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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 22130/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4084-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO D'ANGELO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3249/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2020; Ric. 2021 n. 04084 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza del 9 novembre 2020, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell’inammissibilità (e comunque dell’assenza dei requisiti per l’esperimento) del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. e di condanna alla reintegrazione del lavoratore e “al pagamento del risarcimento del danno, commisurato alle mensilità di retribuzione globale di fatto maturate dalla data del licenziamento a quello di effettiva reintegra”;

2. essa ha rilevato, infatti, la carenza di alcuna doglianza dell’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, per la richiesta di annullamento del solo provvedimento di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo, in violazione della prescrizione dell’art. 288 c.p.c., secondo il quale “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione”.

In ogni caso, essa ha pure ritenuto esatta la correzione del dispositivo, per l’aggiunta a detta condanna risarcitoria della misura massima di dodici mensilità prevista dalla legge e pure esplicitamente indicata (a pg. 2 della sentenza) nella motivazione, dovendo il primo essere integrato dalla seconda, in quanto prevalente in assenza di contrasto tra le due parti;

3. con atto notificato il 1° febbraio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistitocon controricorso.

Ric. 2021 n. 04084 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c., per avere il ricorrente impugnato la sentenza così come corretta, in particolare lamentando la finalità, perseguita dalla società istante la correzione, di riforma di una sentenza ormai in giudicato per essere spirato il termine per appellarla ed in ogni caso avendo il Tribunale esorbitato dai limiti del contenuto della pronuncia, sostituendo il dispositivo “con quello che poteva astrattamente rinvenire dalla motivazione”, essendo modificabile con il ricorso al procedimento di correzione “solo ove si affermi e si dimostri che dal testo della sentenza traspare in maniera chiara ed evidente che il giudicante è incorso in una svista … rilevabile ictu oculi ” (primo motivo);violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per erronea applicazione dalla Corte territoriale del principio di inesistenza di contrasto tra dispositivo e motivazione, tratto da un arresto di legittimità relativo ad un giudizio civile ordinario, al diverso regime del processo del lavoro, di rilevanza autonoma del dispositivo letto in udienza, non modificabile dalla motivazione, né interpretabile per mezzo di essa; nell’ipotesi di un contrasto insanabile tra le due parti,configurandosi una nullità della sentenza, impugnabile nel modo ordinario (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3.in via di premessa, l'ordinanza di correzione di errore materiale non è autonomamente impugnabile neanche con ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., essendo l'impugnazioneconsentita solo a tutela dei diritti nascenti dalla parte correttaattraverso la verifica della legittimità degli effetti sostanziali della disposta correzione: con la conseguenza che la denuncia di eventuali vizi di formazione dell'ordinanza di correzione che non Ric. 2021 n. 04084 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -4- coinvolgano anche il merito sostanziale del provvedimento determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, potendo essere formulate esclusivamente censure che riguardino o la verifica dell'ammissibilità del procedimento di correzione o la fondatezza del merito del provvedimento correttivo (Cass. 27 aprile 2011, n. 9425);

3.1. d’altro canto, l'art. 288 c.p.c., nel disporre, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, che le sentenze possono essere impugnate in relazione alle parti corrette nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell'art. 177, terzo comma, n. 3 c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge preveda uno speciale mezzo di reclamo; valendo poi il principio di assoluta inimpugnabilità, neppure col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., anche per l'ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito delprocedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria.

Esso consiste, infatti, in una determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione, resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi per incidere inammissibilmente su errori di giudizio (Cass. 14 marzo 2007, n. 5950; Cass. 27 giugno 2013, n. 16205; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5733; Cass. 26 luglio 2019, n. 20309); Ric. 2021 n. 04084 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -5-

3.2. il giudice di merito ha interpretato il contenuto della domanda del lavoratore, nell’esercizio di un’attività a sé riservata, nel caso di specie, insindacabile in sede di legittimità, inquanto non rientrante nei tassativi parametri di devoluzione, posto che il vizio denunciato non afferisce: a) né ad una nullitàprocessuale, per difformità dell'attività del giudice dal paradigma della normaprocessuale violata, deducibile come error in procedendo; b) né ad una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, parimenti prospettabile come vizio di nullitàprocessuale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., qualora un vizio del ragionamento logico decisorio induca una rilevazione inesatta del contenuto della domanda determinante l’individuazione non corretta del petitum; c) né ad un errore che coinvolga la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell'attointroduttivo, ovvero l’omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, censurabili rispettivamente sotto i distinti profili di error in judicando, in base all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. o di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 5 febbraio 2004, n. 2148; Cass. 10 giugno 2020, n. 11103).

Né il ricorrente ha correttamente censurato l’interpretazione dell’atto processuale compiuta dalla Corte territoriale, deducendo la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni delgiudice in contrasto con i criteri ermeneutici, né il test o dell'attooggetto di erronea interpretazione (Cass. 18 marzo 2014, n. 6226; Cass. 2 agosto 2016, n. 16057);

3.3. la doglianza si pone piuttosto in una prospettiva meramente contrappositiva, insistendo nell’assunto di un corretto esperimento dell’impugnazione dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, la Ric. 2021 n. 04084 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -6- quale ha invece, nell’interpretazione dell’atto resa, esattamente applicato i suenunciati principi di diritto e in base ad essi rigettato l’appello del lavoratore (dal quarto al sesto capoverso di pg. 2 della sentenza);

4. le superiori argomentazioni rendono inammissibile la seconda censura, neppure recante una specifica indicazione delle norme denunciate di violazione (“violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 cpc)”), di erronea applicazione dalla Corte territoriale del principio di inesistenza di contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto indirizzata alla seconda ratio decidendi (“Ma anche a voler ritenere corretta la doglianza …” : dall’ultimo capoverso di pg. 2 a l primo di pg. 4 della sentenza), autonoma rispetto alla prima sopra scrutinata; deve infatti essere ribadito il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o addirittura mancanza di una specifica formulazione) delle censure mosse ad una delle rationes decidendi renda inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114);

6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

Ric. 2021 n. 04084 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -7- P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4084-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO D'ANGELO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3249/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2020; Ric. 2021 n. 04084 sez. ML -ud. 24-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza del 9 novembre 2020, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell’inammissibilità (e comunque dell’assenza dei requisiti per l’esperimento) del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. e di condanna alla reintegrazione del lavoratore e “al pagamento del risarcimento del danno, commisurato alle mensilità di retribuzione globale di fatto maturate dalla data del licenziamento a quello di effettiva reintegra”; 2. essa ha rilevato, infatti, la carenza di alcuna doglianza dell’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, per la richiesta di annullamento del solo provvedimento di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo, in violazione della prescrizione dell’art. 288 c.p.c., secondo il quale “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione”. In ogni caso, essa ha pure ritenuto esatta la correzione del dispositivo, per l’aggiunta a detta condanna risarcitoria della misura massima di dodici mensilità prevista dalla legge e pure esplicitamente indicata (a pg. 2 della sentenza) nella motivazione, dovendo il primo essere integrato dalla seconda, in quanto prevalente in assenza di contrasto tra le due parti; 3. con atto notificato il 1° febbraio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistitocon controricorso. Ric. 2021 n. 04084 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c., per avere il ricorrente impugnato la sentenza così come corretta, in particolare lamentando la finalità, perseguita dalla società istante la correzione, di riforma di una sentenza ormai in giudicato per essere spirato il termine per appellarla ed in ogni caso avendo il Tribunale esorbitato dai limiti del contenuto della pronuncia, sostituendo il dispositivo “con quello che poteva astrattamente rinvenire dalla motivazione”, essendo modificabile con il ricorso al procedimento di correzione “solo ove si affermi e si dimostri che dal testo della sentenza traspare in maniera chiara ed evidente che il giudicante è incorso in una svista … rilevabile ictu oculi ” (primo motivo);violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per erronea applicazione dalla Corte territoriale del principio di inesistenza di contrasto tra dispositivo e motivazione, tratto da un arresto di legittimità relativo ad un giudizio civile ordinario, al diverso regime del processo del lavoro, di rilevanza autonoma del dispositivo letto in udienza, non modificabile dalla motivazione, né interpretabile per mezzo di essa; nell’ipotesi di un contrasto insanabile tra le due parti,configurandosi una nullità della sentenza, impugnabile nel modo ordinario (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3.in via di premessa, l'ordinanza di correzione di errore materiale non è autonomamente impugnabile neanche con ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., essendo l'impugnazioneconsentita solo a tutela dei diritti nascenti dalla parte correttaattraverso la verifica della legittimità degli effetti sostanziali della disposta correzione: con la conseguenza che la denuncia di eventuali vizi di formazione dell'ordinanza di correzione che non Ric. 2021 n. 04084 sez. ML -ud. 24-05-2022 -4- coinvolgano anche il merito sostanziale del provvedimento determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, potendo essere formulate esclusivamente censure che riguardino o la verifica dell'ammissibilità del procedimento di correzione o la fondatezza del merito del provvedimento correttivo (Cass. 27 aprile 2011, n. 9425); 3.1. d’altro canto, l'art. 288 c.p.c., nel disporre, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, che le sentenze possono essere impugnate in relazione alle parti corrette nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell'art. 177, terzo comma, n. 3 c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge preveda uno speciale mezzo di reclamo; valendo poi il principio di assoluta inimpugnabilità, neppure col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., anche per l'ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito delprocedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria. Esso consiste, infatti, in una determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione, resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi per incidere inammissibilmente su errori di giudizio (Cass. 14 marzo 2007, n. 5950; Cass. 27 giugno 2013, n. 16205; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5733; Cass. 26 luglio 2019, n. 20309); Ric. 2021 n. 04084 sez. ML -ud. 24-05-2022 -5- 3.2. il giudice di merito ha interpretato il contenuto della domanda del lavoratore, nell’esercizio di un’attività a sé riservata, nel caso di specie, insindacabile in sede di legittimità, inquanto non rientrante nei tassativi parametri di devoluzione, posto che il vizio denunciato non afferisce: a) né ad una nullitàprocessuale, per difformità dell'attività del giudice dal paradigma della normaprocessuale violata, deducibile come error in procedendo; b) né ad una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, parimenti prospettabile come vizio di nullitàprocessuale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., qualora un vizio del ragionamento logico decisorio induca una rilevazione inesatta del contenuto della domanda determinante l’individuazione non corretta del petitum; c) né ad un errore che coinvolga la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell'attointroduttivo, ovvero l’omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, censurabili rispettivamente sotto i distinti profili di error in judicando, in base all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. o di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 5 febbraio 2004, n. 2148; Cass. 10 giugno 2020, n. 11103). Né il ricorrente ha correttamente censurato l’interpretazione dell’atto processuale compiuta dalla Corte territoriale, deducendo la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni delgiudice in contrasto con i criteri ermeneutici, né il test o dell'attooggetto di erronea interpretazione (Cass. 18 marzo 2014, n. 6226; Cass. 2 agosto 2016, n. 16057); 3.3. la doglianza si pone piuttosto in una prospettiva meramente contrappositiva, insistendo nell’assunto di un corretto esperimento dell’impugnazione dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, la Ric. 2021 n. 04084 sez. ML -ud. 24-05-2022 -6- quale ha invece, nell’interpretazione dell’atto resa, esattamente applicato i suenunciati principi di diritto e in base ad essi rigettato l’appello del lavoratore (dal quarto al sesto capoverso di pg. 2 della sentenza); 4. le superiori argomentazioni rendono inammissibile la seconda censura, neppure recante una specifica indicazione delle norme denunciate di violazione (“violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 cpc)”), di erronea applicazione dalla Corte territoriale del principio di inesistenza di contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto indirizzata alla seconda ratio decidendi (“Ma anche a voler ritenere corretta la doglianza …” : dall’ultimo capoverso di pg. 2 a l primo di pg. 4 della sentenza), autonoma rispetto alla prima sopra scrutinata; deve infatti essere ribadito il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o addirittura mancanza di una specifica formulazione) delle censure mosse ad una delle rationes decidendi renda inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114); 6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). Ric. 2021 n. 04084 sez. ML -ud. 24-05-2022 -7- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
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