CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen, attesa l'intervenuta e rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congrua determinare in euro cinquecento. P.Q.M