della motivazione e la violazione di legge per aver il Tribunale del riesame erroneamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle intercettazioni pur in assenza di riscontri obbiettivi relativi alla effettiva cessione e detenzione di sostanza stupefacente. I già menzionati motivi -che possono essere esaminati congiuntamente in quanto sostanzialmente portatori di sovrapponibili doglianze che tendono, attraverso la deduzione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, a censurare quanto nel merito accertato dal Tribunale - sono inammissibili perché non consentiti nel giudizio di legittimità. Il ricorrente ha invero versato i citati motivi totalmente in fatto, prospettando una diversa valutazione dei dialoghi intercettati secondo schemi di censura, per come formulati, sottratti all'orizzonte di verifica del giudice di legittimità. Il Tribunale del riesame si è, peraltro, soffermato specificamente sulla prospettazione della difesa descrivendo analiticamente il contenuto delle conversazioni intercettate dalla quali ha tratto il logico e corretto convincimento della partecipazione del ricorrente ad un traffico illecito di sostanze stupefacenti (cfr. pagg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata laddove si evidenziano sia le modalità di occultamento che le molteplici occasioni di trasporto e cessione della sostanza stupefacente). 3.1. Quanto alla censura con la quale si assume la carenza di una autonoma valutazione delle fonti di prova, rilevante ai sensi dell'art.292 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame ha fornito adeguato conto del fatto che il giudice della cautela si sia attenuto a tale disposizione, sebbene nell'ambito di una motivazione per relationem nella quale, in relazione ad alcune delle richieste formulate dall'ufficio del P.M., l'ufficio giudiziario ha espresso il suo critico e motivato apprezzamento disattendendo le prospettazioni accusatorie mentre in relazione ad altre, valorizzando il contenuto delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, ha aderito alle richieste. La giurisprudenza che si è affermata successivamente alla novella di cui alla L. 47/2015 ha evidenziato come la suddetta disciplina non abbia comportato un più stringente obbligo motivazionale, non avendo carattere innovativo ma essendo espressione del principio generale secondo cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione ($íz.6, n.45935 del 22.10.2015, [OSCURATO:PERSONA], 265068), e semmai costituisce la sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà e di imparzialità della funzione giudicante (ez.1, n.5787 del 1/10/2015, [OSCURATO:PERSONA] 265983; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658 - 01), né mira a 8introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo sufficiente che venga esplicitata nella ordinanza l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (sez.1, n. 8323 del 15/12//2015 Cosentino, Rv 265951), essendo necessario che per ciascuna contestazione e posizione il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari del caso concreto (Sez.3, n.840 del 17.12.2015 [OSCURATO:PERSONA] 265645). In tutte le sopra richiamate pronunce del S.C. è stato ritenuto tale obbligo motivazionale compatibile con il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero (Sez.1, n. 30327 del 09/05/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288341 - 01). 4.11 ricorso nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. I primi tre motivi di censura sono tutti inammissibili in quanto volti a richiedere alla Corte di cassazione una non consentita rilettura nel merito delle intercettazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte di una motivazione del Tribunale del riesame articolata, coerente ed esente da violazioni di legge (cfr. pagg. da 2 a 5 del provvedimento impugnato), laddove il Tribunale ha ampiamente esposto come dalle intercettazioni emerga che la [OSCURATO:PERSONA] si adoperasse attivamente nel traffico di sostanze stupefacentè gestendo anche la messaggistica e la logistica del trasporto dello stupefacente con un autonomo apporto individuale, ulteriore rispetto alla condotta criminosa del coniuge, agevolandone i trasferimenti, mantenendo i contatti con gli altri indagati e determinando, con la sua rassicurante presenza in tutte le operazioni illecite che prevedevano la movimentazione del narcotico con autovettura munita di doppio fondo, un'apparenza di normalità, atta a ridurre il pericolo di controlli stradali e, al contempo, idonea a rafforzare il proposito criminoso anche nella prospettiva ultra individuale, propria dell'organizzazione criminosa di appartenenza. Al contempo la costante presenza della [OSCURATO:PERSONA] in tutte le intraprese criminali del marito Kameraj nell'ambito del consolidato rapporto di approvvigionamento con gli altri componenti del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in uno con le iniziative e i contributi evidenziati dal giudice del riesame in relazione a ciascuna movimentazione dello stupefacente, costituiscono elementi indiziari idonei a confortare, nei limiti della gravità indiziaria richiesta per la presente fase cautelare, l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, in ragione della stabilità del ruolo assunto a fianco del coniuge nelle operazioni di trasporto e movimentazione dello stupefacente, di cui apprezzava le qualità, nella consapevolezza delle finalità illecite di volta in volta perseguite (esistenza di un doppio fondo nell'autovettura, necessità di rifornimenti, interazione con gli altri sodali). 94.1. Il quarto motivo - con il quale la ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione per aver il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato senza però considerare lo stato di incensurata della [OSCURATO:PERSONA] e il ridotto pericolo di recidivazione a fronte dell'arresto degli altri complici, risulta parimenti inammissibile. Invero, la difesa si limita a prospettare censure in fatto e prive di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha, peraltro, logicamente e correttamente valorizzato, in ordine alle esigenze cautelari, la veste di "esecutrice" della [OSCURATO:PERSONA], peraltro opportunamente parametrando la misura con gli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, proprio in ragione della sua minore inclinazione criminale rispetto agli altri coindagati, nella perdurante esigenza di sottrarla dai collegamenti, tuttora esistenti, con il settore del narcotraffico (cfr. pag. 3 del provvedimento in verifica). 5. Il ricorso del Procuratore della Repubblica th Perugia risulta parimenti inammissibile in quanto richiede una non consentita rivalutazione delle risultanze del materiale intercettivo in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] l in assenza di un reale travisamento della fonte captativa. Nell'affermare il travisamento del dato intercettivo il ricorso si muove sul versante del fatto, in quanto si limit4rospettare una diversa valutazione dei dialoghi intercettati, di cui si affermar l'attitudine a dimostrare, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, la condotta associativa della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha, invero, argomentato adeguatamente le ragioni per cui le conversazioni intercettate, effettuate nel contesto del traffico illecito di stupefacenti riferibile agli altri coindagati, ma pure nell'ambito di una regolare attività di ristorazione svolta dalla indagata, non appaiono univocamente rappresentative della condotta criminosa ascritta a quest'ultima. Difatti, l'ordinanza impugnata argomenta, in modo non manifestamente illogico in ordine alle censure concernenti il trasferimento di somme di denaro nella sfera patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA], riconducendo tali flussi economici alla verosimile gestione della sua attività commerciale (cfr. pagg. da 5 a 6 del provvedimento impugnato). Non risulta, peraltro, dal tenore delle intercettazioni, specificamente indicate dal Procuratore ricorrente come decisive ai fini del riconoscimento di una conclamata gravità indiziaria, che queste siano state erroneamente interpretélLe che, per il loro inequivocabile contenuto rappresentativo, abbiano inficiato il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, il quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 Gregoli, Rv.282337). 106. In conclusione tutti í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e le parti private [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno altresì condannate al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma, a titolo di indennità, in favore della Cassa delle ammende, che appare equo determinare come in dispositivo. P.Q.M P.Q.Mnario diziario D nfran atenazzo 11
Sentenza Cassazione n. 29111/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris