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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36251/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 98()9-2021 proposto da: (;.\1.1.1.RINI ,\ elettivamente domiciliato in ROMA, VI\ [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]\ \ S()NN.\, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', della [OSCURATO:PERSONA];„ ; - intimato - avverso la sentenza n. 157/2020 della CORTI', D'APPELLO di \, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non pariecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1,a Corte d'appello) Brescia, con sentenza n. 157 del 2020, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto limitatamente al profilo sanzionatorio (inquadrando la fattispecie quale omissione contributiva e nom omissi( ne) l'opposizione ad avviso di addebito notificatagli la pretesa dell'Istituto era relativa alla iscrizione d'ufficio alla Gestione separata dell'ingegnere Gaffurini, iscritto) all'Ordine professionale ma non ad IT\ARCASSA per l'anno 2008 in ragione dell'attività libero professionale dallo stesso svolta, ulteriore rispetto a quella espletata quale dipendente per la quale era assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria; la Corte territoriale, modificando la motivazione della sentenza del Tribunale in ordine al dies a quo del decorso della prescrizione e ritenendo applicabile la sospensione per dolo, ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., ha ritenuto) non prescritto il credito essendo l'atto interruttivo stato notificato il 17 luglio 2014; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'ingegnere Gaffurini sulla base di nove motivi; l'r\PS non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDIAZATO che: con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della I n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in combinato disposto con il Di,. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in I,. n. 111 del 2011, e con gli artt. 2222 e 2229 c.c., nonché della I,. n. 6 del Ric. 2021 n. 09809 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -2- 1981, art. 21 e dell'art. 7.2.

Statuto) Inarcassa, oltre che della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, del D.Igs. n. 103 del 1996, art. 6, della I,. n. 509 del 1994, art. 2, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., tutte in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto legittima l'iscrizione di ufficio dei ricorrenti alla gesti() le separata, in violazione del contenuto precettivo delle norme f(indamentali in materia; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo) per il giudizi() e oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché la violazione e falsa applicazione del D.1,. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in n. 111 del 2011, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello) omesso di pronunciarsi su talune questioni giuridiche prospettate, con precipuo riferimento allo svolgimento di attività per la quale è richiesta l'iscrizione dei ricorrenti all'albo professionale; con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, anche in relazione agli artt. 2222 e 2229 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., C( llima 1, n. 3, per avere la Corte di appello disatteso le richiamate previsioni, che sanciscono l'estraneità alla gestione separata dell'attività professionale per la quale è richiesta l'iscrizione ad appositi albi; CO )ti il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, della L. n. 509 del 1994, art. 2, della L. n. 133 del 2011, art. 1 e del [OSCURATO:PERSONA], art. 26, comma 5, tutte in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello implicitamente ritenuto irrilevante l'avvenuto pagamento del contributo integrativo ad inarcassa da parte dei ricorrenti anziché dichiarare che l'integrale assolvimento degli obblighi verso la cassa 2021 n. 09809 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -3- previdenziale di categoria comporta l'esenzione dall'iscrizione alla gestione separata., con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del DI. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in I,. n. 111 del 2011, e dell'art. 38 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello violato il principio di esclusività e unicità del regime previdenziale vigente per la medesima attività professionale; C( n il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 . per avere la Corte di appello aderito ad un principio privo di mdamento giuridico, secondo cui ogni cittadino sarebbe obbligato a costituire tante posizioni previdenziali quante sono le attività lavorative comunque esercitate, a prescindere dall'unicità del trattamento previdenziale esigibile; C( n il settimo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., dell'art. 101 Cost., comma 2, dell'art.132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte di appello pronunciato sulla base di assunti unilaterali non fondati sulla norma di interpretazione autentica, illegittimamente riletta ed integrata; COLI l'ottavo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli arti-. 183 c.p.c., 345 c.p.c., 416 c.p.c., 437 c.p.c. e 112 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, un. 3 e 4, per avere la Corte d'appello fondato il rigetto dell'eccezione di prescrizione della contribuzione per l'anno 2008, sollevata dal ricorrente, su fatti inammissibili in quanto dedotti uudivamente solo in appello da INPS, con la memoria di costituzione nella fase di impugnazione; Ric. 2021 n. 09809 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -4- C( n il nono motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in combinato disposto) con la L. n. 335 del 1995, art. 3, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55 e del Digs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, nonché con il D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Corte di appello) rigettato l'eccezione subordinata di intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall'I.N.P.S.

C( n riferimento all'anno 2008; in via preliminare, in relazione alle osservazioni avverso la proposta del relatore mosse in memoria, derivate del fatto che l'indicazione del precedente ivi citato non consentirebbe di formulare alcuna prognosi sull'esito dell'ottavo e nono motivo di ricorso, va ricordato che per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di giudizio di cassazione, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c. ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il merito del ricorso ( vd. ex plurimis Cass. n. 27305 del 2021; n. 8939 del 2021; n. 21325 del 2020); i motivi dal primo al settimo, che possono essere unitariamente valutati, in citiamo complessivamente intesi a contestare la legittimità dell'obbligo di iscrizione del professionista ricorrente alla gestione separata dell'I.N.P.S., sono infondati, per le medesime ragioni evidenziate con orientamento ormai consolidato) di questa Corte, da ultimo, fra molte, con le ordinanze Cassazione civile sez. 07/04/2022, n.11322; Cass. Sez.

L. 11/11/2021, n. 33399, Cass. Sez.

L. 11/11/2021, n. 334 07/04/2022; (:ass.

Sez.

L. 18/11/2021, n. 35366, Cass. $ez.

L , 19/11/2021, n. 35672, pronunciate in fattispecie Ric. 2021 n. 09809 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -5- analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. art. c.p.c.; infatti, in base a ripetute pronunce di questa Corte, si è consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi professionali, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'I.N.P.S., in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui e ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica CO ntenuta nel D. L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in I .. n. 111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del cd. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez.

I,. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. Sez. 12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. 30605, Cass.

Sei.

L. ()3/03/2021,n. 5826); C( n i richiamati arresti - in particolare con l'ultimo richiamato) - si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla l,. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com'e' noto, ha delegato il Governo ad emanare "norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono) attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi"), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, Ric. 2021 n. 09809 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -6- laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall'obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro C( ntemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l'obbligo di iscrizione alla ()ustione separata. 1,a questione e', piuttosto, quella di stabilire la tipologia del "versamento) contributivo" che può esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata, da risolversi "volgendosi all'interpretazione della I,. n.335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018" (così, Cass. n. 5826 cit.); anche l'ottavo motivo è infondato, considerato che la sentenza impugnata, 1.11a pagina n. 17, afferma esplicitamente che il tema della sospensione del decorso della prescrizione per dolo derivante dalla mancata compilazione del quadro RR fu presentato dall'INPS < riprendendo le difese di primo grado> dunque ciò smentisce la denuncia di introduzione di novum in appello; tale punto della decisione, essenziale per la formulazione del motivo di ordine processuale e che impone al fine di una formulazione sufficientemente specifica di esplicitare i termini della erroneità della decisione sul punto, non viene per nulla considerato dal ricorrente che alla pag. 65 del ricorso si limita a riportare solo 4 righe della memoria di costituzione dell'INPS relative alla questione della decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; deve pure ag,t_,Tiungersi che non è un fatto processuale nuovo la deduzione difensiva che l'obbligo di dichiarare il reddito ai fini C( ntributivi nel cluadro RR sia imposto dalla legge, tale motivo è quindi nella sostanza infondato; Ric. 2021 n. 09809 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -7- è altresì infondato il nono motivo, posto che la Corte di appello ha correttamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi al momento in cui gli stessi avrebbero dovuto essere versati, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte degli interessati come ritenuto dal primo giudice, posto che occorre fare riferimento al momento) in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione, relativa all'atrività professionale svolta nell'anno precedente il termine di versamento, in conformità all'orientamento ormai consolidato di questa Corte, che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. 1, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6-1„ 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui al D.P.C.M. 4 giugno del 2009, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2008 (Cass. Sez.

I „ 08/11/2021, n. 32467) COI) conseguente fissazione del dies a quo al 6 luglio 2009 per il saldo 2008 (v. circolare n. 79 del 5.6.2009 nonché DPCNI 4.6.2009; poste tali corrette premesse, la sentenza impugnata, con accertamento) in fatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti previsti dalla vigente formulazione dell'art. 360, primo comma, n.5) c.p.c., qui neanche sostanzialmente evocato, ha ritenuto di riscontrare nella condotta tent ta dal contribuente i caratteri del dolo indicato) dall'art. 2941 n. 8 c.c; in particolare, seppure è vero che dalla mancata compilazione del quadro RR non si possa automaticamente far derivare la sussistenza del dolo, cosa che la sentenza condivide visto che a pag. 18 afferma Ric. 2021 n. 09809 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -8- che la mancata compilazione può astrattamente configurare il dolo, va dato atto che la medesima sentenza ha pure proceduto in concreto all'accertamento (vedi approfondita analisi condotta alla pag. 19); in definitiva, il ricorso va rigettato; nulla va disposto sulla regolazione delle spese non avendo l'INPS S\'( lto attività difensiva.

I .a Corte rigetta il ricorso. \ì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 98()9-2021 proposto da: (;.\1.1.1.RINI ,\ elettivamente domiciliato in ROMA, VI\ [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]\ \ S()NN.\, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', della [OSCURATO:PERSONA];„ ; - intimato - avverso la sentenza n. 157/2020 della CORTI', D'APPELLO di \, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non pariecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1,a Corte d'appello) Brescia, con sentenza n. 157 del 2020, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto limitatamente al profilo sanzionatorio (inquadrando la fattispecie quale omissione contributiva e nom omissi( ne) l'opposizione ad avviso di addebito notificatagli la pretesa dell'Istituto era relativa alla iscrizione d'ufficio alla Gestione separata dell'ingegnere Gaffurini, iscritto) all'Ordine professionale ma non ad IT\ARCASSA per l'anno 2008 in ragione dell'attività libero professionale dallo stesso svolta, ulteriore rispetto a quella espletata quale dipendente per la quale era assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria; la Corte territoriale, modificando la motivazione della sentenza del Tribunale in ordine al dies a quo del decorso della prescrizione e ritenendo applicabile la sospensione per dolo, ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., ha ritenuto) non prescritto il credito essendo l'atto interruttivo stato notificato il 17 luglio 2014; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'ingegnere Gaffurini sulla base di nove motivi; l'r\PS non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDIAZATO che: con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della I n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in combinato disposto con il Di,. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in I,. n. 111 del 2011, e con gli artt. 2222 e 2229 c.c., nonché della I,. n. 6 del Ric. 2021 n. 09809 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- 1981, art. 21 e dell'art. 7.2. Statuto) Inarcassa, oltre che della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, del D.Igs. n. 103 del 1996, art. 6, della I,. n. 509 del 1994, art. 2, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., tutte in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto legittima l'iscrizione di ufficio dei ricorrenti alla gesti() le separata, in violazione del contenuto precettivo delle norme f(indamentali in materia; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo) per il giudizi() e oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché la violazione e falsa applicazione del D.1,. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in n. 111 del 2011, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello) omesso di pronunciarsi su talune questioni giuridiche prospettate, con precipuo riferimento allo svolgimento di attività per la quale è richiesta l'iscrizione dei ricorrenti all'albo professionale; con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, anche in relazione agli artt. 2222 e 2229 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., C( llima 1, n. 3, per avere la Corte di appello disatteso le richiamate previsioni, che sanciscono l'estraneità alla gestione separata dell'attività professionale per la quale è richiesta l'iscrizione ad appositi albi; CO )ti il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, della L. n. 509 del 1994, art. 2, della L. n. 133 del 2011, art. 1 e del [OSCURATO:PERSONA], art. 26, comma 5, tutte in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello implicitamente ritenuto irrilevante l'avvenuto pagamento del contributo integrativo ad inarcassa da parte dei ricorrenti anziché dichiarare che l'integrale assolvimento degli obblighi verso la cassa 2021 n. 09809 sez. ML - ud. 29-09-2022 -3- previdenziale di categoria comporta l'esenzione dall'iscrizione alla gestione separata., con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del DI. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in I,. n. 111 del 2011, e dell'art. 38 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello violato il principio di esclusività e unicità del regime previdenziale vigente per la medesima attività professionale; C( n il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 . per avere la Corte di appello aderito ad un principio privo di mdamento giuridico, secondo cui ogni cittadino sarebbe obbligato a costituire tante posizioni previdenziali quante sono le attività lavorative comunque esercitate, a prescindere dall'unicità del trattamento previdenziale esigibile; C( n il settimo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., dell'art. 101 Cost., comma 2, dell'art.132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte di appello pronunciato sulla base di assunti unilaterali non fondati sulla norma di interpretazione autentica, illegittimamente riletta ed integrata; COLI l'ottavo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli arti-. 183 c.p.c., 345 c.p.c., 416 c.p.c., 437 c.p.c. e 112 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, un. 3 e 4, per avere la Corte d'appello fondato il rigetto dell'eccezione di prescrizione della contribuzione per l'anno 2008, sollevata dal ricorrente, su fatti inammissibili in quanto dedotti uudivamente solo in appello da INPS, con la memoria di costituzione nella fase di impugnazione; Ric. 2021 n. 09809 sez. ML - ud. 29-09-2022 -4- C( n il nono motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in combinato disposto) con la L. n. 335 del 1995, art. 3, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55 e del Digs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, nonché con il D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Corte di appello) rigettato l'eccezione subordinata di intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall'I.N.P.S. C( n riferimento all'anno 2008; in via preliminare, in relazione alle osservazioni avverso la proposta del relatore mosse in memoria, derivate del fatto che l'indicazione del precedente ivi citato non consentirebbe di formulare alcuna prognosi sull'esito dell'ottavo e nono motivo di ricorso, va ricordato che per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di giudizio di cassazione, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c. ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il merito del ricorso ( vd. ex plurimis Cass. n. 27305 del 2021; n. 8939 del 2021; n. 21325 del 2020); i motivi dal primo al settimo, che possono essere unitariamente valutati, in citiamo complessivamente intesi a contestare la legittimità dell'obbligo di iscrizione del professionista ricorrente alla gestione separata dell'I.N.P.S., sono infondati, per le medesime ragioni evidenziate con orientamento ormai consolidato) di questa Corte, da ultimo, fra molte, con le ordinanze Cassazione civile sez. 07/04/2022, n.11322; Cass. Sez. L. 11/11/2021, n. 33399, Cass. Sez. L. 11/11/2021, n. 334 07/04/2022; (:ass. Sez. L. 18/11/2021, n. 35366, Cass. $ez. L , 19/11/2021, n. 35672, pronunciate in fattispecie Ric. 2021 n. 09809 sez. ML - ud. 29-09-2022 -5- analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. art. c.p.c.; infatti, in base a ripetute pronunce di questa Corte, si è consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi professionali, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'I.N.P.S., in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui e ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica CO ntenuta nel D. L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in I .. n. 111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del cd. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez. I,. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. Sez. 12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. 30605, Cass. Sei. L. ()3/03/2021,n. 5826); C( n i richiamati arresti - in particolare con l'ultimo richiamato) - si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla l,. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com'e' noto, ha delegato il Governo ad emanare "norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono) attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi"), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, Ric. 2021 n. 09809 sez. ML - ud. 29-09-2022 -6- laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall'obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro C( ntemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l'obbligo di iscrizione alla ()ustione separata. 1,a questione e', piuttosto, quella di stabilire la tipologia del "versamento) contributivo" che può esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata, da risolversi "volgendosi all'interpretazione della I,. n.335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018" (così, Cass. n. 5826 cit.); anche l'ottavo motivo è infondato, considerato che la sentenza impugnata, 1.11a pagina n. 17, afferma esplicitamente che il tema della sospensione del decorso della prescrizione per dolo derivante dalla mancata compilazione del quadro RR fu presentato dall'INPS < riprendendo le difese di primo grado> dunque ciò smentisce la denuncia di introduzione di novum in appello; tale punto della decisione, essenziale per la formulazione del motivo di ordine processuale e che impone al fine di una formulazione sufficientemente specifica di esplicitare i termini della erroneità della decisione sul punto, non viene per nulla considerato dal ricorrente che alla pag. 65 del ricorso si limita a riportare solo 4 righe della memoria di costituzione dell'INPS relative alla questione della decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; deve pure ag,t_,Tiungersi che non è un fatto processuale nuovo la deduzione difensiva che l'obbligo di dichiarare il reddito ai fini C( ntributivi nel cluadro RR sia imposto dalla legge, tale motivo è quindi nella sostanza infondato; Ric. 2021 n. 09809 sez. ML - ud. 29-09-2022 -7- è altresì infondato il nono motivo, posto che la Corte di appello ha correttamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi al momento in cui gli stessi avrebbero dovuto essere versati, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte degli interessati come ritenuto dal primo giudice, posto che occorre fare riferimento al momento) in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione, relativa all'atrività professionale svolta nell'anno precedente il termine di versamento, in conformità all'orientamento ormai consolidato di questa Corte, che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. 1, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6-1„ 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui al D.P.C.M. 4 giugno del 2009, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2008 (Cass. Sez. I „ 08/11/2021, n. 32467) COI) conseguente fissazione del dies a quo al 6 luglio 2009 per il saldo 2008 (v. circolare n. 79 del 5.6.2009 nonché DPCNI 4.6.2009; poste tali corrette premesse, la sentenza impugnata, con accertamento) in fatto non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti previsti dalla vigente formulazione dell'art. 360, primo comma, n.5) c.p.c., qui neanche sostanzialmente evocato, ha ritenuto di riscontrare nella condotta tent ta dal contribuente i caratteri del dolo indicato) dall'art. 2941 n. 8 c.c; in particolare, seppure è vero che dalla mancata compilazione del quadro RR non si possa automaticamente far derivare la sussistenza del dolo, cosa che la sentenza condivide visto che a pag. 18 afferma Ric. 2021 n. 09809 sez. ML - ud. 29-09-2022 -8- che la mancata compilazione può astrattamente configurare il dolo, va dato atto che la medesima sentenza ha pure proceduto in concreto all'accertamento (vedi approfondita analisi condotta alla pag. 19); in definitiva, il ricorso va rigettato; nulla va disposto sulla regolazione delle spese non avendo l'INPS S\'( lto attività difensiva. I .a Corte rigetta il ricorso. \ì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre
Sentenza Cassazione n. 36251/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris